Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5082 Falsità in scrittura privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, portante condanna di T.M. al pagamento, in favore di Z.G., della somma (oltre 89 mila Euro) risultante da quattro assegni, veniva ritualmente autorizzata la presentazione della querela di falso avente ad oggetto gli assegni. Il Tribunale di Milano rigettava la querela, ritenendo non sussistenti le prove della compilazione degli assegni absque pactis e rinveniva, piuttosto, una compilazione contra pactis, che non ammette la querela di falso, essendo l’accordo intercorso tra M., firmatario degli assegni in bianco, e il padre V., cui li aveva consegnati.

La Corte di appello di Milano rigettava l’impugnazione proposta da T.M. (sentenza del 15 marzo 2010).

2. Avverso la suddetta sentenza, T.M. propone ricorso per cassazione – ritualmente notificato al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione – con due motivi.

Z. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. La Corte di merito ha ritenuto che, correttamente, il giudice di primo grado aveva ravvisato un’ipotesi di riempimento non absque pactis, ma contra pactis, avverso la quale la querela di falso non è ammissibile sulla base della giurisprudenza di legittimità.

Ha respinto le censure relative alla mancata disposizione di una consulenza calligrafica, ritenendola ininfluente. Ha ritenuto ininfluenti i verbali delle dichiarazioni dello Z., rese in un processo penale per calunnia a carico di T.M., non essendo idonei a provare che gli assegni (solo firmati da M.), vennero consegnati in bianco al padre senza pattuizioni sul loro riempimento.

2. Con il primo motivo di ricorso, pur deducendo anche tutti i vizi motivazionali, denuncia violazione dell’art. 2702 cod. civ., sotto il profilo della erronea applicazione del principio di diritto, secondo cui non è ammissibile la querela di falso in ipotesi di riempimento del documento contra pactis. Secondo il ricorrente, nella specie, sussisterebbe l’opposta ipotesi del riempimento absque pactis in riferimento al rapporto tra T.M. e Z., mentre il giudice avrebbe erroneamente considerato rilevante il patto di riempimento dei titoli tra M. e il padre V..

2.1. Il motivo, che è inammissibile per il profilo in cui deduce indistintamente tutti i vizi motivazionali, va rigettato per il profilo in cui si fa valere l’erronea applicazione del principio di diritto.

2.2. A partire dalla risoluzione del contrasto (Sez. Un. 13 ottobre 1980, n. 5459) è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui "La denuncia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, con sottoscrizione riconosciuta od autenticata, richiede l’esperimento della querela di falso, ai sensi dell’art. 2702 cod. civ., solo nel caso in cui il riempimento stesso sia avvenuto absque pactis, cioè senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto, ma non anche nel caso in cui sia avvenuto contra pacta, cioè in modo difforme da quello consentitogli dall’accordo precedentemente intervenuto, atteso che l’abuso del riempitore, nella prima ipotesi, incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre, nella seconda ipotesi, si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato ad scribendum), la quale implica solo non corrispondenza fra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare" (da ultimo, Cass. 1 settembre 2010, n. 18989).

Il ricorrente, che non contesta il principio, pretende di farlo operare in una ipotesi in cui il sottoscrittore ( T.M.) ha consegnato gli assegni in bianco ad un prenditore (il padre V.), con l’accordo che li avrebbe utilizzati per le sue necessità, e il primo prenditore li ha consegnati, verosimilmente sulla base di un altro accordo, ad un terzo ( Z.).

In particolare, sostiene che la querela di falso sarebbe ammissibile perchè nessun accordo è stato stipulato tra sottoscrittore e terzo prenditore.

La tesi del ricorrente non può essere accolta.

La presenza di un patto tra sottoscrittore e primo prenditore impedisce di ritenere che il riempimento, anche parziale da parte del secondo prenditore, integri una vera e propria falsità materiale, così incidendo sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, che è la condizione affinchè la querela di falso sia esperibile. Infatti, la presenza di un accordo, sui contenuti in ordine al riempimento tra il sottoscrittore e il primo prenditore, determina una cesura tra sottoscrittore ed eventuale terzo prenditore e fa sì che nel procedimento di formazione della dichiarazione si possa determinare una mera disfunzione interna, la quale implica solo non corrispondenza fra ciò che risulta dichiarato e ciò che sottoscrittore e primo prenditore intendevano dichiarare.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si denunciano tutti i vizi motivazionali. In particolare, si lamenta la ritenuta irrilevanza:

della consulenza calligrafica, sostenendo che la stessa sarebbe rilevante per provare che gli assegni, firmati da M., sarebbero stati compilati da terzi; dei verbali delle dichiarazioni dello Z. nel processo penale, dai quali risulterebbe che T. M. non aveva mai autorizzato lo Z. a compilare i titoli da lui firmati.

3.1. Dal rigetto del motivo volto a far ritenere legittimamente esperita la querela di falso, consegue l’assorbimento del motivo concernente la mancata ammissione dei mezzi di prova nell’ambito dello stesso procedimento.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna T.M. al pagamento, in favore di Z.G., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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