DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti…

..sulle tariffe elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare
disposizioni finalizzate a coordinare il sistema dei controlli e a
semplificare i procedimenti amministrativi, nonche’ di prevedere
disposizioni finalizzate alla sicurezza alimentare dei cittadini;

RITENUTA la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare
disposizioni per rilanciare il comparto agricolo, quale parte
trainante dell’economia nazionale, e la competitivita’ del medesimo
settore, incidendo in particolar modo sullo sviluppo del "made in
Italy", nonche’ misure per sostenere le imprese agricole condotte dai
giovani anche incentivando l’assunzione a tempo indeterminato o,
comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura;

RITENUTA la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare
disposizioni volte a superare alcune criticita’ ambientali, alla
immediata mitigazione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia
degli ecosistemi, intervenendo con semplificazioni procedurali,
promuovendo interventi di incremento dell’efficienza energetica negli
usi finali dell’energia nel settore pubblico e razionalizzando le
procedure in materia di impatto ambientale;

CONSIDERATA altresi’ la straordinaria necessita’ e urgenza di
adottare disposizioni per semplificare i procedimenti per la bonifica
e la messa in sicurezza dei siti contaminati e per il sistema di
tracciabilita’ dei rifiuti, per superare eccezionali situazioni di
crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi urbani, nonche’ di
adeguare l’ordinamento interno agli obblighi derivanti, in materia
ambientale, dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 giugno 2014;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le
autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia,
dell’interno, della salute, dell’economia e delle finanze e
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;

EMANA il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole,
istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e
potenziamento dell’istituto della diffida nel settore agroalimentare)

1. Al fine di assicurare l’esercizio unitario dell’attivita’
ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l’uniformita’ di
comportamento degli organi di vigilanza, nonche’ di garantire il
regolare esercizio dell’attivita’ imprenditoriale, i controlli
ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli
organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano
nazionale integrato di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
e delle Linee guida adottate ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e
duplicazioni, garantendo l’accesso all’informazione sui controlli. I
controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel
registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei
confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali,
da notificare anche nei casi di constatata regolarita’. Nei casi di
attestata regolarita’, ovvero di regolarizzazione conseguente al
controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle
annualita’ sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono
essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle
stesse annualita’ e tipologie di controllo, salvo quelle determinate
da comportamenti omissivi o irregolari dell’imprenditore, ovvero nel
caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento
dell’ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e
documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del
controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti
di controllo e di recare il minore intralcio all’esercizio
dell’attivita’ d’impresa e’ istituito, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’interno, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro
unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese
agricole. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, del coordinamento dell’attivita’ di controllo e dell’inclusione
dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i
controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti
organi di vigilanza e di controllo a carico delle imprese agricole
sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e
rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva
riprogrammazione ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004,
alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita’ definite
con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. All’attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 e al presente comma si provvede nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, secondo le modalita’ e i termini previsti con il medesimo
accordo.
3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare di lieve
entita’, per le quali e’ prevista l’applicazione della sola sanzione
amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso
in cui accerta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida
l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine
di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad
elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito
amministrativo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano
anche ai prodotti gia’ posti in vendita al consumatore finale, con
esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di
sicurezza alimentare. In caso di mancata ottemperanza alle
prescrizioni contenute nella diffida di cui al periodo precedente,
entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad
effettuare la contestazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e’ esclusa l’applicazione
dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. Ferme restando
le disposizioni di cui all’articolo 8-bis della citata legge n. 689
del 1981, nel caso di reiterazione specifica delle violazioni di cui
al presente comma, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi
successivi alla diffida, non si applica la diffida.
4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le
quali e’ prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa
pecuniaria, se gia’ consentito il pagamento in misura ridotta, la
somma, determinata ai sensi dell’articolo 16, primo comma, della
citata legge n. 689 del 1981, e’ ridotta del trenta per cento se il
pagamento e’ effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o
dalla notificazione.

ART. 2

(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo)

1 Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. E’
altresi’ ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche
saba, sapa o similari, previa comunicazione al competente Ufficio
territoriale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi
secondo le modalita’ stabilite nell’articolo 5, comma 1, della
presente legge.»;
b) all’articolo 5, comma 1:
1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «La preparazione di
mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di vini
aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail
aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti, nonche’ la
preparazione delle bevande spiritose, di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii) del
regolamento (CE) n, 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione,
alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, puo’ essere eseguita
anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui
preparazione non e’ ammesso l’impiego di saccarosio, dell’acquavite
di vino, dell’alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento
(UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che le
lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno
antecedente alla lavorazione, al competente ufficio territoriale
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari.»;
2) al secondo periodo le parole: «(CEE) n. 1601/91» sono sostituite
dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»;
c) all’articolo 6, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei locali di un’impresa agricola intercomunicanti con
quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima
impresa, e’ consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al
comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti esclusivamente
dall’attivita’ di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte
dall’impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti
costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle
medesime attivita’. In tali casi la detenzione e’ soggetta ad una
preventiva comunicazione da inviarsi al competente ufficio
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
d) all’articolo 14:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «autorizzazione, valida
per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio
periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve
essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della
sede e dell’ubicazione dei locali interessati, nonche’ del
quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta.» sono
sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da inviarsi al competente
ufficio dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «almeno entro il quinto
giorno antecedente» sono sostituite dalla seguente:
«antecedentemente»;
e) all’articolo 25:
1) al comma 1, le parole: « , che rispondono ai requisiti e alle
caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono soppresse;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
f) l’articolo 26 e’ abrogato;
g) all’articolo 28:
1) al comma 1 le parole da: «, con fogli progressivamente numerati
e vidimati prima dell’uso dal comune competente in base al luogo di
detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni
all’atto in cui si verificano» sono soppresse;
2) i commi 4 e 5 sono abrogati;
h) all’articolo 35:
1) il comma 11 e’ sostituito dal seguente: «11. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo
25 e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro
a 15.000 euro.»;
2) il comma 12 e’ abrogato;
i) l’articolo 43 e’ abrogato.

