Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-07-2011) 30-09-2011, n. 35637

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 11/6/10 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza 10/3/09 del Tribunale di Reggio Calabria che condannava T.B. alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3-bis (omesso versamento di cauzione: in (OMISSIS)).

Il provvedimento impositivo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della PS, divenuto eseguibile (con la relativa comunicazione all’interessato) l’8/6/06, prevedeva l’obbligo (non rispettato) del versamento entro 10 giorni dalla sua notifica (avvenuta il 2/6/91 in esito al primo grado e il 25/3/92 dopo la modifica favorevole al prevenuto in appello) della somma di 2.000 Euro a titolo di cauzione. Di qui l’azione penale e la condanna.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo la prescrizione del reato: posto che il giudice aveva ritenuto che l’obbligo fondasse sulla notificazione del provvedimento genetico definitivo (avvenuta il 25/3/92) e non dalla consegna della carta precettiva (8/6/06) ove esso non era riportato (e ricordato), trattandosi di reato istantaneo questo doveva ritenersi abbondantemente prescritto, nel termine di legge, a decorrere dalla prima data.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per l’annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione e la difesa per l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso va accolto.

Il reato de quo è istantaneo e nel caso sarebbe decorso dal termine fissato per il suo adempimento nel provvedimento impositivo: 10 giorni a decorrere dal 2/6/91, data di notifica del decreto, già esecutivo, di primo grado.

Tuttavia, secondo solida giurisprudenza (Cass., sez. 1^, sent. n. 34019 del 22/9/06, rv. 234860, Ursino; Cass., sez. 1^, sent. n. 2288 del 18/12/09, dep. 19/1/10, rv. 245965, Iannazzo), quando il sottoposto alla misura è detenuto il termine per la prestazione della cauzione è sospeso unitamente all’esecuzione della misura medesima. Ma anche in questo caso, che qui ricorre, il reato contestato è prescritto (cinque anni, con gli atti interruttivi, a decorrere dal 18/6/06: quindi il 18/6/11), il destinatario essendo stato effettivamente sottoposto alla misura l’8/6/06.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio (ex art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a) perchè il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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