Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 13.1.1998 la s.r.l. Inter.Ass., broker di assicurazione (d’ora in avanti IA), ha proposto al Pretore di Genova domanda di condanna della s.p.a. Interporto Rivalta Scrivia (d’ora in avanti IRS) al pagamento di L. 33.000.000, a titolo di risarcimento dei danni per la revoca, senza giustificato motivo, dell’incarico conferitole in esclusiva per la stipulazione di un contratto di assicurazione contro il rischio di incendio del proprio complesso industriale, complesso del valore di circa L. 267 miliardi.
Assumeva l’attrice che, dopo essersi adoperata per reperire l’assicuratore disposto a coprire il rischio, in condizioni difficili, essendo la Interporto incorsa in altro precedente sinistro con oneroso indennizzo, quando aveva quasi perfezionato la trattativa con la RAS, era stata immotivatamente sollevata dall’incarico. IRS aveva preso a pretesto una lettera di RAS peggiorativa dell’iniziale proposta, ma che lasciava ulteriori margini di discussione. In ogni caso Interporto aveva successivamente concluso il contratto di assicurazione, tramite altro broker, proprio con RAS e alle medesime condizioni.
La domanda di IA era stata preceduta da altra causa davanti al pretore di Genova, con cui la stessa aveva chiesto il pagamento della provvigione sul contratto non concluso, oltre al risarcimento dei danni: causa conclusasi con sentenza n. 191/1999, oggi passata in giudicato, che ha respinto la domanda di pagamento del compenso e ha dichiarato inammissibile perchè tardiva la domanda risarcitoria, che è stata quindi riproposta nel presente giudizio.
La convenuta ha resistito, eccependo la pendenza dell’altro giudizio e contestando ogni addebito.
Il Tribunale di Genova (subentrato al Pretore) ha accolto la domanda attrice, ritenendo che IRS abbia violato il dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, revocando illegittimamente l’incarico, ed ha condannato la convenuta a pagare all’attrice L. 33 milioni, in rimborso delle spese ed a compenso del mancato guadagno.
Proposto appello da IRS, la Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la sentenza di primo grado in punto responsabilità, ma ha ridotto a L. 20 milioni (Euro 10.324,14) la somma dovuta in risarcimento dei danni.
IRS propone diciotto motivi di ricorso per cassazione.
Resiste Inter.Ass. con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi ( art. 335 cod. proc. civ.).
2.- E’ pregiudiziale l’esame dell’eccezione di nullità della sentenza impugnata, sollevata dalla resistente con il ricorso incidentale sul rilievo che la motivazione è palesemente mancante di una o più pagine, non essendovi alcuna consequenzialità letterale e logica, nè alcun collegamento, fra le argomentazioni svolte fino a pag. 25 della sentenza e quelle che seguono a pag. 26; si evidenzia fra l’altro, un salto dal par. 7.1. al par. 8.3, essendo mancanti quantomeno i parr. 8, 8.1, 8.2. 2.1.- L’eccezione non è fondata.
Va premesso che la sentenza impugnata risulta correttamente e logicamente motivata con riferimento ai primi sei motivi di appello ed ai motivi nove e dieci. E’ invece incompleta e lacunosa sui motivi sette ed otto, in relazione ai quali sono giustificati i rilievi della resistente.
Le denunciate lacune, tuttavia, sono rilevanti entro i limiti in cui si possano considerare essenziali al fine di giustificare la decisione, il che è nella specie da escludere, come si dirà in relazione all’esame dei motivi di ricorso che investono la suddetta parte della sentenza di appello (infra, parr. 7.1 – 7.3).
3.- Il primo e il secondo motivo del ricorso principale denunciano rispettivamente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sul rilievo che Inter.Ass. ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per illegittima revoca dell’incarico, mentre la Corte di appello ha motivato la decisione come se fosse stata proposta domanda di risarcimento dei danni per inadempimento del contratto, trascurando di considerare che l’incarico al broker costituisce un mandato e che il mandato è sempre revocabile ai sensi dell’art. 1725 cod. civ.. La Corte avrebbe conseguentemente omesso la motivazione sulla domanda effettivamente proposta (secondo motivo).
3.1.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati, sono manifestamente infondati.
La Corte di appello ha deciso la domanda attrice (risarcimento dei danni per illegittima revoca dell’incarico) utilizzando nella motivazione anche l’argomento che il recesso dal contratto senza giusta causa costituisce inadempimento.
