Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 24-10-2011, n. 683 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) A seguito dell’espletamento di un pubblico incanto per l’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura di pasti preconfezionati in kit monouso, fornitura di derrate alimentari e servizio di pulizia dei centri di refezione per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado interessate dal servizio di refezione di Caltanissetta, periodo gennaio – 31 maggio 2010, per un importo a base d’asta di Euro 750.093, oltre IVA – cui partecipavano solo il Consorzio Pulinissa Sicilia s.r.l. e la Hassio Servizi, soc. coop. a. r.l., l’appalto era aggiudicato a quest’ultima in ragione del maggior ribasso presentato.

2) Il Consorzio Pulinissa Sicilia adiva il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, impugnando il provvedimento di aggiudicazione.

A suo avviso, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per mancanza del requisito, richiesto a pena di esclusione, di avere a disposizione o istituire idoneo centro di cottura alla data, ritenuta perentoria, del 7 gennaio 2010.

Si costituiva in giudizio il Comune di Caltanissetta, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, per avere parte ricorrente reso una dichiarazione non corrispondente ai dati in ordine alla propria capacità produttiva.

Si costituiva, altresì, la controinteressata Hassio Servizi, la quale proponeva ricorso incidentale.

Il Consorzio proponeva motivi aggiunti di censura avverso il provvedimento di esclusione dalla gara, adottato nei suoi confronti in data 9 aprile 2010.

3) Con sentenza n. 10824 del 24 settembre 2010, il giudice adito respingeva il ricorso.

In relazione alla questione relativa alla data di inizio del servizio, il T.A.R. rilevava che la data del 7 gennaio 2010 compariva soltanto nel bando comunitario, sicché, alla stregua della legge di gara, resa pubblica sul territorio nazionale, doveva ritenersi che le imprese partecipanti avrebbe dovuto assumere l’impegno di avere, disporre o istituire il centro di cottura, con le indicate caratteristiche, "entro la data di inizio del servizio", senza alcuna prescrizione in ordine alla presenza di un eventuale termine, in tesi ritenuto essenziale per la stazione appaltante, di inizio della prestazione.

Quanto, poi, alla questione relativa all’esclusione dalla gara della ricorrente, il T.A.R., riteneva che il rigetto del ricorso principale aveva reso improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, il gravame aggiuntivo, ma che, comunque, quest’ultimo era infondato nel merito, sussistendo un oggettivo contrasto tra quanto dichiarato dalla ricorrente e quanto accertato dalla stazione appaltante.

4) Il Consorzio ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

Resistono all’appello il Comune di Caltanissetta e la controinteressata Hassio Servizi.

5) Con il primo motivo di appello, l’appellante ha insistito nella sua tesi che la data di inizio del servizio era il 7 gennaio 2010, ossia il primo giorno lavorativo del mese di gennaio secondo il calendario scolastico.

Tale assunto non può essere condiviso.

Posto che il bando nazionale non ha ripetuto la formula del 7 gennaio 2010, ma quella del periodo gennaio-31 maggio 2010, è a quest’ultima indicazione che occorreva fare riferimento, dovendo intendersi che il servizio doveva avere inizio entro il mese di gennaio.

In tal senso rileva la circostanza, che, essendosi la gara celebrata il 28 dicembre 2009, era ragionevole desumere, anche in ossequio ai principi di efficienza, trasparenza e buon andamento della P.A., che il servizio non potesse avere inizio dopo appena nove giorni.

Può, quindi, convenirsi con il Comune appellato che la data del 7 gennaio 2010, che, come detto, compare soltanto nel bando comunitario, sia effettivamente dovuta a un refuso di stampa.

6) Con il secondo motivo di appello si sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere legittima l’esclusione dell’appellante dalla gara.

In particolare, l’appellante ha sostenuto, con pluralità di argomentazioni, che non aveva reso dichiarazioni "mendaci".

Tale assunto non può essere condiviso.

Al di là delle singole, specifiche, doglianze e di un’eventuale fondatezza di alcuna di esse, resta, comunque, convincente la seguente obiezione di fondo dell’Amministrazione: "Il Comune ha necessità di 772 pasti circa al giorno (in alcuni giorni anche 800 pasti): se i pasti impegnati fossero 1230 il Consorzio avrebbe la capacità necessaria; se fossero – come sono – 1572, esso non avrebbe tale capienza e non avrebbe potuto partecipare alla gara. Con 2200 pasti complessivi, infatti, fornendone 1572 a terzi, ne resterebbero 628 disponibile; fornendone 1230, ne resterebbero 970 disponibili".

In definitiva, gli argomenti addotti dall’appellante a sostegno della censura non sono suscettivi di inficiare la ragione che ha determinato la sua esclusione dalla gara, ossia la difformità tra quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e quanto contenuto nelle attestazioni dei soggetti pubblici interpellati dalla stazione appaltante.

7) In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.

Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo o eccezione di rito o di merito possa essere assorbito siccome ininfluente e irrilevante ai fini della decisione.

Circa le spese e gli altri oneri della presente fase di giudizio, si ravvisano giustificati motivi per compensarli tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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