ART. 3

(Interventi per il sostegno del Made in Italy)

1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato
I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonche’ alle
piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti
agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se
costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, e’
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera a), un
credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi
investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi,
per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche
finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale
e’ concesso ed e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita’ di
applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese
ovvero lo svolgimento di nuove attivita’ da parte di reti di imprese
gia’ esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui
all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
nonche’ alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono
prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, e’
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera b), un
credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i
nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie, nonche’ per la cooperazione di
filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
4. Il credito d’imposta di cui al comma 3 va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale
e’ concesso ed e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale
sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita’ di
applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell’articolo 8, comma 2:
a) nel limite di 500.000 euro per l’anno 2014, di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1;
b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l’anno 2014, di 9 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3.
6. Il riconoscimento dei crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 3 e’
subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
7. All’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo e’ soppresso;
b) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli 26,
paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre 2011,
n.1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una
consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale
misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga
percepita come significativa l’indicazione relativa al luogo di
origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli
stessi e quando l’omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta
ingannevole. Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare,
su scala territoriale, i legami tra talune qualita’ dei prodotti
alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle
consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e
trasmessi alla Commissione europea. All’attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
svolge la consultazione pubblica tra i consumatori di cui
all’articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come
introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
9. I decreti di cui all’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n.
4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto con le modalita’ di cui al medesimo comma
3.
10. All’articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al
comma 1, primo periodo, dopo le parole: «E’ istituito presso
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le
seguenti: «per l’ efficientamento della filiera della produzione e
dell’erogazione e».

ART. 4

(Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella
di Bufala Campana DOP)

1. La produzione della "Mozzarella di Bufala campana" DOP,
registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del
regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996,
deve avvenire in uno spazio in cui e’ lavorato esclusivamente latte
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della
DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo’ avvenire anche
la produzione di semilavorati e di altri prodotti purche’ realizzati
esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel
sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La
produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte
differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo
della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno
spazio differente.
2. Al fine di assicurare la piu’ ampia tutela degli interessi dei
consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del
mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori
e gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare,
nelle rispettive attivita’, sistemi idonei a garantire la rilevazione
e la tracciabilita’ del latte prodotto, dei quantitativi di latte di
bufala trasformato e delle quantita’ di prodotto derivante dalla
trasformazione del latte di bufala utilizzato.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita’ per l’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2.
4. Salva l’applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola
le disposizioni di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a
euro 13.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello
stabilimento nel quale si e’ verificata la violazione per un periodo
da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni. Si applica
altresi’ la sanzione accessoria della sospensione del diritto di
utilizzare la denominazione protetta dalla data dell’accertamento
della violazione fino a quando l’organo di controllo non abbia
verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione
e l’avvenuta pubblicita’ a norma del periodo seguente. Della sanzione
della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta
e’ data tempestiva pubblicita’ attraverso la pubblicazione, a cura e
spese dell’interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel
caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata
con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all’irrogazione
delle sanzioni, la chiusura dello stabilimento e’ disposta per un
periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli
importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente
comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento
nel quale si e’ verificata la violazione e’ altresi’ disposta a
carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli
della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella
di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento e’
disposta per un periodo da un minimo di un giorno a un massimo di
dieci giorni, ovvero di trenta giorni in caso di reiterazione di tale
comportamento accertato entro sei mesi.
5. Salva l’applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola
le disposizioni di cui al comma 2 e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 750 ad
euro 4.500. Qualora la violazione riguarda prodotti inseriti nel
sistema di controllo delle denominazioni protette di cui al
regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000. Gli addetti al controllo, nel
caso di prima violazione delle disposizioni di cui al comma 2,
procedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni
previste entro un termine massimo di quindici giorni. Decorso
inutilmente tale termine, gli importi delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente comma sono raddoppiati.
6. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualita’ e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e’
designato quale autorita’ competente all’applicazione delle sanzioni
di cui ai commi 4 e 5.
7. L’articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008,
n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,
n. 205, e’ abrogato. L’articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4,
e’ abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3.
8. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque viola
i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via
cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002,
e’ punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da
euro 10.000 a euro 30.000. L’autore del delitto di cui al presente
comma e’ tenuto altresi’ a rimuovere, a propria cura e spese, secondo
le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell’esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi
vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e
compensativa nei termini e con le modalita’ definiti dalla regione
competente per territorio.