Trattasi di affermazione corretta, considerato che dal contratto nasce non solo l’obbligo di dare esecuzione alle prestazioni promesse, ma anche quello di non recedere senza giusta causa, come espressamente disposto anche dall’art. 1725 cod. civ., richiamato dalla ricorrente, e che la violazione di entrambi costituisce inadempimento. L’ultrapetizione si configura non per il mero fatto che il comportamento prospettato come colposo venga o meno qualificato come inadempimento, ma solo se il comportamento inadempiente preso in esame dal giudice sia nuovo e diverso rispetto a quello contestato dalla parte: il che non ricorre nel caso in esame.
4. – Gli altri motivi di ricorso si articolano intorno alle varie eccezioni sollevate da IRS per ottenere il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, e si possono così riassumere: a) eccezioni di inammissibilità dell’avversaria domanda, in virtù del giudicato di cui alla sentenza n. 191/1999 del Pretore di Genova (terzo, quarto, quinto, nono e decimo motivo); b) eccezioni tendenti a dimostrare l’inadempimento di Inter.Ass. e la sussistenza di una giusta causa di revoca dell’incarico (sesto, settimo, ottavo, undicesimo, dodicesimo motivo; d) eccezioni attinenti all’importo della liquidazione dei danni (motivi da tredici a diciassette).
5.- Quanto ai motivi sub a), la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ., e/o insufficiente motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto coperto da giudicato il fatto che IRS ebbe a concludere il contratto di assicurazione contro i rischi di incendio con RAS – oggetto dell’incarico conferito ad Inter.Ass. – mentre la circostanza non sarebbe stata in alcun modo accertata (terzo e quarto motivo); violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perchè, così decidendo, la Corte di appello avrebbe accolto d’ufficio un’eccezione di giudicato esterno (sull’avvenuta conclusione del contratto), non sollevata da alcuna delle parti (quinto motivo); ancora violazione dell’art. 2909 cod. civ. e vizi di motivazione, per avere ritenuto che l’offerta peggiorativa delle condizioni di assicurazione, formulata da RAS il 27.11.1995, fosse di scarso rilievo (nono e decimo motivo).
6.- I motivi sono manifestamente infondati, se non anche inammissibili.
Correttamente la Corte di appello ha ritenuto accertato e coperto da giudicato il fatto che IRS ebbe a concludere il contratto di assicurazione con RAS tramite altro broker. La sentenza n. 191/1999 del Pretore di Genova, il cui testo è riportato nel ricorso, esclude che il contratto sia stato concluso tramite Inter.Ass. ed alle condizioni poste da IRS ad Inter.Ass. nell’affidarle l’incarico; non che il contratto sia stato concluso tramite altro broker.
Per questo secondo aspetto, la sentenza ha richiamato a conferma le dichiarazioni rese dall’amministratore di IRS in sede di interrogatorio formale. Ha invece ritenuto non provato che le condizioni accettate da IRS tramite il nuovo broker fossero peggiorative rispetto a quelle proposte da Inter.Ass.
La Corte di appello, inoltre, ha richiamato l’efficacia della sentenza del Pretore non per affermare che essa è vincolante in relazione alla presente causa – accogliendo così un’eccezione di giudicato non proposta – ma per affermare il contrario: cioè che detta sentenza nulla ha disposto, quanto all’accertamento delle condizioni alle quali il contratto di assicurazione è stato concluso da IRS. Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione dell’art. 2909 cod. civ., nè dell’art. 112 cod. proc. civ., nè vizi od incongruenze della motivazione.
6.1.- Le censure di cui al nono e al decimo motivo attengono a valutazioni di merito circa il carattere più o meno conveniente ed accettabile delle condizioni offerte da RAS, valutazioni che non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità e che peraltro non hanno avuto efficacia determinante della decisione, che ha ritenuto illegittimo il recesso sulla base di altre e ben più pregnanti argomentazioni (infra, par. 7.3).
7.- Quanto alle censure sub b), la ricorrente denuncia violazione degli art. 1322 e 1372 cod. civ. (sesto e settimo motivo), e vizi di motivazione (ottavo motivo), per avere la Corte di appello omesso di attribuire il dovuto rilievo al fatto che IRS aveva conferito ad Inter Ass l’incarico di concludere il contratto di assicurazione non con qualsivoglia contenuto, ma solo alle condizioni originariamente offerte da RAS e riassunte nella lettera 17.10.1995 InterAss/IRS, senza possibilità di accettare alcuna modifica in pejus; che pertanto l’offerta peggiorativa delle suddette condizioni, inviata da RAS il 27.11.1995, di per sè giustificava il recesso dall’incarico, che peraltro neppure potrebbe considerarsi recesso, dato che non era stato conferito al broker il potere di trattare a quelle condizioni.
7.1.- I motivi non sono fondati.
