LEGGE 22 luglio 2014, n. 110 Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Introduzione dell’articolo 9-bis del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti
competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.

1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l’articolo
9 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. – (Professionisti competenti ad eseguire interventi
sui beni culturali). – 1. In conformita’ a quanto disposto dagli
articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle
professioni gia’ regolamentate, gli interventi operativi di tutela,
protezione e conservazione dei beni culturali nonche’ quelli relativi
alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai
titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati
alla responsabilita’ e all’attuazione, secondo le rispettive
competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari,
demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni
culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di
diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e
storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza
professionale».

Art. 2

Elenchi nazionali dei professionisti competenti
ad eseguire interventi sui beni culturali

1. Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attivita’
culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti,
bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di
diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e
storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del
comma 2.
2. Il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo,
sentito il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sentite le rispettive associazioni professionali,
individuate ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14
gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle
rispettive competenze, in conformita’ e nel rispetto della normativa
dell’Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le modalita’ e
i requisiti per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi
nazionali di cui al comma 1 del presente articolo nonche’ le
modalita’ per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in
collaborazione con le associazioni professionali. I predetti elenchi
sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dei
beni e delle attivita’ culturali e del turismo. Il decreto di cui al
presente comma e’ emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
3. Gli elenchi di cui al comma 1 non costituiscono sotto alcuna
forma albo professionale e l’assenza dei professionisti di cui al
comma 1 dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la
possibilita’ di esercitare la professione.
4. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori
restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto
dall’articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni.
5. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 22 luglio 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *