Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 04-10-2011, n. 36003 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza deliberata in data 25 agosto 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Catania respingeva il reclamo avanzato nell’interesse di M.L. avverso rigetto dell’istanza di sospensione condizionata dell’esecuzione della pena emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Catania in data 31 marzo 2010 ritenendo che non emergesse dagli atti che il condannato avesse maturato una sufficiente, adeguata e significativa rielaborazione critica del proprio passato.

Avverso il provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il M., chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. Veniva in particolare rilevato come, contrariamente a quanto assunto dal Tribunale di Sorveglianza, emergeva dagli atti che il richiedete aveva raggiunto quel grado di rieducazione che era adeguato al beneficio richiesto e idoneo a prevenire il pericolo della recidiva.

Nel suo parere scritto il P.G. presso la S.C. chiedeva che, essendo intervenuto nel frattempo il fine pena(7/3/11), venisse dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Ancorchè il ricorso si profili inammissibile perchè sviluppato solo in punto di fatto, proponendo una rivalutazione del compendio di prova già analiticamente valutato dal giudice, operazione del tutto preclusa in questa sede, deve darsi atto che il M. non ha più interesse all’accoglimento del ricorso avanzato, posto che è sopraggiunto, nelle more de giudizio, il fine pena (7 marzo 2011).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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