La Corte di appello ha tenuto conto del fatto che l’incarico conferito da IRS ad Inter Ass richiedeva che l’assicurazione contro il furto fosse stipulata con RAS a determinate condizioni; ha ciò nonostante escluso la rilevanza della proposta modificativa formulata da RAS il 27.11.1995 sul rilievo che le modifiche erano di minimo rilievo, nell’economia complessiva dell’affare (variazione dello 0,02% dell’importo dei premi per ricorso a terzi e aumento di L. 15 milioni della franchigia per eventi sociopolitici, in relazione a beni di elevatissimo valore); che non si trattava comunque di proposta ultimativa, tanto è vero che il contratto fu poi concluso con la stessa RAS; che IRS avrebbe dovuto e potuto agevolmente dimostrare – producendo la polizza effettivamente stipulata – che questa ha riservato ad IRS condizioni migliori di quelle che Inter Ass avrebbe potuto procurare; che è emerso dalle prove assunte che la revoca è stata determinata da ragioni diverse, che nulla avevano a che fare con le condizioni della trattativa, e che alla data della revoca InterAss aveva reperito la copertura quasi totale del rischio (par. 4.9) ed era imminente la scadenza del termine entro il quale concludere il contratto (31.12.1995, allorchè sarebbe venuta a scadere la polizza in corso); che è stato comunque dimostrato che la trattativa è stata assunta dalla direzione di IRS, che ha preso contatto con la sede centrale di RAS, estromettendo Inter.Ass^ (4.10 – 4.17).
Trattasi di accertamenti in fatto, di cui la ricorrente contesta nel inerito l’attendibilità, senza peraltro indicare da quali circostanze oggettive risulterebbe diversamente e senza individuare illogicità od incongruenze intrinseche alla motivazione, sì da renderne possibile il riesame in sede di legittimità. 7.2.- L’undicesimo motivo – con cui la ricorrente denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., comma 2, e art. 210 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito tratto argomento circa l’illegittimità della revoca dell’incarico dalla mancata produzione in giudizio della polizza effettivamente conclusa tramite altro broker – è inammissibile.
L’art. 116 cod. proc. civ., attribuisce al giudice il potere di valutare liberamente le prove (al di fuori dei casi in cui si tratti di prova legale) e di apprezzarne discrezionalmente rilevanza e sufficienza ai fini della decisione. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente, sia pur per implicito, il valore attribuito agli elementi utilizzati (Cass. civ. S.U. 14 dicembre 1999 n. 898; Cass. civ. Sez. 2, 25 maggio 2001 n. 7137; Cass. civ. Sez. 1, 5 marzo 2002 n. 3125).
Nella specie risultano più che logiche e condivisibili le argomentazioni della Corte di appello circa il fatto che il mezzo più lineare per dimostrare la sussistenza di fondate ragioni di revoca del mandato al broker sarebbe potuto consistere nella dimostrazione delle diverse e migliori condizioni ottenute da altri, tramite la conclusione della polizza.
7.3.- Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia ancora nullità della sentenza per omessa motivazione sul suo settimo motivo di appello, con cui essa lamentava che il primo giudice le avesse imputato di avere posto in essere un vero e proprio disegno, nato all’interno della sua organizzazione, per sottrarre l’affare a Inter.Ass. ed avvalersi di altro broker ad essa gradito, indipendentemente dalle modalità con cui InterAss stava conducendo la trattativa.
La censura investe il capo della sentenza impugnata denunciato dalla resistente con l’eccezione di nullità – in cui manca effettivamente una parte, probabilmente a causa di un salto di videoscrittura.
La lacuna è tuttavia irrilevante ai fini della decisione sotto due profili.
In primo luogo perchè la questione proposta con il settimo motivo è stata esaminata e decisa dalla Corte di appello in altre parti della decisione.
Sulla responsabilità di IRS e sulla mancanza di giusta causa della revoca dell’incarico – che è il punto decisivo della controversia – a pag. 16, 3.14, la sentenza afferma che "le credibili dichiarazioni del teste Delle Piane, mai poste in discussione, sono nel senso che la rottura delle trattative è stata determinata da ragioni del tutto estranee al merito delle pattuizioni contrattuali in via di definizione. Avrebbe dovuto IRS dimostrare il contrario, producendo il contratto definitivo si da dimostrare di avere ottenuto con altro broker condizioni migliori; comportamento processualmente valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c.".
A p. 19, 4.9 e ss., fino a p. 21, la Corte di appello indica le ulteriori circostanze che dimostrano che la revoca dell’incarico avvenne senza giusta causa, specificando che le proposte peggiorative di RAS non erano ultimative; che al momento della revoca dell’incarico IA aveva reperito la copertura quasi totale del rischio ed avrebbe potuto ottenere l’intera copertura entro il termine di scadenza della vecchia polizza; che le modifiche addotte a preteso da IRS erano di minimo rilievo, ecc..