ART. 5

(Disposizioni per l’incentivo all’assunzione di giovani lavoratori
agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in
agricoltura di giovani di eta’ compresa tra i 18 e i 35 anni e in
attesa dell’adozione di ulteriori misure da realizzare anche
attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione
comunitaria 2014-2020, e’ istituito, nel limite delle risorse del
fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i datori di
lavoro che hanno i requisiti di cui all’articolo 2135 del codice
civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
o con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i
requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 4.
2. Ai fini dell’erogazione degli incentivi di cui al comma 1, e’
istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole il fondo per gli incentivi all’assunzione dei giovani
lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per
l’anno 2015, 12 milioni di euro per l’anno 2016, 9 milioni di euro
per l’anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l’anno 2018.
3. Ai fini della concessione dell’incentivo di cui al presente
articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:
a) avere durata almeno triennale;
b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102
giornate all’anno;
c) essere redatto in forma scritta.
4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di
eta’ compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle
seguenti condizioni:
a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi;
b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
5. Le assunzioni di cui al presente articolo devono essere
effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono
comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base
della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni
successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno
precedente l’assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di
lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle
diminuzioni occupazionali verificatesi in societa’ controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
6. L’incentivo di cui al presente articolo e’ pari a un terzo della
retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo
complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente
mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalita’ di
seguito illustrate:
a) per le assunzioni a tempo determinato:
1) 6 mensilita’ a decorrere dal completamento del primo anno di
assunzione;
2) 6 mensilita’ a decorrere dal completamento del secondo anno di
assunzione;
3) 6 mensilita’ a decorrere dal completamento del terzo anno di
assunzione;
b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilita’ a decorrere
dal completamento del primo anno di assunzione.
7. All’incentivo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l’Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all’incentivo e
di consentire la fruizione dell’incentivo stesso, comunicando sul
proprio sito internet istituzionale la data a decorrere dalla quale
e’ possibile presentare le domande di ammissione all’incentivo. Entro
il medesimo termine l’Inps, con propria circolare, disciplina le
modalita’ attuative dell’incentivo di cui al comma 1, nonche’ le
modalita’ di controllo per il rispetto da parte dei datori di lavoro
degli impegni assunti nei contratti per i quali e’ previsto
l’incentivo ai sensi del presente articolo e per la verifica
dell’incremento occupazionale.
9. L’incentivo di cui al presente articolo e’ riconosciuto
dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata
anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo,
l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
L’INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con
riferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero
dell’economia e delle finanze.
10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua la
comunicazione di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.
11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE)
n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
verifica la compatibilita’ delle disposizioni di cui al presente
articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione dalla
notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie
all’eventuale adeguamento.
12. A decorrere dalla data in cui e’ possibile presentare le
domande di ammissione all’incentivo di cui al presente articolo, per
le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova
piu’ applicazione l’incentivo di cui all’articolo 1 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99. Restano salve le domande di ammissione
all’incentivo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, presentate fino a tale data.
13. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni di
cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori
agricoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), si applicano,
nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per
ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel
periodo di imposta purche’ abbia lavorato almeno 150 giornate e il
contratto abbia almeno una durata triennale.».
14. La disposizione del comma 13 si applica, previa autorizzazione
della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Della
medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione
dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale, di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

ART. 6

(Rete del lavoro agricolo di qualita’)

1. E’ istituita presso l’INPS la Rete del lavoro agricolo di
qualita’ alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui
all’articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti
requisiti:
a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso per violazioni della normativa in materia di
lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi
e sul valore aggiunto;
b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni
amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera
a);
c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e
dei premi assicurativi.
2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita’ sovraintende una
cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche
agricole e forestali, del Ministero dell’economia e delle finanze,
dell’INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia anche
tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura
nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su designazione delle organizzazioni
sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La
cabina di regia e’ presieduta dal rappresentante dell’INPS.
3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di
qualita’, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via
telematica. Entro trenta giorni dall’insediamento la cabina di regia
definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali
dell’istanza.
4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:
a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro
agricolo di qualita’ entro 30 giorni dalla presentazione;
b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualita’ le imprese
agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1.
c) redige e aggiorna l’elenco delle imprese agricole che partecipano
alla Rete del lavoro agricolo di qualita’ e ne cura la
pubblicazione sul sito internet dell’INPS;
d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di
lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.
5. La partecipazione alla cabina di regia e’ a titolo gratuito e ai
componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale
per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dall’INPS, nel rispetto delle disposizioni di cui al
comma 8.
6. Al fine di realizzare un piu’ efficace utilizzo delle risorse
ispettive disponibili, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e l’INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano
l’attivita’ di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti
alla Rete del lavoro agricolo di qualita’ salvi i casi di richiesta
intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni
sindacali, dall’Autorita’ giudiziaria o da autorita’ amministrative.
7. E’ fatta salva comunque la possibilita’ per le amministrazioni
di cui al comma 6 di effettuare controlli sulla veridicita’ delle
dichiarazioni in base alla disciplina vigente.
8. Per le attivita’ di cui al presente articolo l’INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.

ART. 7

(Detrazioni per l’affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di
carattere fiscale)

1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quinquies, e’ inserito il seguente:
«1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola di eta’ inferiore ai
trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de minimis di
cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle
spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro
il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un
massimo di euro 1.200 annui.»;
b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la detrazione spettante»
sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d’imposta 2014, per il medesimo periodo d’imposta l’acconto relativo
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e’ calcolato senza
tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.
3. All’articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, il comma 1 e’ abrogato.
4. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma
512 e’ sostituito dal seguente: «512. Ai soli fini della
determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta
2013, 2014 e 2015, nonche’ a decorrere dal periodo di imposta 2016, i
redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15
per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per
il periodo di imposta 2015, nonche’ del 7 per cento a decorrere dal
periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonche’ per quelli
non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola, la rivalutazione e’ pari al 5 per cento per i periodi di
imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015.
L’incremento si applica sull’importo risultante dalla rivalutazione
operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte
sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto
delle disposizioni di cui al presente comma.».

