Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Venezia con sentenza del 2 settembre 2009,ha determinato l’indennità dovuta dall’ENEL distribuzione s.p.a. a P.M. e Pi.Ro. per l’imposizione con provvedimento dirigenziale 6 agosto 1999 n. 2026 della servitù di elettrodotto su di un fondo di loro proprietà ubicato nel comune di Carmignano di Brenta (in catasto al fg. 8, mapp. 43, sub 8 e 17) nella misura di Euro 50.619,00, così suddivisa,in conformità alla normativa del R.D.L. n. 1775 del 1933, art. 123 e L.R. Veneto n. 24 del 1991, art. 16: Euro 912,00 per le aree soggette a transito, Euro 2.957,00 per indennità di occupazione temporanea ed Euro 46.750,00 per diminuzione di valore del fondo residuo sul quale insiste una villetta a schiera per il deprezzamento pari al 25% del suo valore di mercato a causa della vicinanza all’elettrodotto.
Per la cassazione della sentenza, l’ENEL distribuzione ha proposto ricorso per due motivi; cui resistono con controricorso il P. e Pi.Ro..
Motivi della decisione
Con il primo motivo,l’ENEL,deducendo violazione della menzionata normativa censura la sentenza impugnata per aver aggiunto all’importo dell’indennizzo dalla stessa stabilito il deprezzamento del fabbricato, non previsto dalla L.R., art. 16, il quale ne disciplina compiutamente tutte le componenti, ravvisate nell’importo dovuto per basamenti e sostegni, per le aree di transito, nonchè per le restanti aree asservite: con una presunzione iuris et de iure dell’intero pregiudizio arrecato dalla servitù. Rileva che detta liquidazione risulta in contrasto anche con l’analogo criterio di stima predisposto dal R.D.L. n. 1775 del 1933, art. 123, poichè lo stesso pur prevedendo che venga indennizzata anche la diminuzione di valore subita dal suolo e dal fabbricato, richiede il rigoroso accertamento del pregiudizio effettivo provocato nelle singole fattispecie dal passaggio dell’elettrodotto.
Con il secondo, deducendo altra violazione delle medesime disposizioni legislative, nonchè difetti di motivazione, si duole che la decisione: a) pur avendo escluso il timore per la salute delle persone ascritto alla presenza di onde elettromagnetiche, comunque smentito tanto dal D.P.C.M. 23 aprile 1992, quanto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, puntualmente osservati da esso ente,non abbia ritenuto legittima e non nociva la realizzazione di nuovi fabbricati abitativi in prossimità dell’elettrodotto; b) abbia, poi, quantificato arbitrariamente la riduzione di valore del fabbricato nel 25% senza motivazione alcuna; e soprattutto senza dare alcuna risposta ai rilievi mossi dal c.t.p.; C) abbia disapplicato il principio pacifico nella giurisprudenza che le limitazioni legali della proprietà,quale è certamente il passaggio dell’elettrodotto non sono indennizzabili.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Tanto le parti,quanto la sentenza impugnata hanno ricordato la disposizione particolare del R.D.L. n. 1775 del 1933, che in deroga alla regola generale dell’art. 46, 2^ previsione della legge fondamentale n. 2359 del 1865, prevede e disciplina per la determinazione dell’indennità (o del risarcimento del danno) per la costituzione di servitù di elettrodotto, distinti indennizzi dovuti al proprietario del fondo servente in relazione ai diversi pregiudizi che questo può subire: e precisamente, quello inerente alla diminuzione di valore di tutto o di parte del fondo inteso come complessiva entità economica, quello riferito all’area assoggettata al transito per il servizio delle condutture e quello riferito alla superficie sottratta alla disponibilità del proprietario medesimo in conseguenza di installazioni fisse, quali basamenti, cabine, o altri manufatti.
Proprio per la previsione della 1^ componente che sostanzialmente introduce anche nella determinazione di detto indennizzo l’obbligo di tener conto del criterio differenziale di cui alla L. n. 2359, art. 40, perciò liquidabile sempre che sia concretamente provato il corrispondente danno che la presenza della linea arreca al suolo e ad eventuali fabbricati, dottrina e giurisprudenza sono solite osservare che tale complesso criterio comprende ed esaurisce ogni altro aggravio causato dalla presenza dell’elettrodotto sul fondo,nonchè dal normale e regolare esercizio delle facoltà previste dall’art. 121 del citato decreto, perciò escludendo, da un lato, ogni altro pregiudizio a carattere personale ed indiretto che il proprietario assuma di aver subito, e dall’altro i possibili inconvenienti e le limitazioni gravanti in modo indifferenziato su tutti i beni che vengano a trovarsi in posizione di vicinanza con qualsiasi opera pubblica (Cass. 26265/2005).
