Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-03-2012, n. 4467

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2/12 – 5/12/08 la Corte d’appello di Firenze – sezione lavoro, ha rigettato l’impugnazione proposta dal Ministero della Salute avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo, con la quale era stata accolta la domanda di T.S. diretta alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, quale componente dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post- trasfusionali, dopo aver rilevato che se un tale indennizzo non fosse stato ritenuto rivalutabile per l’intero non vi sarebbe stata una equa rispondenza al danno subito, da rapportare al pregiudizio alla salute.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Ministero della Salute che affida l’impugnazione a due motivi di censura. Rimane solo intimato il T..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente Ministero denunzia la violazione di legge in relazione alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, commi 1 e 2, come sostituito dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641, successivamente modificato dalla L. 25 luglio 1997, n. 238 ( art. 360 c.p.c., n. 3), ritenendo che sia contraria al dato normativo la decisione della Corte di merito di considerare rivalutabile la somma corrispondente alla indennità integrativa speciale, quale componente del complessivo indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali.

A sostegno della censura la difesa dell’ente spiega che, tenendosi presente il primo canone di interpretazione della norma, cioè quello legale di cui all’art. 12 preleggi, non può non rilevarsi che mentre la L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1, stabilisce che l’indennizzo è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato, al comma 2 tale norma nulla prevede in ordine alla rivalutabilità dell’indennità integrativa speciale, che pure è destinata ad integrare l’indennizzo stesso. Una tale conclusione si giustifica, secondo il ricorrente, col fatto che l’indennità integrativa speciale serve ad impedire o ad attenuare gli effetti della svalutazione monetaria, per cui è comprensibile il motivo per il quale il legislatore non ne abbia previsto la rivalutazione.

2. Col secondo motivo si deduce la violazione delle norme di cui agli artt. 116 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine alla parte in cui il giudice d’appello ha respinto, per ritenuta genericità, il motivo di gravame incentrato sulla contestazione della quantificazione della somma oggetto di condanna.

A giustificazione della doglianza il ricorrente osserva che le somme dovute a titolo di rivalutazione della indennità integrativa speciale derivavano da criteri legali che ben potevano essere controllati dai giudici di merito, pur in presenza di una contestazione generica in primo grado, ma specifica in appello e che, in quanto tale, non poteva essere considerata tardiva.

1.a. In ordine alla questione sollevata col primo motivo si osserva che in effetti l’indirizzo di questa Corte in materia di rivalutabilità dell’indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, è quello sviluppatosi sui precedenti richiamati dalla difesa del Ministero a sostegno del proprio assunto ed in particolare può essere ricordata da ultimo l’ordinanza n. 24072 del 16/11/2011 della 6A Sezione, in virtù della quale "in materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica all’indennità integrativa speciale, prevista alla L. 25 luglio 1992, n. 210, art. 2, comma 2, sia perchè il legislatore ne ha espressamente stabilito il riconoscimento solo per l’indennizzo, autonomamente disciplinato dal comma 1, art. 2 citato, così come modificato dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, sia perchè l’indennità integrativa speciale ha la funzione di attenuare o impedire gli effetti della svalutazione monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa la rivalutabilità, sia perchè la suddetta interpretazione è divenuta autentica ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 11, comma 13, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

In effetti l’indennizzo "di cui all’art. 1, comma 1" (consistente nell’assegno reversibile) dovuto ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o da emotrasfusioni è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato", ai sensi dell’art. 2, comma 1 citato. Il comma 2, stesso art. 2 stabilisce che esso è poi integrato da una somma corrispondente all’indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 324 del 1959 e succ. mod., prevista per la prima qualifica degli impiegati civili dello Stato.

Inoltre con il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13 convertito in L. n. 122 del 2010, si è disposto che "la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2 e successive modifiche si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso di inflazione".

Tuttavia, occorre tener conto del fatto che con sentenza n. 293 del 4/10/2011 (G.U. n. 48 del 16/11/2011) la Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 11, comma 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, per violazione del principio di uguaglianza.

Il giudice delle leggi ha, infatti, chiarito che, poichè la "ratio" del beneficio concesso ai soggetti portatori della sindrome da talidomide è da ravvisarsi nell’immissione in commercio di un farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dalla L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3, per le persone affette da epatite post-trasfusionale, ove i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica sanitaria pubblica. Eppure solo ai primi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell’intero indennizzo, mentre agli ultimi la rivalutazione è negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell’indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l’altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione. In tale sentenza la Corte Costituzionale spiega che il legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, è intervenuto con la L. n. 210 del 1992, prevedendo (tra l’altro) un indennizzo consistente in una misura di sostegno economico, fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua dei citati artt. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno (sentenza n. 342 del 2006, punto 3 del Considerato in diritto), misura che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari predisposti nel settore (sentenza n. 28 del 2009). Le scelte del legislatore, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura, della gradualità e dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare, rientrano nella sfera della sua discrezionalità. Tuttavia, la Consulta ammonisce che rientra nei suoi compiti verificare che tali scelte non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia (sentenze n. 342 del 2006 e n. 226 del 2000); rileva, quindi, che nella sindrome da talidomide, come nell’epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica sanitaria pubblica. Osserva, poi, che entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost. e che in tale quadro non si giustifica, e risulta, quindi, fonte di una irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, la situazione venutasi a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da epatite post- trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide. A questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell’intero indennizzo, mentre alle prime la rivalutazione (sulla base del tasso di inflazione programmato: L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1) è negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell’indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l’altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione. E ciò ad onta delle caratteristiche omogenee come sopra riscontrate tra i due benefici. Tanto premesso deve rilevarsi che, alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, il primo motivo è infondato, essendo corretta la decisione impugnata in merito alla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2. 2.a. Egualmente infondato è il secondo motivo col quale si censura la decisione della Corte territoriale di ritenere generica la contestazione dei conteggi svolta in primo grado ed inammissibile, in quanto nuova, la proposizione dei rilievi effettuata al riguardo in appello.

Invero, come questa Corte ha già avuto occasione di recente di ribadire (Cass. Sez. Lav. n. 4051 del 18/2/2011) "nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile".

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Essendo rimasto il T. solo intimato, nulla va disposto per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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