ART. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e’ incrementato di 800.000 euro a decorrere dall’anno 2018.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e
13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 5
milioni di euro per l’anno 2014, a 67,4 milioni di euro per l’anno
2015, a 50,6 milioni di euro per l’anno 2016 e a 37,6 milioni di euro
per l’anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l’anno 2018 e a 29,4
milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede:
a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a
4,5 milioni per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero medesimo;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da
ultimo rifinanziata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 12,8 milioni di euro per l’anno 2015, a 8,6 milioni di
euro per l’anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l’anno 2017,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 13,3 milioni di euro per l’anno 2015 e 7,6 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2016 mediante utilizzo delle maggiori
entrate di cui all’articolo 7, comma 3, del presente decreto;
e) quanto a 36,3 milioni di euro per l’anno 2015, 28,4 milioni di
euro per l’anno 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all’articolo
7, comma 4, del presente decreto;
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9

(Interventi urgenti per l ‘efficientamento energetico degli edifici
scolastici e universitari pubblici)

1. A valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta
milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso
agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa
vigente in materia di immobili di proprieta’ pubblica adibiti
all’istruzione scolastica e all’istruzione universitaria, nonche’ di
edifici dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),
al fine di realizzare interventi di incremento dell’efficienza
energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali
dell’energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
quale soggetto gestore del predetto fondo.
2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono
concessi in deroga all’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica
la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre
2009.
4. Il fondo di cui al comma l puo’ altresi’ concedere finanziamenti
a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi
dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per interventi
sul patrimonio immobiliare pubblico per l’efficienza energetica
dell’edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del finanziamento i
fondi immobiliari chiusi presentano i progetti di investimento
dimostrando la convenienza economica e l’efficacia nei settori di
intervento.
5. L’accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e
4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di
certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.
6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un
miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’edificio di
almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale
miglioramento e’ oggetto di certificazione da parte di un organismo
tecnico terzo individuato col decreto di cui al comma 8. La mancata
produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del
consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso
agevolato.
7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo non potra’ essere superiore a venti anni. Per gli interventi
di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi,
monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione la
durata massima del finanziamento e’ fissata in dieci anni e l’importo
del finanziamento non puo’ essere superiore a cinquecentomila euro.
L’importo di ciascun intervento non puo’ essere superiore a un
milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti
e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla
qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo
dell’involucro.
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sono
individuati i criteri e le modalita’ di concessione, di erogazione e
di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo, nonche’ le caratteristiche di strutturazione dei fondi e
delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al
fine della compatibilita’ delle stesse con gli equilibri di finanza
pubblica.
9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
e maggiori oneri a carico della fmanza pubblica.
10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia
scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, e’
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di
missione, alle cui attivita’ si fa fronte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10

(Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e
l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione
del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo
svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania
destinati all’agricoltura)

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i
Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati
negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni
ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e nella titolarita’ delle relative contabilita’ speciali. I
commissari straordinari attualmente in carica completano le
operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro
quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. Al Presidente della regione non e’ dovuto alcun compenso per lo
svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.
In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, al
quale spettano i poteri indicati nel presente articolo fino
all’insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento.
3. Gli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per i quali e’ fissato il termine finale del
30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall’effettivo
subentro.
4. Per le attivita’ di progettazione degli interventi, per le
procedure di affidamento dei lavori, per le attivita’ di direzione
dei lavori e di collaudo, nonche’ per ogni altra attivita’ di
carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e
forniture, il Presidente della regione puo’ avvalersi, oltre che
delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e
amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, nonche’ della societa’ ANAS S.p.A., dei consorzi di
bonifica e delle autorita’ di distretto. Le relative spese sono
ricomprese nell’ambito degli incentivi per la progettazione di cui
all’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
5. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente
della regione e’ titolare dei procedimenti di approvazione e
autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e
di deroga di cui all’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le
attivita’ di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari
alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi
internazionali e di quelli derivanti dall’appartenenza all’Unione
europea.
6. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce
tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro
provvedimento abilitativo necessario per l’esecuzione
dell’intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilita’ e
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di
assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo previsti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale l’autorita’ procedente
provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente
agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al
comma 1.
7. Ai fini delle attivita’ di coordinamento delle fasi relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di
livello generale e non generale vigenti, l’Ispettorato di cui
all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
e’ trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti
di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e, pertanto, l’Ispettorato e’ soppresso.
Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge
n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate»
a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140»
sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata
dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della
dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni gia’
esercitate dall’Ispettorato generale».
8. Al fine di preordinare un risparmio di spesa, all’articolo 17,
comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo
periodo, le parole: «almeno uno e’» sono sostituite dalle seguenti:
«uno puo’ essere». I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi
alla data di entrata in vigore del presente decreto conservano
l’incarico dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello
stesso.
9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito
dall’articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli
interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o
regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31
dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza
almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di
avanzamento degli interventi secondo modalita’ di inserimento in un
sistema on line specificate dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
10. Al primo periodo del comma 1-bis dell’articolo 9 del decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui
all’articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)».
11. I criteri, le modalita’ e l’entita’ delle risorse destinate al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio
idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri puo’ avvalersi di apposita
struttura di missione, alle cui attivita’ si fara’ fronte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta
giorni successivi all’emanazione del decreto medesimo» sono
sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l’ordine di
priorita’ definito nei medesimi decreti, entro i novanta giorni
successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti
decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle
classi di rischio piu’ elevate, e entro i successivi centottanta per
i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo’ essere disposto,
nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di
commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti
nelle classi di rischio piu’ elevato, ai sensi del principio di
precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002
del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l’Autorita’ europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»;
b) all’articolo 1, dopo il comma 6, e’ inserito il seguente: «6.1.
Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con
direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della salute, d’intesa con il Presidente della Regione Campania, ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del
comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di
sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di
cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di
cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni.
Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono
emanati i decreti di cui al comma 6.»;
c) all’articolo 2, dopo il comma 5-bis, e’ inserito il seguente:
«5-ter, Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, nella
concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e’ attribuita priorita’
assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica
finalizzati a privilegiare l’uso collettivo della risorsa idrica, in
sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e
profonde nelle province di Napoli e Caserta.»
13. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 11

(Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo
delle specie alloctone e la difesa del mare, l’operativita’ del Parco
nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell’inquinamento da
sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso
antincendio e da onde elettromagnetiche, nonche’ parametri di
verifica per gli impianti termici civili)

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le
regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo
sviluppo e l’attuazione di piani d’azione per la conservazione di
specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per
adempiere tempestivamente alle direttive ed atti d’indirizzo
dell’Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonche’ alla
Strategia Nazionale per la Biodiversita’, adottata in base
all’articolo 6 della Convenzione Internazionale sulla Diversita’
Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.
2. All’articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 125, dopo le parole: «e rimborsi spese», sono
aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli oneri di missione. Agli
oneri derivanti dall’applicazione del precedente periodo,
quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall’entrata in vigore del
presente decreto, dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo
6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».
3. All’articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e’
aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi in cui
l’amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del
secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti
del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico
stesso quando, in relazione all’evento, si dimostri il dolo o la
colpa grave del medesimo.».
4. Al fine di conseguire con immediatezza i necessari livelli di
operativita’ e consentire lo svolgimento stabile delle primarie
funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema di
salvaguardia degli ecosistemi naturali e di promozione della
sostenibilita’, nella specifica cornice di vulnerabilita’
territoriale messa a rischio da ricorrenti eventi alluvionali, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ne nomina il
direttore, scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal
Presidente dell’Ente all’esito di una procedura pubblica di selezione
effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle
capacita’ professionali necessarie per l’attribuzione dello specifico
incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici,
funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianita’ nella
qualifica nonche’ esperti anche tra coloro che abbiano gia’ svolto
funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due
anni. Il presidente dell’ente parco stipula col direttore cosi’
nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a
cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, e’ posto in
aspettativa senz’assegni dall’amministrazione di appartenenza per
tutta la durata dell’incarico.
5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) e’ aggiunto, in fine, l’Allegato I di cui all’allegato 1 al
presente decreto;
b) all’articolo 5, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente «2-bis.
Il termine di sei mesi di cui al comma precedente e’ differito di
ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti
sostanze controllate, di cui all’articolo 3, punto 4), del
regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014,
ai Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico, indicando l’ubicazione dell’impianto, la
natura e la quantita’ della sostanza secondo il formato di cui
all’allegato I al presente decreto.».
6. All’articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, le parole: «apposito decreto dirigenziale»
sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu’ appositi decreti
dirigenziali».
7. Agli adempimenti relativi all’integrazione dei libretto di
centrale per gli impianti termici civili previsti dall’articolo 284,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. All’intesa prevista dall’articolo 1, comma 515, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, relativa al Parco nazionale dello Stelvio,
partecipa anche la Regione Lombardia.
9. L’articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’
sostituito dal seguente:

«Art. 285

(Caratteristiche tecniche)

1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale
superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche
tecniche previste dalla parte II dell’allegato IX alla presente parte
pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi
di qualita’ dell’aria previsti dalla vigente normativa possono
imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al
conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita’
dell’ aria.».
10. Gli impianti termici civili che, prima dell’entrata in vigore
della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del
titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo
II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il
1° settembre 2017 purche’ sui singoli terminali, siano e vengano
dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole
termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare
dell’autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni
previste dall’articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei
novanta giorni successivi all’adeguamento ed effettua le
comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il
titolare dell’autorizzazione e’ equiparato all’installatore ai fini
dell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 288.
11. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano altresi’ fermi
gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 284 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
12. All’articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il
comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie
alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all’articolo 1, comma
3, e’ finalizzata ove possibile all’eradicazione o comunque al
controllo delle popolazioni.».
13. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 12

(Misure urgenti per garantire l’alta qualificazione e la trasparenza
degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la
programmazione unitaria 2007/2013)

1. All’articolo 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: « Ai
fini del contenimento della spesa pubblica e dell’incremento
dell’efficienza procedimentale, il numero dei commissari che
compongono la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, e’ ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il
presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma
di laurea, non triennale, con esperienza professionale nei rispettivi
settori di congruente attivita’, all’atto della nomina, di almeno
cinque anni.»;
b) al comma 1, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unita’ per
profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), e’ adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale, che sono in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro
dei nuovi componenti nominati, con successivo decreto, secondo i
criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b).
3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione di
cui al presente articolo, quanto stabilito dall’articolo 6-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di
responsabilita’, il componente responsabile decade dall’incarico con
effetto dalla data dell’accertamento. Il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare segnala la violazione
all’ordine professionale di appartenenza per le conseguenti
determinazioni.
4. Al fine di consentire l’immediato ed efficiente utilizzo delle
risorse finanziarie, ai soggetti pubblici gia’ titolari di interventi
finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell’Unione europea
nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e
destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla
riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi
gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono
attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi
dell’articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

ART. 13

(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in
sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme
urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle
aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme
urgenti per gli scarichi in mare)

1. Dopo l’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e’ inserito il seguente:

«Art. 242-bis.

(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in
sicurezza).

1. L’operatore interessato a effettuare, a proprie spese,
interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione
ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia
di contaminazione, puo’ presentare all’amministrazione di cui agli
articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli interventi
programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del
sito, nonche’ del cronoprogramma di svolgimento dei lavori.
L’operatore e’ responsabile della veridicita’ dei dati e delle
informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla
realizzazione e all’esercizio degli impianti e attivita’ previsti dal
progetto di bonifica l’interessato presenta gli elaborati tecnici
esecutivi di tali impianti e attivita’ alla regione nel cui
territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attivita’,
che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di
servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle
discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni
dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva
che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta
giorni dalla comunicazione dell’atto di assenso, il soggetto
interessato comunica all’amministrazione titolare del procedimento di
cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell’esecuzione della
bonifica che si deve concludere nei successivi dodici mesi, salva
eventuale proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine,
salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento
ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.
3. Ultimati gli interventi di bonifica, l’interessato presenta il
piano di caratterizzazione all’autorita’ di cui agli articoli 242 o
252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di
concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la
specifica destinazione d’uso. Il piano e’ approvato nei successivi
quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti
avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di
cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende
approvato. L’esecuzione di tale piano e’ effettuata in
contraddittorio con l’ARPA territorialmente competente, che procede
alla validazione dei relativi dati e ne da’ comunicazione
all’autorita’ titolare del procedimento di bonifica entro
quarantacinque giorni.
4. La validazione dei risultati della caratterizzazione da parte
dell’ARPA, attestante il conseguimento dei valori di concentrazione
soglia di contaminazione nei suoli, costituisce certificazione
dell’avvenuta bonifica del suolo. I costi della caratterizzazione
della validazione sono a carico dell’operatore interessato. Ove i
risultati della caratterizzazione dimostrino che non sono stati
conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione nella
matrice suolo, l’ARPA notifica le difformita’ riscontrate
all’operatore interessato, il quale deve presentare, entro i
successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al
progetto di bonifica che e’ istruito nel rispetto delle procedure
ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252.
5. Resta fermo l’obbligo di adottare le misure di prevenzione,
messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie,
secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.
6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione
del suolo, il sito puo’ essere utilizzato in conformita’ alla
destinazione d’uso prevista secondo gli strumenti urbanistici
vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i
fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle
acque di falda.».
2. L’articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli
articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e
messa in sicurezza avviati prima dell’entrata in vigore del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la cui istruttoria non sia
conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. All’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 8-ter, e’ inserito il seguente:
«8-quater. Le attivita’ di trattamento delle specifiche tipologie
di rifiuti individuati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate
disciplinate dall’articolo 214 e dal presente articolo a condizione
che, ferme le quantita’ massime stabilite dai decreti del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998,
12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati
tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive
previsti dagli atti dell’Unione europea adottati ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva con
particolare riferimento:
a) alla qualita’ e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello
svolgimento delle attivita’;
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano
trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all’ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di
monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere tali agli
utilizzi individuati.».
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 184, il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:
«5-bis. Con uno o piu’ decreti del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme
dell’Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonche’ per
l’autorizzazione e i nulla osta all’esercizio degli impianti per il
trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d’arma, dai mezzi, dai
materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa
militare ed alla sicurezza nazionale, cosi’ come individuati con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento
e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle
navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del
naviglio dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di
Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera
iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello
Stato.»;
b) dopo l’articolo 241 e’ inserito il seguente:

«ART. 241-bis

(Aree Militari).

1. Ai fini dell’individuazione delle misure di prevenzione, messa
in sicurezza e bonifica, e dell’istruttoria dei relativi progetti, da
realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle
forze armate per attivita’ connesse alla difesa nazionale, si
applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla
Tabella 1, colonna b, dell’allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del
presente decreto.
2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono
determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito
specifica che deve tenere conto dell’effettivo utilizzo e delle
caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e
delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i
rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze
inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici
ambientali.
3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso
militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i
limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla
Tabella 1, colonna a), dell’Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del
presente decreto.
4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze
specifiche delle attivita’ militari non incluse nella Tabella l
dell’Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono
definite dall’Istituto Superiore di Sanita’ sulla base delle
informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.
5. Per le attivita’ di progettazione e realizzazione degli
interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si
puo’ avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali
dell’Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con
propria determinazione le relative modalita’ di attuazione.».
6. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al primo periodo,
del comma 5-bis dell’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, cosi’ come sostituito dal comma 5, lettera a), del
presente articolo, le disposizioni recate dal decreto del Ministro
della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
aprile 2010, n. 87, si applicano anche al trattamento e allo
smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi
militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio
dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del
Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera iscritti nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
7. Alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del decreto
legislativo 3 aprile 2005, n. 152, recante «Valori limiti di
emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n. 6
«solidi sospesi totali» e’ introdotta la seguente nota:
«(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle
installazioni di cui all’allegato VIII alla parte seconda, per i
quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche
disponibili di cui all’articolo 5, lettera 1-ter.2), prevedano
livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite.
In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per
l’esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di
emissione anche piu’ elevati e proporzionati ai livelli di
produzione, comunque in conformita’ ai medesimi documenti europei.».
8. Per il carattere di specificita’ delle lavorazioni che
richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi, nelle
more dell’emanazione delle disposizioni regolamentari di cui
all’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e’ individuata una apposita categoria di
lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di
smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e sono
contestualmente individuate le modalita’ atte a comprovare il
possesso dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini dell’
acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.
9. All’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo le parole: «di bonifica di siti d’interesse nazionale» sono
inserite le seguenti parole: « , di bonifica di beni contenenti
amianto».

ART. 14

(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche
urgenti per semplificare il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti.
Smaltimento rifiuti nella Regione Campania – Sentenza 4 marzo 2010 –
C 27/2010)

1. All’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «necessita’ di tutela» sono sostituite dalle
seguenti: «necessita’ ovvero di grave e concreto pericolo per la
tutela»;
b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di tutela
della salute e dell’ambiente» sono sostituite dalle seguenti:
«ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato
livello di tutela della salute e dell’ambiente. L’ordinanza puo’
disporre la requisizione in uso degli impianti e l’avvalimento
temporaneo del personale che vi e’ addetto senza costituzione di
rapporti di lavoro con l’ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri
a carico di quest’ultimo».
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti e’ semplificato, ai
sensi dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l’applicazione
dell’interoperabilita’ e la sostituzione dei dispositivi token usb,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
3. All’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30
novembre".
4. Al fine di accelerare le attivita’ necessarie per conformare la
gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte
di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 – Causa 297/08, con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’
nominato un commissario straordinario per la realizzazione
dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di
gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Il commissario
straordinario, con i poteri di cui all’articolo 20, comma 4, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all’articolo 13
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, esercita tutte le
funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e,
in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario
in via definitiva dell’affidamento delle concessione per la
progettazione, costruzione e gestione di detto termovalorizzatore e
provvede a tutte le altre attivita’ necessarie alla realizzazione
delle opere.
5. Nell’espletamento dei compiti conferiti, il commissario
straordinario si avvale del Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione
dell’opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziate
per la realizzazione dell’opera.
6. Con il decreto di cui al comma 1 e’ indicata la durata
dell’incarico del commissario straordinario, che non puo’ comunque
superare i tempi per l’ultimazione dell’opera previsti dal
cronoprogramma approvato.
7. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso per
l’opera prestata in tale qualita’, fermo restando il compenso per
l’eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse stanziate
per la realizzazione dell’opera.
8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono
inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;
b) all’articolo 256-bis dopo il comma 6, e’ aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 256 non
si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci,
potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle
stesse. Di tale materiale e’ consentita la combustione in piccoli
cumuli e in quantita’ giornaliere non superiori a tre metri steri per
ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza
del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio
per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di
residui vegetali agricoli e forestali e’ sempre vietata.».

ART. 15

Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva
2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto
ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di
infrazione 2013/2170.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, comma 1, la lettera g) e’ sostituita dalla
seguente:
«g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri
impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul
paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse
del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del
progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con
un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all’articolo
93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163»;
b) all’articolo 5, comma 1, la lettera h) e’ abrogata;
c) all’articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole:
«nell’allegato IV;» e’ aggiunto il seguente periodo: «per tali
progetti, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle
attivita’ culturali e del turismo e, per i profili connessi ai
progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero per io
sviluppo economico e, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
sono definiti i criteri e le soglie da applicare all’assoggettamento
alla procedura di cui all’articolo 20 dei progetti di cui
all’allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all’Allegato V. Tali
disposizioni individuano, altresi’, le modalita’ con cui le Regioni e
le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V
e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale,
adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali
e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto
decreto, la procedura di cui all’articolo 20 e’ effettuata caso per
caso, sulla base dei criteri stabiliti all’Allegato V.»;
d) all’articolo 6, il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
«9. Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato IV, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c),
le soglie dell’allegato IV, ove previste, sono integrate dalle
disposizioni contenute nel medesimo decreto»;
e) all’articolo 12, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Il risultato della verifica di assoggettabilita’, comprese le
motivazioni, e’ pubblicato integralmente sul sito web dell’autorita’
competente»;
f) all’articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «La decisione
finale e’ pubblicata sui siti web delle autorita’ interessate
indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma
adottato e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.»;
2) al secondo periodo la parola: «anche» e’ soppressa;
g) all’articolo 20, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Dell’avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e’ dato sintetico
avviso sul sito web dell’autorita’ competente. Tale forma di
pubblicita’ tiene luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed
ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nell’avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di
trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione
del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue
caratteristiche, le sedi e le modalita’ per la consultazione degli
atti nella loro interezza ed i termini entro i quali e’ possibile
presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e’
depositata presso i comuni ove il progetto e’ localizzato. Nel caso
dei progetti di competenza statale la documentazione e’ depositata
anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto
e’ localizzato, L’intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali
dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale
e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web
dell’autorita’ competente»;
h) all’articolo 24, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3, La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente,
la procedura, la data di presentazione dell’istanza, la denominazione
del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto
e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le
modalita’ per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i
termini entro i quali e’ possibile presentare osservazioni»;
i) all’articolo 32, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Della notifica e’ data evidenza pubblica attraverso il sito
web dell’autorita’ competente.»;
l) al punto 3) dell’Allegato II alla parte seconda e’ aggiunto dopo
l’ultimo trattino il seguente:
« – al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi
(impianti non compresi tra quelli gia’ individuati nel presente
punto), qualora disposto all’esito della verifica di
assoggettabilita’ di cui all’articolo 20»;
m) il punto 7-ter) dell’Allegato II alla parte seconda e’
sostituito dal seguente:
«7 -ter) Attivita’ di esplorazione in mare e sulla terraferma per
lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all’articolo
3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.
162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
n) al punto 10), terzo trattino, dell’Allegato II alla parte
seconda la parola: «extraurbane» e’ soppressa;
o) il punto 17) dell’Allegato II e’ sostituito dal seguente:
«17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei
naturali in unita’ geologiche profonde e giacimenti esauriti di
idrocarburi, nonche’ siti per lo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva
2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio»;
p) la lettera h) del punto 7 dell’Allegato IV alla parte seconda e’
sostituita dalla seguente:
«h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere
ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu’ corsie con
lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri»;
q) la lettera o) del punto 7 dell’Allegato IV alla parte seconda e’
sostituita dalla seguente:
«o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua».
r) la lettera n) del punto 8 dell’Allegato IV alla parte seconda e’
sostituita dalla seguente:
«n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita’ superiore a
10.000 metri cubi».
2. Il decreto di cui all’articolo 6, comma 7, lettera c), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma
1, lettera c), del presente articolo, e’ adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i progetti elencati nell’allegato IV, le disposizioni di cui
all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela e del territorio e
del mare introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo.
4. Nei casi in cui debbano essere sottoposti a verifica di
assoggettabilita’ postuma, anche a seguito di annullamento
dell’autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti gia’
autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo
tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate
nell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e nella legislazione regionale di attuazione la
procedura di verifica di assoggettabilita’ e’ svolta a norma
dell’articolo 6, comma 7, lettera c), del predetto decreto
legislativo, ferma restando la prosecuzione dell’attivita’ fino
all’adozione dell’atto definitivo da parte dell’autorita’ competente
e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. L’articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e’ abrogato.

ART. 16

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot
4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI – Modifiche al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della
direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunita’ europea. Caso EU-Pilot
4467/13/ENVI)

1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 4, il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Non
e’ consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei
casi previsti dall’articolo 19-bis.»;
b) all’articolo 4, il comma 4 e’ abrogato;
c) all’articolo 5, al comma 2, le parole: «di cattura» sono
soppresse e le parole: «di cui all’articolo 4, comma 4», sono
sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello; tordo
bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio»
2. All’articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili
ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia
non possono contenere piu’ di due cartucce.».
3. All’articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna selvatica;
che non appartengano alle seguenti specie:» sono sostituite dalle
seguenti: «anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le
specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, ad
eccezione delle seguenti:»;
b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di
specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea anche se
importati dall’estero.».
4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la parola:
«terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere alla rete
ai sensi dell’articolo 7 e»;
b) all’articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) e’ aggiunta la
seguente:
«c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranita’
italiana»;
c) all’articolo 1, comma 5, le parole: «lettera c)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettera b)»;
d) all’articolo 1, comma 7, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali
detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui
l’obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e’
espressamente previsto dalle norme vigenti.»;
e) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) e’ inserita la
seguente: «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa
da un’autorita’ pubblica»;
f) all’articolo 4; comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono
inserite le seguenti: «in conformita’ con le disposizioni di
esecuzione adottate a livello europeo e»;
g) il comma 4 dell’articolo 4 e’ abrogato;
h) all’articolo 6, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«l-bis. I servizi di conversione di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo
comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformita’ alle
disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»;
i) all’articolo 6, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentita la Consulta nazionale per l’informazione
territoriale e ambientale di cui all’articolo 11, per il tramite
della piattaforma di cui all’articolo 23, comma 12-quaterdecies, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinche’ le
informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni
tecniche, necessarie per garantire la conformita’ alle disposizioni
di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle
autorita’ pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino
l’uso a tal fine.»;
l) all’articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono
sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;
m) all’articolo 7, comma 5, l’ultimo periodo e’ sostituito dal
seguente: «Tale servizio sara’ inoltre reso disponibile, su
richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi
relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a
livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in
materia di metadati, servizi di rete e interoperabilita’, comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
n) all’articolo 8, comma 3, le parole da: «in coerenza con le
regole tecniche» a: «legislazione vigente» sono sostituite dalle
seguenti: «, anche avvalendosi dell’ISPRA o di altra struttura
tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione
vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di
cui all’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello
europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali
rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede
all’aggiornamento dei decreti, con le modalita’ di cui al medesimo
articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;
o) all’articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi o»
sono sostituite dalla seguente: «alle»;
p) all’articolo 9, comma 5, dopo le parole: «la limitazione
dell’accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»;
q) all’articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantita’
particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»;
r) all’articolo 10, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Le autorita’ pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita’ pubbliche degli altri
Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l’accesso ai set
di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni
armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello
europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi,
forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere
ripercussioni sull’ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi
informativi in virtu’ della legislazione europea in materia
ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;
s) all’articolo 10, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. Le autorita’ pubbliche forniscono, su base reciproca e
equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di
cui l’Unione europea o l’Italia sono parte, l’accesso ai set di dati
territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati
territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle
funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull’ambiente sia
al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtu’ della
legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad
alcuna tariffa.»;
t) all’articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono
inserite le seguenti: «, in via permanente,»;
u) l’allegato IV e’ abrogato.
5, Sono sempre assicurati la partecipazione del pubblico
nell’elaborazione e istituzione di un’infrastruttura per
l’informazione territoriale nell’Unione europea e, in particolare,
l’accesso con le modalita’ di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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