Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Nel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo l’articolo
15 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis. – (Norme transitorie). – 1. Le disposizioni di cui al
presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi
procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza
di primo grado.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano
ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge quando l’imputato e’ stato dichiarato contumace
e non e’ stato emesso il decreto di irreperibilita’».
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 11 agosto 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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