Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data4-12-2009 la Corte di Appello di l’Aquila pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale del luogo, in data 16-6-2009, appellata dagli imputati G. R. e B.C., ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 624 bis c.p., loro ascritto per avere, in concorso, sottratto un furgone di proprietà di P.E., prelevandolo dall’area contigua alla impresa commerciale del titolare – fatto accertato in data (OMISSIS).
La Corte territoriale aveva rideterminato la pena per ciascun imputato in anni uno e mesi due di reclusione, ed Euro 300,00 di multa,confermando le ulteriori disposizioni.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di G.R., deducendo:1 – la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). in riferimento all’ipotesi normativa di cui all’art. 624 bis c.p. ed all’art. 817 C C., evidenziando che il piazzale in cui si trovava il furgone oggetto di furto era aperto al pubblico, pur essendo luogo privato, nè la natura pertinenziale di tale area rispetto al luogo in cui si svolgeva attività artigianale avrebbe potuto essere percepita dai terzi.
Pertanto il ricorrente riteneva carenti i presupposti per applicare l’art. 624 bis c.p..
2 – Con ulteriore motivo censurava la sentenza per erronea applicazione del citato art. 624 bis c.p., e concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
– Altro ricorso veniva proposto dal difensore di B.C., deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 624 bis c.p., per l’insussistenza, ad avviso del ricorrente,del vincolo tipico della pertinenza tra il luogo ove si trovava il furgone e la attività del proprietario,in quanto lo stesso proprietario aveva adibito il piazzale all’uso pubblico di parcheggio.
Tali elementi venivano rilevati censurando la sentenza per contrasto con i canoni normativi civilistici del concetto di pertinenza(in riferimento all’art. 817 CC.) asserendo che per volontà del dominus era stato reciso il vincolo pertinenziale,ossia il rapporto funzionale tra l’area adibita a parcheggio e il luogo ove il proprietario svolgeva l’attività lavorativa.
In base a tali rilievi la difesa riteneva che la sentenza risultasse viziata sia per erronea qualificazione giuridica del fattoria per contraddittorietà ed illogicità della motivazione, chiedendone l’annullamento.
Motivi della decisione
La Corte rileva che risultano fondate le censure difensive attinenti alla erronea applicazione dell’art. 624 bis c.p..
Invero nella specie trattasi di furto di un furgone che si trovava parcheggiato nell’area che era contigua al luogo in cui il titolare svolgeva attività lavorativa. Tale ipotesi vale nel caso di specie ad integrare la fattispecie di furto aggravato (ascrivibile in concorso ai due imputati,sorpresi nella flagranza dell’azione) ai sensi degli artt. 110-624- art. 625 c.p., n. 7, secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che con sentenza Sez. 4^ del 21 maggio 2009, n. 21285 PG. in proc. Bortolameolli – RV 243513 – ha stabilito che "integra il reato di furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede della cosa la condotta di chi sottragga un’autovettura parcheggiata in luogo privato liberamente accessibile,atteso che la natura, privata o pubblica,del luogo di esposizione del bene è irrilevante ai fini della configurabilità della citata aggravante".
Viceversa deve essere esclusa l’applicabilità del disposto di cui all’art. 624 bis c.p., avendo il giudice di merito accertato, attraverso deposizione del titolare del parcheggio,che tale area era da tempo destinata, per sua scelta,ad accogliere anche altri veicoli, onde resta escluso il carattere strettamente privatistico della utilizzabilità dell’area di cui si tratta, che era concretamente aperta al pubblico.
In tal senso devono accogliersi i rilievi dei ricorrenti, dovendo essere disattese le altre censure difensive, ed essendo la pena inflitta riconducibile ai limiti edittali della fattispecie di furto aggravato qui ritenuta come applicabile.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Qualifica il fatto ai sensi degli artt. 110-624 – art. 625 c.p., n. 7 e rigetta nel resto il ricorso.
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