La L.R. Veneto n. 24 del 1991, pacificamente applicabile nella fattispecie,ha sostanzialmente riprodotto nell’art. 15 tale sistema, modificando esclusivamente il calcolo della seconda componente di cui all’art. 123 del T.U. che non prende in considerazione particolare l’area di "proiezione delle condutture", se non per la parte che sia direttamente interessata dal predetto transito di servizio e soltanto per stabilire quali porzioni della medesima, direttamente e specificamente gravate dalla relativa servitù, debbano essere computate in modo particolare nella determinazione dell’indennità:
sostituendovi un meccanismo di calcolo più specifico, incentrato sui parametri indicati nel comma 1, sub b) e c). Senza per questo escludere,come invece preteso dall’ENEL, la 1^ componente individuata dall’art. 123 della legge statale, peraltro espressamente richiamato, ed in via generale prevista dal menzionato art. 40 della legge statale che in tutti i procedimenti di espropriazione (e di asservimento: cfr. art.1) parziale impone di tener conto della diminuzione della parte residua del fondo dopo l’occupazione.
A questi principi si è attenuta la Corte di appello che ha correttamente calcolato l’indennità includendovi la componente in questione per l’invocata diminuzione di valore del fabbricato- villetta dei P. – Pi.; e ravvisandone la ricorrenza in conformità alla giurisprudenza di legittimità, non certamente per il danno alla salute che può′ derivare dai campi elettromagnetici (risarcibile come pregiudizio alle persone) e che non rientra nelle voci da liquidare per l’indennità di elettrodotto; ma per il fatto che l’esistenza di detti campi incide comunque, per il rischio possibile o probabile, sull’acquirente "medio" e comporta una possibile riduzione dei valori venali dei terreni e dei fabbricati (Cass. 22148/2010).
E tuttavia proprio per la derivazione e la ragion d’essere del comma 1, dell’art. 123, questa Corte ha avvertito fin dalle decisioni lontane nel tempo (Cass. 1663/1977; 6767/1981) che il pregiudizio in questione non spetta automaticamente, ma può essere attribuito solo ove sia dimostrata l’attualità – e comunque il documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo o ad altri dati oggettivi già rilevabili degli elementi causativi dell’ulteriore diminuzione del suo reale valore (Cass. 141/2003; 9343/1998, 954/1988); e tale prova nel caso era a maggior ragione necessaria per avere la stessa sentenza impugnata accertato che il fabbricato non è gravato direttamente dalla proiezione in verticale della linea di elettrodotto,ma ne subisce l’influenza indirettamente in quanto si trova entro la sua fascia di rispetto ed in una zona più marginale rispetto alla porzione confinante (pag. 7-8). Mentre proprio con riferimento ad una servitù di elettrodotto imposta ai sensi della L.R. Veneto del 1991, art. 15, la ricordata decisione 22148/2010, pur ritenendo plausibile l’incidenza delle onde provenienti dai campi elettromagnetici di un elettrodotto sul prezzo di mercato di un immobile, ha specificato anche con riguardo al quantum che neppure quest’ultimo è costante ed automatico, essendo esemplificativamente maggiormente condizionato "in caso di terreni edificabili nei quali vi sono molte più persone che possono essere danneggiate dalle indicate onde e in misura minore per quelli agricoli". Ed il Collegio deve aggiungere,in caso di fabbricati, che dipende anche dall’ubicazione, dalla consistenza, dalla destinazione, dalla vetustà, dall’osservanza delle disposizioni anche regolamentari sul passaggio delle linee elettriche, nonchè da ogni altro fattore anche riguardante dimensioni, distanze e costruzione dell’elettrodotto, nonchè limitazioni dallo stesso arrecate, che sia in grado di condizionare il mercato immobiliare o per converso di renderne irrilevante la presenza.
La sentenza impugnata, invece, non solo non ha compiuto alcuno di detti accertamenti in merito alla ricorrenza stessa nella fattispecie, del pregiudizio in esame, ma anche in ordine al quantum si è limitata a modificare la percentuale di diminuzione di valore proposta dal c.t.u., in modo apodittico e senza indicare se e quali dati comparativi (ritenuti indispensabili dalla giurisprudenza di questa Corte) erano stati utilizzati per pervenire al risultato del 25%: senza prendere in considerazione alcuna i rilievi e le contestazioni sollevati dall’ENEL agli accertamenti del consulente, rimasti anche in quella sede senza risposta per avere l’ausiliario ritenuto che si trattasse di mere osservazioni di parte per questa sola ragione da non prendere in considerazione. Con la conseguenza di incorrere anche nel vizio di omessa motivazione, denunciato dalla società ricorrente, il quale sussiste non solo quando il giudice abbia completamente omesso di esaminare una questione proposta, ma anche quando sia reso impossibile il controllo del criterio logico in base al quale egli ha affermato il proprio convincimento: e, perciò, quando detto giudice si sia limitato ad affermazioni apodittiche non corredate dall’indicazione degli elementi a sostegno della decisione.
La decisione va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia che in diversa valutazione, valuterà la ricorrenza e l’eventuale determinazione della componente del comma 1 del menzionato art. 123 del T.U. attenendosi ai principi esposti; e provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese processuali alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.
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