T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 04-11-2011, n. 603 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La soc. coop. in liquidazione I.M., partecipante al Consorzio CICLAT, riferisce di aver svolto il servizio di igiene urbana in favore del Comune di Miglianico. Riferisce, altresì, di aver chiesto a quel Comune con istanza del 8 aprile 2011 copia degli allegati alla convenzione stipulata il 12 dicembre 2002 dal Comune con il Consorzio Ciclat, tra cui l’allegato F di "assegnazione del servizio dal Consorzio Ciclat alla coop. I.M.", evidenziando, altresì, di aver proposto analoga richiesta al Consorzio, dal quale non aveva peraltro ricevuto alcuna risposta.

Con nota 17 maggio 2011, n. 4807, il Sindaco del Comune ha informato il Consorzio di tale richiesta, invitando lo stesso a soddisfare direttamente tale richiesta, in quanto non sembrava al Comune "legittimo interferire in un rapporto privatistico tra la Ciclat e la società I.M." e che nessun rapporto contrattuale era intercorso tra l’ente e la cooperativa richiedente. Concludeva, infine, di restare in attesa di conoscere le decisione che sarebbero state assunte in merito dal Consorzio.

Tale nota è stata inviata per conoscenza anche alla società I.M..

Con il ricorso in esame tale società è insorta dinanzi questo Tribunale, ai sensi dell’art. 25, VI comma, della L. 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ottenere l’accesso ai predetti atti; ha dedotto che l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire l’accesso agli atti richiesti, trattandosi di documenti che attengono allo svolgimento di un servizio pubblico e non essendo al riguardo rilevante la circostanza che la ricorrente non aveva stipulato direttamente la convenzione con il Comune, ma tramite il predetto consorzio.

Il Comune di Miglianico con nota 18 luglio 2011, n. 2011, ha informato il Tribunale della circostanza che il Consorzio Ciclat in data 26 maggio 2011 aveva direttamente chiesto all’Amministrazione comunale la documentazione in questione "probabilmente per aderire alla istanza della soc. coop. I.M." e che tale documentazione era stata prontamente trasmessa.

Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2011 il difensore della ricorrente ha dichiarato di non aver ancora avuto accesso alla documentazione richiesta.

Motivi della decisione

Il ricorso in esame è solo parzialmente fondato.

Come è noto l’art 22 della L. 7 agosto 2000, n. 241, ha riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a favore di "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti".

Ora, interpretando tale normativa, il giudice amministrativo ha costantemente chiarito che tale diritto di accesso è ammissibile solo con riferimento a singole situazioni o a singoli rapporti, perché in caso contrario si consentirebbe una sorta di ispezione popolare volta alla verifica della legittimità e dell’efficienza dell’azione amministrativa non consentita (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 8 giugno 2011, n. 3457).

Ciò premesso, va evidenziato che la ricorrente – come sembra pacifico dagli atti – ha svolto il servizio di igiene urbana da favore del Comune di Miglianico sulla base di una convenzione stipulata il 12 dicembre 2002 tra tale Comune ed il Consorzio Ciclat, al quale la ricorrente partecipava.

Avendo richiesto copia degli atti allegati a tale convenzione – tra cui l’allegato F di "assegnazione del servizio dal Consorzio Ciclat alla coop. I.M." – non ha visto prontamente soddisfatta tale richiesta sostanzialmente in ragione del fatto che "nessun rapporto contrattuale era intercorso tra l’ente e la cooperativa richiedente" e che non sembrava al Comune "legittimo interferire in un rapporto privatistico tra la Ciclat e la cooperativa I.M.".

Osserva il Collegio che tali rilievi sono, sia pur solo, in parte fondati.

Sembra, invero, evidente alla Sezione che la cooperativa ricorrente non possa avere accesso a tutta la documentazione relativa ad una convenzione da lei non stipulata e rispetto alla quale tale cooperativa – allo stato degli atti – sembra sia rimasta estranea, per non aver avuto alcun rapporto diretto con il Comune.

Purtuttavia, sembra per altro verso non contestato il fatto che tale cooperativa sia risultata (non è noto in virtù dell’utilizzazione di quale istituto giuridico) assegnataria del servizio in questione. Nella prospettazione di parte l’allegato F alla convenzione avrebbe ad oggetto la "assegnazione del servizio dal Consorzio Ciclat alla coop. I.M.".

Ciò posto, deve concludersi che la società ricorrente, in quanto contemplata nell’allegato in questione, abbia di certo diritto ad accedere a tale allegato; mentre, ove dall’esame di tale allegato emergano ricorrano ulteriori specifiche ragioni da indicare espressamente, la stessa potrà, in ipotesi, avanzare al Comune nuova e più motivata richiesta di accesso anche agli altri allegati della convenzione in parola.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso proposto non può, pertanto, non essere accolto nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune l’esibizione del predetto allegato "F".

Sussistono, infine, in relazione alla soccombenza parziale, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso specificato in motivazione, per l’effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente ad accedere al predetto allegato "F" alla convenzione stipulata il 12 dicembre 2002 tra il Comune di Miglianico ed il Consorzio Ciclat.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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