Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
M? A? propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 2.11.05 del tribunale di Napoli, con la quale il GIP ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione concernente l’istanza di dichiarazione di nullità e/o inesistenza e, quindi, inefficacia, dell’ordine di sgombero relativo all’immobile sito in Napoli, via Vicinale Grottole, posto sotto sequestro dai vigili urbani che avevano accertato l’abusiva realizzazione del manufatto.
La ricorrente eccepisce la violazione degli articoli 666, 670, 665, 655 c.p.p. relazione all’articolo 606 lettera b) e c) c.p.p.; dell’articolo 125 c.p.p. relazione all’articolo 606 lettera c) c.p.p.; violazione del contraddittorio, in relazione al diritto di difesa, abnormità del provvedimento impugnato.
Dopo avere premesso di avere attivato la procedura dell’incidente di esecuzione dinanzi al GIP eccependo l’illegittimità, inesistenza o inefficacia dell’ordine di sgombero in quanto adottato autonomamente dalla PG in assenza di formale provvedimento dell’A.G.O., lamenta che erroneamente il giudice adito si sarebbe sottratto alla funzione di controllo della legittimità dell’esecuzione sul presupposto che il GIP, nella materia in esame, non avrebbe poteri di controllo sull’attività esecutiva del PM.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, anzitutto osservato che l’ordinanza impugnata, affermando in motivazione che esorbita dai poteri del GIP ogni attività esecutiva in materia di sequestro preventivo, intende evidentemente ribadire il principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte secondo cui il provvedimento di sgombero dell’immobile rappresenta un atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive del sequestro, come tale di competenza esclusiva del pubblico ministero.
Appare, pertanto, assolutamente infondata la pretesa che l’ordine di sgombero debba formare oggetto di previsione specifica nell’ambito del provvedimento del GIP che dispone il sequestro preventivo.
Né vi può essere spazio in sede esecutiva per un’autonoma impugnazione del provvedimento di sgombero.
Va ricordato, infatti, che, come in precedenza già affermato da questa Corte, il provvedimento di sgombero è atto riservato in via ordinaria all’autorità amministrativa e travalica le attribuzioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, salvo che non costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro (Sez 2,29/09/1994 n. 3974 Rv. 199702).
Contestare la legittimità del provvedimento di sgombero equivale, dunque, a contestare le ragioni stesse del sequestro.
Ne consegue che le questioni concernenti la nullità o l’inefficacia del provvedimento in esame non possono essere autonomamente fatte valere con le forme dell’incidente di esecuzione in quanto in tal modo viene posta non già una questione relativa al controllo delle modalità esecutive del sequestro, propria della fase dell’esecuzione, ma viene, invece, sollevato un vero e proprio problema di rivalutazione dei presupposti del sequestro che esula dalla sfera dell’esecuzione e per la quale l’ordinamento configura, invece, rimedi specifici.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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