Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-04-2012, n. 6547 Tassa rimozione rifiuti solidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Cartiera Lucchesi Lionello ricorre per cassazione deducendo cinque motivi (ci sono due motivi contrassegnati con il numero 3) avverso la sentenza 75/13/10 del 22 aprile 2010 con cui la Commissione Tributarie Regionale della Toscana respingeva l’appello della società avverso la sentenza di primo grado che aveva, a sua volta, respinto il ricorso avverso avvIsi di accertamento TIA per gli anni 2001-2005 emessi dalla Concessionaria Ascit-Servizi Ambientali.

Si costituiva in giudizio la concessionaria chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Con i primi due motivi di ricorso la contribuente deduce sotto diversi profili la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione che sarebbe composta di un mero rinvio alle argomentazioni del giudice di primo grado.

Si legge però nella sentenza impugnata:

"inesistenza della documentazione di supporto: non viene allegato alcun documento (perizie, foto, piantine, alture, calcolo delle superfici impropriamente tassate,moduli unici di dichiarazione ambientale – MUD – per i rifiuti speciali avviati al recupero etcc.) rispetto a quanto apoditticamente sostenuto e non provato. Tardività ed indeterminatezza della supposta richiesta di riduzione tariffaria della sola tariffa variabile riferita ai laboratori andava presentata (come da regolamento comunale dall’arT. 22) entro il 30 Aprile dell’anno successivo per ogni anno in contestazione".

Ed è indubitabile che queste parole costituiscono una valida motivazione a supporto del dispositivo.

Esse impongono anche il rigetto del terzo motivo di ricorso (con cui si deduce difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5) La omessa produzione dei documenti indicati costituisce una valida ratio decidendi non inficiata dalla circostanza che la contribuente avesse prodotto dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Invero il giudice è libero di scegliere l’argomento razionale che più lo convince scartando gli elementi (quali una dichiarazione di parte) che non gli appaiano probanti.

Con il quarto motivo (erroneamente indicato come terzo) la ricorrente si duole che la CTR non abbia escluso dalla tassazione le aree – a suo dire – produttive di rifiuti speciali.

Il motivo difetta di autosufficienza, non si comprende infatti in quale circostanza e con quali atti (che andavano specificamente indicati e riportati) la parte abbia dedotto simile circostanza nè da quali atti di controparte si deduca la "non contestazione".

Anche il quinto motivo (indicato come quarto) deve essere rigettato.

E’ infatti jus receptum che agli atti impositivo non vadano allegati gli atti anche amministrativi di carattere generale richiamati. E trattandosi di (infondata) questione di diritto il giudice di Cassazione può esaminarla (e respingerla) anche se sia stata solo implicitamente rigettata dal giudice di merito.

La complessità delle questioni trattati induce a compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *