DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011, n. 37 Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all’estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 83 del 11-4-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare
disposizioni per assicurare la funzionalita’ dei procedimenti
elettorali, nonche’ per disciplinare il voto dei cittadini
temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni
internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si
svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro degli affari esteri, del Ministro dell’interno e del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali
circondariali e di agevolazioni di viaggio
1. Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento
delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il
Prefetto designa al Presidente della Corte d’appello, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da nominare
componenti aggiunti. I funzionari statali partecipano ai lavori delle
commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e
nelle more dell’eventuale procedimento di decadenza previsto
dall’articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi
per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali.
2. All’articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, dopo il primo
comma, e’ inserito il seguente:
«Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio
nazionale, e’ riconosciuta agli elettori un’agevolazione per il
viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno,
nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L’importo
massimo rimborsabile non puo’ essere superiore a 40 euro per il
viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.».

Art. 2

Voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio
o missioni internazionali in occasione delle consultazioni
referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011
1. In occasione dei referendum previsti dall’articolo 75 della
Costituzione che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011,
esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione
Estero, secondo le modalita’ indicate nel presente articolo, i
seguenti cittadini elettori temporaneamente all’estero:
a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia
temporaneamente all’estero in quanto impegnati nello svolgimento di
missioni internazionali;
b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di
province autonome, temporaneamente all’estero per motivi di servizio,
qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo
quanto attestato dall’Amministrazione di appartenenza, sia superiore
a tre mesi, nonche’, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;
c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di
incarichi e contratti ai sensi dell’articolo 1, commi 12 e 14, della
legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di
ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e
che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di
convocazione dei comizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi,
nonche’, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani
all’estero, i loro familiari conviventi.
2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano
dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma
4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di
appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente
alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome,
il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la
data di nascita, il sesso, l’indirizzo di residenza, il comune di
iscrizione nelle liste elettorali, l’indirizzo del proprio reparto o
dimora all’estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici
e telefax all’estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al
comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno
antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la
dichiarazione all’amministrazione di appartenenza del proprio
familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell’articolo 47
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta’ in ordine allo stato di familiare
convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di
appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno
antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire
all’ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi
distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al
primo periodo, unitamente all’attestazione della presentazione delle
rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della
sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al
comma 1.
3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire
direttamente all’ufficio consolare la dichiarazione ai fini
dell’iscrizione nell’elenco previsto dal comma 4, quinto periodo,
comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non
oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della
votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi
dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta’ che attesti sia il servizio presso istituti
universitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di
almeno sei mesi, sia la presenza all’estero da almeno tre mesi alla
data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei
comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1,
lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell’iscrizione
nell’elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei
dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi
dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta’ in ordine allo stato di familiare convivente
del professore o ricercatore.
4. L’ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente
alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune,
tramite telefax o per via telematica, ove possibile per posta
elettronica certificata, l’elenco dei nominativi, con luogo e data di
nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le
dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le
successive ventiquattro ore, con le stesse modalita’, invia
all’ufficio consolare l’attestazione dell’ufficiale elettorale, anche
cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento
dell’elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi
nell’elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al secondo periodo, l’ufficiale
elettorale redige l’elenco degli elettori per i quali e’ stata
rilasciata l’attestazione di mancanza di cause ostative all’esercizio
del diritto di voto per corrispondenza all’estero e lo trasmette alla
commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro
il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia,
i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi
risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al
godimento dell’elettorato attivo, l’ufficiale elettorale non rilascia
la relativa attestazione e il comune trasmette, tramite telefax o per
via telematica, apposita comunicazione all’ufficio consolare entro il
medesimo termine previsto al secondo periodo. L’ufficio consolare
iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all’estero aventi
diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti
nell’elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente
all’estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta
elettronica certificata, non e’ stata riscontrata dal comune entro
tre giorni dalla sua ricezione.
5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno
fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco
previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante
espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta
dall’interessato, che deve pervenire direttamente all’ufficio
consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla
data della votazione in Italia. L’ufficio consolare, entro il giorno
successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca,
tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del
dichiarante.
6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai
sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni
previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire
la dichiarazione nei termini e con le modalita’ previsti dai commi 2
e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di
residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per
corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei
termini e con le modalita’ previsti al comma 5, non possono
esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli
elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per
corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora
presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto
di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di
forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per
corrispondenza all’estero.
7. Per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza
all’estero, nonche’ per lo svolgimento delle operazioni preliminari
allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei
risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27
dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in
quanto compatibili.
8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate
nello svolgimento di attivita’ istituzionali, per gli elettori di cui
al comma 1, lettera a), nonche’ per gli elettori in servizio presso
le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari
conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle
particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della
difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno, le modalita’
tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai
suddetti elettori all’estero, di raccolta dei plichi all’estero,
nonche’ di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della
difesa, all’ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali
intese sono effettuate anche per consentire comunque l’esercizio del
diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in
cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui
all’articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459,
ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del
medesimo articolo 19.
9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello
svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici
diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile
iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi
costituzionali di liberta’, personalita’ e segretezza del voto.
10. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per
corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
con le schede votate dagli elettori residenti all’estero,
l’assegnazione dei relativi plichi e’ effettuata, a cura del
presidente dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai
singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti
buste e, in ogni caso, con modalita’ tali da garantire la segretezza
del voto, l’inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione
unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate
dagli elettori temporaneamente all’estero e schede votate da elettori
residenti all’estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o
Stato della medesima ripartizione.
11. La determinazione dei diritti consolari compiuta ai sensi
dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni e sostituzioni, ha
effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione
della relativa Tabella.
12. Per le finalita’ di cui al presente articolo e’ autorizzata la
spesa di euro 700.000 per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese
derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento
europeo e dall’attuazione dei referendum, iscritto nell’ambito dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2011, alla missione «Fondi da ripartire»,
programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 11 aprile 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Maroni, Ministro dell’interno

La Russa, Ministro della difesa

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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