Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2012, n. 5542 Fascicolo d’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida C.C., P., C. e M.A. convennero dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia P.L. esponendo di aver locato al convenuto un appartamento ad uso abitativo e che quest’ultimo si era reso moroso nel pagamento dei canoni locatizi aprile-giugno 2007.

Nell’udienza fissata per la convalida l’adito giudice, dato atto che nessuno era comparso, rinviava ad una successiva udienza, alla quale compariva l’Avv. Ruozi per l’intimante, il quale, chiedendo di precisare, in rettifica, che alla prima udienza del 26.7.2007 egli era comparso ed aveva chiesto rinvio al fine di verificare se con l’assegno rilasciatogli in pagamento fosse stata o meno sanata la contestata morosità, instava per la definitiva convalidazione dello sfratto assumendo che la morosità persisteva.

Il giudice, previa "rettifica" del provvedimento di cui al verbale del 26.7.2007 nel senso che a detta udienza il rinvio era stato accordato a richiesta del comparso Avv. Ruozi, convalidava l’intimato sfratto e fissava per il rilascio, della L. n. 392 del 1978, ex art. 56, la data del 27.10.2007.

Avverso l’ordinanza di convalida proponeva appello il P. che deduceva: 1) poichè nessuno era comparso, il G.o.t. avrebbe dovuto ex art. 662 c.p.c., dichiarare cessati gli effetti della intimazione per mancata comparizione del locatore all’udienza fissata nell’atto di citazione e non rinviare la causa all’udienza del 27.9.2007 convalidando poi lo sfratto (quindi l’ordinanza del 27 settembre 2007 era illegittima e nulla); 2) che non sussisteva alcuna morosità in quanto l’importo di Euro 2.015,00 era stato pagato successivamente, dal traente a mani del notaio.

La Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame nella considerazione che nel verbale d’udienza del 26 luglio 2007 risultava la cancellazione dell’inciso "ai sensi dell’art. 309", dalla quale emergeva in modo inequivoco che era comparso il procuratore degli intimati.

La Corte di merito aggiungeva che era infondato anche l’altro mezzo di gravame relativo all’avvenuta corresponsione dei canoni scaduti poichè l’assegno rilasciato in pagamento parziale era stato protestato e non vi era prova del fatto che altro assegno fosse stato onorato.

Propone ricorso per cassazione P.L. con tre motivi.

Resistono con controricorso C.C., P. e M. A..

Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., art. 126 c.p.c., art. 662 c.p.c., art. 46 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – Omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5".

Assume il ricorrente che il verbale di causa del 26 luglio 2007 non menzionava l’intervento dei procuratori degli intimanti; il giudice del merito non avrebbe potuto, in assenza della proposizione al riguardo di querela di falso, ritenere documentata la presenza all’udienza del procuratore.

Precisa ancora il ricorrente che la interlineatura a penna delle parole "ai sensi dell’art. 309 c.p.c." non dimostrava affatto che il procuratore degli intimanti fosse stato presente in udienza. Aggiunge inoltre che l’avere il giudice disposto, alla detta udienza del 26 luglio 2007, che del rinvio fosse stata data comunicazione ("si comunichi") costituiva circostanza rafforzativa della mancata comparizione del procuratore dei locatori.

Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., art. 126 c.p.c., art. 662 c.p.c.".

La Corte d’appello di Bologna rigettava il gravame nella considerazione che il provvedimento di ed "rettifica" non era stato impugnato dal conduttore intimato P., per cui l’ordinanza di convalida non poteva dirsi emessa al di fuori dei casi consentiti.

Con il terzo motivo si denuncia "Art. 360, nn. 3 e 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 662 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4".

Secondo il ricorrente anche quando il procuratore dei locatori fosse stato presente in udienza non poteva il giudice di merito adito in procedimento di convalida disporre il rinvio.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente siccome connessi, non sono fondati.

In tema di verbale causa, alla correzione deve procedersi secondo la disciplina dell’art. 46 disp. att. del cod. proc. civ.; ma, quando ciò non avviene (come si è verificato nel caso in esame), la correzione o l’integrazione altrimenti disposte, in mancanza di espressa comminatoria di nullità, restano valide e produttive di effetti al pari di quelle regolarmente eseguite, secondo quando già affermato dal risalente precedente di questo giudice di legittimità (Cass., 8 giugno 1962, n. 1420).

Certamente può farsi ricorso al rimedio della correzione dell’errore materiale qualora si tratti di dare atto di una circostanza diversa da quella che ivi appare documentata, quando ciò sia stato l’effetto di un errore di percezione su quanto realmente accaduto.

In tal caso è evidente che la fede privilegiata del verbale assiste il provvedimento corretto nella complessiva sua interezza, quale essa risulta dall’effettuata correzione, con la conseguenza ulteriore che, ove si voglia contestarne il contenuto, il rimedio esperibile dovrà necessariamente essere quello della querela di falso che investa il provvedimento corretto.

Orbene, nel caso in questione, il giudice del merito ha considerato che l’intimato conduttore P. non ha proposto querela di falso per contestare il contenuto complessivo del verbale corretto quanto alla presenza a detta udienza del procuratore dell’intimante locatore, per cui, essendo ormai incontestabile la dichiarata presenza in udienza dell’Avv. Ruozi, restava indubitabilmente esclusa l’applicabilità dell’art. 662 cod. proc. civ..

Con l’ulteriore effetto che la richiesta dell’intimante di rinvio del procedimento ad altra data (allo scopo di verificare se il conduttore avesse o meno, con il rilascio dell’assegno, fatto venir meno la situazione di attuale sua morosità) veniva a concretare, secondo la prassi ben nota ai giudici del merito, il c.d. rinvio con salvezza dei diritti della prima udienza, idoneo a consentire allo stesso locatore intimante, alla suddetta successiva data, di instare legittimamente per la convalidazione definitiva dello sfratto per la morosità del conduttore non comparso, previa dichiarazione di attuale persistenza della morosità.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

La peculiarità del caso deciso giustifica la totale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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