Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2012, n. 3270 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 6/26/07, depositata l’1 marzo 2007, con la quale, rigettato il suo appello contro quella di primo grado, veniva riconosciuta la pretesa della società Finassistance Spa., incorporante della Generalfin srl., circa il rimborso del credito d’imposta Irpeg pagata per gli anni 1993 e 1996-98. In particolare il giudice di appello affermava che la competenza territoriale spettava alla CTP di Pavia, dove l’incorporante aveva il domicilio fiscale, e non invece a quella di Macerata, in cui l’incorporata aveva avuto la sede sociale; perciò il silenzio-rifiuto si era formato; il credito per il 1993 non era prescritto; quello relativo al 1996 costituiva la differenza tra l’altro maggiore iniziale e quello minore ceduto ad una partecipata, sicchè la stessa agenzia sarebbe stata incerta al riguardo. La contribuente non si è costituita.

Motivi della decisione

2. Col secondo motivo, che viene esaminato prima, avendo esso carattere preliminare, la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che competente per l’eventuale rimborso era solamente l’ufficio finanziario di Macerata, località in cui la società Generalfin aveva il domicilio fiscale negli anni in argomento, e cioè prima dell’incorporazione, senza che questa potesse determinare uno spostamento di competenza a seconda delle scelte della contribuente.

Il motivo è inammissibile, in quanto il quesito di diritto di cui è corredato risulta formulato in modo inappropriato, atteso che la ricorrente non ha indicato in modo preciso il principio di diritto che sarebbe stato violato dal giudice di appello, avendolo posto come semplice alternativa all’altro da esso applicato. Peraltro – ma si nota solo solamente "ad abundantiam" – esso è infondato, dal momento che in tema di imposte dirette, sotto il vigore del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, e nell’ipotesi di fusione per incorporazione d’una società in un’altra, l’ufficio distrettuale competente all’accertamento dei redditi prodotti dalla società incorporata – anche per le plusvalenze emergenti all’atto della fusione – è quello nella cui circoscrizione territoriale si trova il domicilio fiscale della società incorporante, e non invece della seconda. La violazione di tale regola sulla competenza realizza un vizio radicale dell’atto di accertamento, che risulta affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Nel caso in specie in particolare il credito era stato ceduto automaticamente alla società avente sede a Pavia, città in cui perciò regolarmente il contenzioso si era radicato, senza che il fatto che la sede della incorporata fosse differente potesse avere alcun rilievo, stante anche il sistema unitario dell’anagrafe tributaria e l’unicità dell’agenzia delle entrate, costituendone i vari uffici periferici solo una sua articolazione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 1484 del 1998, n. 8017 del 26/06/1992).

3. Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacchè il giudice di appello non considerava che l’appellata non aveva alcun diritto di rimborso di eccedenza d’imposta da rivendicare per il 1993, essendo esso caduto in prescrizione, posto che essa aveva indicato il medesimo nella dichiarazione del 1994, mentre ne aveva richiesto il rimborso nel mese di luglio 2004.

La censura va condivisa. La CTR affermava che il termine della prescrizione fosse stato prorogato L. n. 350 del 2003, ex art. 2.

L’assunto non è esatto, dal momento che, com’è noto, in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento (quale, in particolare, l’istanza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 38, estranea alla fattispecie anzidetta), ma egli deve solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione. Una volta che il credito si sia consolidato – attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica -, l’Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, decorrente dal riconoscimento del credito stesso, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 1154 del 21/01/2008, n. 11830 del 2002).

4. Il terzo e quarto motivi, concernenti rispettivamente il rimborso per il 1996, e per il quale il giudice di appello osservava che si trattava di credito parziale per cessione limitata di altro alla partecipata della Generalfin, data anche l’incertezza dell’agenzia sul punto, nonchè vizio di motivazione in ordine alla carenza di prova circa il chiesto rimborso, sono anch’essi inammissibili, atteso che per il primo manca l’indicazione del preciso principio di diritto pretesamente violato, essendo stato il quesito formulato come ipotesi alternativa, mentre quello successivo è del tutto privo del medesimo, che doveva contenere la sintesi del fatto relativo alla dedotta cessione integrale del credito, che non sarebbe stato sufficientemente valutato dal giudice di seconde cure.

5. Ne deriva che il primo motivo di ricorso va accolto, mentre invece gli altri vanno dichiarati inammissibili, e di conseguenza la sentenza impugnata va cassata, limitatamente al motivo accolto, senza rinvio, posto che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto;

perciò decidendosi nel merito, il ricorso introduttivo va rigettato limitatamente all’eccedenza d’imposta relativa al 1993. 6. Quanto alle spese dell’intero giudizio, attesa la parziale soccombenza della ricorrente e la mancata costituzione della intimata, sussistono giusti motivi per compensarle.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione a quello accolto, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, limitatamente all’eccedenza d’imposta del 1993, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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