Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-03-2012, n. 3792 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 2001 la società Italiana Immobiliare s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3913/91, emesso dal Presidente del Tribunale di Firenze per la somma di L. 6.842.500, oltre accessori, a titolo di pagamento, in favore della Casa del Condizionatore d’aria di G.S., del residuo corrispettivo della fornitura e posa in opera di due impianti di climatizzazione, installati in locali della Italiana Immobiliare.

Assumeva la società opponente che detti impianti di condizionamento avevano dato luogo,appena installati, a problemi di insufficiente riscaldamento dei locali; concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della opposta.

Quest’ultima si costituiva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con sentenza 9.12.2004 il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione compensando fra le parti le spese di lite.

Avverso tale sentenza Italiana Immobiliare s.p.a. proponeva appello cui resisteva G.S., che, con appello incidentale, contestava la statuizione con cui il primo giudice aveva disposto l’integrale compensazione delle spese di lite. Con sentenza depositata il 1 ottobre 2009 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il G. al pagamento, in favore di Italiana Immobiliare s.p.a., della somma di Euro 3.185,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento,dichiarando integralmente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Osservava la Corte territoriale, in relazione ai motivi di appello, che erroneamente il primo giudice aveva esaminato la sussistenza dei presupposti della garanzia di buon funzionamento di cui all’art. 1512 c.c. (peraltro esclusa), pur in difetto di una specifica domanda della Italiana Immobiliare; che gli impianti forniti dalla Casa del Condizionatore d’aria erano difettosi, pur essendo corrispondenti al modello scelto dalla Italiana Immobiliare, in quanto presentavano "un intrinseco vizio che impediva il raggiungimento delle potenzialità di riscaldamento dichiarate dalla ditta produttrice"; tuttavia era da escludersi l’inidoneità dei condizionatori all’uso cui erano destinati ovvero che il vizio riscontrato ne diminuisse in modo apprezzabile il valore, "considerato che anche durante l’inverno l’impianto funzionava, anche se era necessario l’ausilio di qualche altra fonte di calore", come accertato dal C.T.U. Esclusa la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto, i giudici di appello davano atto dell’inadempimento della Casa del Condizionatore d’aria per difetto, fra l’altro, della prova liberatoria di cui all’art. 1494 c.c..

Rilevava la Corte di merito che il giudice di prime cure aveva omesso di statuire sulla domanda di risarcimento danni dovuto dalla parte inadempiente, quantificati dal C.T.U., con riferimento al costo di acquisto di radiatori elettrici ed al conseguente aggravio delle spese di utenza dell’energia elettrica.

Tale decisione è impugnata da G.S., quale ex titolare della cessata ditta "Casa del condizionatore di Silio Giuntini", con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria. Resiste con controricorso la Italiana Immobiliare s.p.a., proponendo, altresì, ricorso incidentale sulla base di tre motivi.

Motivi della decisione

Il ricorrente principale deduce:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e segg.; artt. 1490 – 1492 e 1494 c.c.(in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3);

contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, le azioni spettanti al compratore per i vizi della cosa non erano soggette alle regole generali sull’inadempimento contrattuale, ma a quelle speciali stabilite per la vendita, essendo pacifico, in giurisprudenza, il principio che l’azione di risarcimento del danno, prevista dall’art. 1494 c.c. può essere esercitata sul presupposto che sussistano tutti i requisiti della garanzia per i vizi ex art. 1490 c.c. e che ricorra la colpa del venditore. Nella specie,peraltro, non era richiesta la prova liberatoria di cui all’art. 1494 c.c. (di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa), avendo la Corte di appello espressamente escluso l’esistenza dei due vizi redibitori di cui all’art. 1490 c.c. (inidoneità della cosa all’uso cui è destinata ed apprezzabile diminuzione del suo valore), 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), posto che la Corte di merito aveva condannato il G. al risarcimento di danni(costo dei radiatori elettrici che la Italiana immobiliare aveva acquistato "per ovviare ai vizi dei due impianti con conseguente aggravio delle spese di utenza dell’energia elettrica) non dipendenti, quantomeno in parte, in via immediata e diretta, dall’asserito inadempimento scritto all’impresa fornitrice dei condizionatori. Con il ricorso incidentale la Italiana Immobiliare s.p.a. lamenta:

a) contraddittoria ed insufficiente motivazione circa la mancata proposizione della domanda sotto il profilo della garanzia ex art. 1512 c.c. e violazione dell’art. 163 c.p.c., n. 4; la Corte d’Appello aveva rigettato il primo motivo di appello, non tenendo conto che, nella generica domanda di risoluzione del contratto di fornitura dei due impianti di climatizzazione, era da ritenersi ricompreso ogni possibile profilo di inadempimento, deducibile dai fatti esposti nell’atto di citazione, laddove la società attrice aveva evidenziato che gli impianti erano stati garantiti dal venditore-installatore come adeguati, idonei e perfettamente funzionanti;

risultava, inoltre, dalle note di replica del 12.12.91, depositate dalla difesa della Italiana Immobiliare, nonchè dal preventivo 20.10.89 che gli impianti avrebbero goduto della garanzia di un anno,oltre alla garanzia di tre anni pubblicizzata sul depliant del costruttore, fornito dalla ditta opposta; sotto altro profilo, i giudici di appello non avevano correttamente applicato l’art. 163 c.p.c., n. 4, avendo ritenuto che fosse necessario richiamare espressamente, nelle conclusioni dell’atto introduttivo, la garanzia ex art. 1512 c.c., a sostegno della domanda di risoluzione per inadempimento;

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 1497 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

la Corte fiorentina aveva rigettato il secondo motivo di appello, ritenendo inapplicabile al caso di specie l’art. 1497 c.c., mentre, secondo quanto accertato dal C.T.U., le potenzialità termiche dei due condizionatori, come dichiarate dai costruttore ed indicate nel preventivo in data 20.10.89, non erano corrispondenti a quelle effettive riscontrate in loco, necessarie per il riscaldamento ed il raffreddamento dei locali in cui dovevano essere installati; ne conseguiva che i condizionatori dovevano ritenersi inidonei all’uso dedotto in contratto; c) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la natura redibitoria dei vizi e violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.c.;

a fronte di quanto accertato dal C.T.U. sul difettoso funzionamento dei condizionatori, sia estivo che invernale, con particolare riguardo alle potenzialità termiche, la Corte territoriale aveva omesso di motivare adeguatamente le ragioni dell’inconfigurabilità di un vizio redibitorio.

Entrambi i motivi del ricorso principale sono infondati. La sentenza impugnata ha espressamente escluso, sulla base di quanto emerso dalla C.T.U., l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1497 c.c. (difetto di qualità eccedenti i limiti di tolleranza stabiliti dalla legge), "avuto riguardo alla natura dei vizi riscontrati, consistiti in una imperfezione comunque riconducibile ad un difetto di fabbricazione o di installazione", non rientrante nell’ipotesi di cosa appartenente ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita.

Con riferimento al disposto dell’art. 1490 c.c. ha pure escluso (pag.

7 della sent. imp.) che gli impianti in questione "fossero del tutto inidonei all’uso cui erano destinati (climatizzazione estiva e invernale) ovvero che il vizio riscontrato ne diminuisse in modo apprezzabile il valore, considerato che anche durante l’inverno l’impianto funzionava, anche se era necessario l’ausilio di qualche altra fonte di Calore", secondo quanto accertato dal C.T.U..

Sulla base di tali rilievi i giudici di appello non hanno ravvisato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto nè ai sensi dell’art. 1497 c.c.(mancanza di qualità) nè ai sensi dell’art. 1490 c.c. (garanzia per i vizi della cosa venduta), ritenuta la immunità della cosa venduta da vizi che la rendessero inidonea all’uso cui era destinata o ne diminuissero in modo apprezzabile il valore.

Trattasi di valutazioni di merito, esenti da vizi logici ed errori giuridici, conformi alla giurisprudenza in materia della Corte di legittimità (Cass.02/07; n. 23825/2010) ed esulanti, quindi, dal sindacato di legittimità.

Correttamente, peraltro, i giudici di appello hanno accolto la domanda di risarcimento del danno secondo le regole generali dell’inadempimento contrattuale, non avendo la Casa del Condizionatore fornito la prova liberatoria di cui all’art. 1494 c.c. ed, in applicazione del comma 1 di tale norma, laddove è previsto che "in ogni caso il venditore è tenuto al risarcimento del danno se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa". Trattasi di statuizione conforme alla giurisprudenza di questa Corte, laddove è stato evidenziato: che l’azione di risarcimento del danno, ex art. 1494 c.c., non si identifica nè con le azioni di garanzia di cui all’art. 1492 c.c. nè con l’azione di esatto adempimento (Cass. n. 5541/95); che presuppone, di per sè, la colpa del venditore, consistente nell’omissione della diligenza necessaria a scongiurare l’eventuale presenza di vizi della cosa e che può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente, non solo, quindi, a quelli relativi alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli interenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa (Cfr. Cass. n. 5202/2007; n. 7718/2000). Nel caso in esame, in aderenza a tale principio,il danno subito dalla Italiana Immobiliare, con congrua motivazione e sulla base di quanto accertato dal C.T.U., è stato rapportato all’aggravio delle spese di utenza dell’energia elettrica,dovendosi ovviare all’insufficiente riscaldamento invernale dell’impianto mediante l’uso di radiatori elettrici.

Le considerazioni svolte sulla corretta applicazione dell’art. 1494 c.c. e sulla congrua motivazione della sentenza impugnata in ordine al difetto dei presupposti per l’applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.c., comportano l’infondatezza dei motivi sub b) e c) del ricorso incidentale. Quanto al motivo sub a) è sufficiente ribadire quanto già osservato dalla Corte di merito, nel senso che per far valere la garanzia di buon funzionamento di cui all’art. 1512 c.c., la Italiana Immobiliare avrebbe dovuto proporre una specifica domanda che non risulta essere stata avanzata e che non può ritenersi ricompresa nella domanda di risoluzione del contratto in relazione all’inadempimento dedotto. Questa Corte ha, infatti, affermato che la garanzia di buon funzionamento è diretta ad una più energica tutela del compratore, in via autonoma e indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità e richiede, comunque, la prova di uno specifico patto contrattuale nel contratto di compravendita (Cass. n. 3656/88).

Considerato il rigetto di entrambi i ricorsi le spese processuali del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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