In secondo luogo, anche ammesso che la motivazione di cui sopra non sia sufficiente, le doglianze di cui al dodicesimo motivo – riguardando un vero e proprio disegno di IRS, interno al suo staff, per estromettere il broker – attengono nella sostanza all’accertamento dell’esistenza del dolo di IRS: aspetto di per sè non necessario al fine di giustificarne la condanna al risarcimento dei danni, essendo a tale scopo sufficiente la colpa e l’oggettiva mancanza di una giusta causa di revoca, circostanze che la sentenza impugnata ha accertato e su cui ha compiutamente motivato.
La parte mancante della motivazione non investe, quindi, un punto decisivo della controversia, tale da costituire premessa logica ineliminabile del dispositivo.
8.- Quanto alle censure sub d), con il tredicesimo motivo IRS lamenta che la Corte di appello abbia omesso di decidere sulla sua eccezione avente ad oggetto la mancanza di prova dell’entità del danno, derivante dal fatto che IA non ha dimostrato quale fosse l’importo della provvigione promessale per la conclusione dell’affare. La Corte di appello ha disatteso l’eccezione sul rilievo che la somma richiesta dall’attrice con l’atto di citazione non è stata specificamente contestata dalla convenuta con la comparsa di risposta in primo grado. Così facendo ha omesso di rilevare che la contestazione era contenuta nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell’art. 180 cod. proc. civ.. Donde la violazione degli artt. 112 e 180 cod. proc. civ..
Il motivo non è fondato.
La legge richiede la contestazione specifica delle circostanze di fatto dedotte dalla parte a sostegno della sua domanda. Nella specie IRS nulla ha eccepito con la comparsa di risposta in primo grado, mentre ha sollevato un’eccezione meramente generica con la memoria istruttoria, ove si consideri che la somma di L. 33 milioni, chiesta in risarcimento da IA e parametrata all’importo della presumibile provvigione, era oggettivamente tutt’altro che sproporzionata e inattendibile, tenuto conto del valore dell’affare intermediato (L. 267 miliardi).
E’ chiaro che la specificità della contestazione deve essere valutata tenuto anche conto della credibilità delle circostanze da contestare, al fine di evitare oneri e lungaggini processuali, inerenti ad eccezioni e contestazioni meramente defatigatorie.
8.1.- Il 14^ ed il 15^ motivo – con cui la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1226 cod. civ. e vizi di motivazione, per avere la Corte di appello richiamato anche criteri equitativi a fondamento della decisione sul quantum, sebbene il danno potesse essere provato nel suo preciso ammontare – sono inammissibili, trattandosi di motivazione aggiuntiva ed irrilevante ai fini della decisione, che è stata fondata sulla mancata contestazione della somma richiesta.
8.2.- Con il sedicesimo motivo la ricorrente assume che la Corte di appello è incorsa in ultrapetizione, nella parte in cui ha incluso nella somma liquidata in risarcimento anche il danno emergente, mentre con l’atto di citazione l’attrice aveva chiesto il "risarcimento a titolo di lucro cessante".
Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che la domanda era diretta ad ottenere il ristoro del mancato guadagno conseguente alla revoca del mandato e alla mancata percezione della provvigione, quindi il complesso dei vantaggi che la provvigione le avrebbe attribuito. Ha soggiunto che indipendentemente dalle qualificazioni giuridiche, essenziale è che la somma liquidata coincida con quella richiesta.
Trattasi di motivazione più che corretta e condivisibile.
8.3.- Il diciassettesimo motivo – che denuncia nullità della sentenza per contrasto fra motivazione, ove la Corte di appello ha affermato che IRS doveva essere condannata a pagare L. 20.000,00, e dispositivo, che ha invece ha emesso condanna per l’importo di Euro 10.329,14 – è manifestamente infondato, trattandosi di un palese errore materiale.
Dall’intero contesto della motivazione si comprende infatti che la Corte di appello ha scritto L. 20.000 anzichè L. 20.000.000, che equivalgono per l’appunto all’importo della condanna in dispositivo.
9.- Manifestamente infondato è anche il diciottesimo motivo, che lamenta violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha posto a carico di IRS i due terzi delle spese dell’intero giudizio, sebbene essa sia risultata vittoriosa in appello.
La ripartizione delle spese processuali va effettuata tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, in relazione alle domande proposte dalle parti.
Nella specie, all’esito del giudizio IA è risultata vittoriosa per una somma inferiore di circa un terzo rispetto a quella richiesta.
Ciò giustifica la decisione di compensare le spese per un terzo, ponendo a carico della convenuta la parte rimanente.
10.- Anche il ricorso principale deve essere rigettato.
11.- Tenuto conto della reciproca soccombenza, si compensano le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
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