Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Rilevato in fatto
– che, con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, D. P. G. venne ritenuto responsabile del reato di ingiuria nei confronti di L. R. P. per avere, secondo l’accusa, rivolto all’indirizzo di costui espressioni quali: "siete dei maleducati, siete degli zingari";
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del D. P. denunciando:
1. vizio di motivazione in ordine al confermato giudizio di colpevolezza, sull’assunto, in sintesi, che non sarebbe stato chiarito, già nel giudizio di primo grado, a quale precisa espressione avrebbe inteso riferirsi il teste D. C. nel confermare, secondo quanto affermato in sentenza, di aver sentito anch’egli la "frase ingiuriosa", né sarebbe stato in alcun modo affrontato il problema attinente alla sussistenza o meno dell’elemento psicologico del reato;
2. mancato riconoscimento della insussistenza del reato, quale sarebbe dovuta derivare dal fatto che il D. P., era intervenuto, quale amministratore del condominio, in una lite tra il D. C. ed il L. R., unicamente per invitare quest’ultimo, che era un ragazzo, a tenere un comportamento più corretto nei confronti dell’altro, persona anziana e non in buona salute, limitandosi, nell’occasione, a dire al detto L. R. che era un "maleducato";
Considerato in diritto
– che, risalendo il fatto al 18 giugno 1998, risulta ormai decorso il termine massimo di prescrizione del reato, che va pertanto dichiarato estinto, in assenza di condizioni che determinino la inammissibilità del ricorso;
– che, dovendosi comunque decidere sull’impugnazione, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., ai soli fini degli interessi civili, la stessa non appare meritevole di accoglimento in quanto:
1. si puntualizza, nell’impugnata sentenza, che il D. C. aveva riferito di aver sentito il D. P. rivolgere al L. R. l’espressione, di indubbio contenuto ingiurioso, "sei un maleducato, non avete educazione";
2. trattandosi di reato per il quale è richiesto soltanto il dolo generico, non vi era ragione, nella specie, di porre in dubbio l’esistenza di tale elemento, costituito unicamente dalla coscienza e volontà di pronunciare all’indirizzo altrui espressioni di cui si conosca l’oggettiva portata offensiva.
3. non può dirsi che il pur lodevole intento perseguito dal D. P. nell’intervenire nel litigio tra l’anziano D. C. ed il giovane L. R., comportasse anche la facoltà di rivolgere a quest’ultimo le espressioni in questione, posto che non risulta dimostrata l’esistenza né della eventuale reciprocità di ingiurie né della provocazione, pur genericamente allegata nei motivi di ricorso;
– che il mancato accoglimento, ai fini civilistici, del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e rigetta il ricorso agli effetti civili; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquida in euro mille per onorari.
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