Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-10-2011) 28-10-2011, n. 39219

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 24.12.2010, il G.I.P. del Tribunale di Treviso, all’esito di udienza camerale conseguente ad opposizione, dispose l’archiviazione del procedimento penale a carico di Z.F..

Ricorre per cassazione il difensore della persona offesa M. M. deducendo:

1. abnormità del provvedimento impugnato, violazione di legge e vizio di motivazione: il P.M. ha ritenuto prescritto il delitto di falso relativo alle firme di girata dei coniugi M. ritenendo che risalissero al (OMISSIS), mentre il fatto sarebbe del (OMISSIS); la richiesta di archiviazione sarebbe perciò abnorme e lo sarebbe il provvedimento di archiviazione che la recepisce; il G.I.P. ha ritenuto altresì tardiva la querela richiamando la richiesta di archiviazione, ma il P.M. non aveva ipotizzato la tardività della querela, sicchè la motivazione sarebbe apparente;

2. abnormità del provvedimento impugnato, violazione del diritto al contraddittorio e vizio di motivazione in quanto il G.I.P. ha ritenuto ininfluenti le indagini suppletive richieste dalla persona offesa solo sull’assunto della natura civilistica degli illeciti ed omettendo una motivazione e vanificando il contraddittorio.

Motivi della decisione

Il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti.

Anzitutto il provvedimento impugnato non è abnorme.

Secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. (Cass. Sez. Un. sent. n. 26 del 24.11.1999 dep. 26.1.2000 rv 215094).

Nel caso in esame il provvedimento impugnato è invece tacciato di abnormità sull’assunto che sarebbe erroneo o privo di motivazione adeguata. il ricorrente confonde perciò la erroneità o la nullità di un provvedimento con la sua abnormità.

Deve infatti considerarsi provvedimento abnorme quello caratterizzato da vizi "in procedendo" o "in iudicando", del tutto imprevedibili per il legislatore, da dover essere considerato completamente avulso dall’ordinamento giuridico. In tal caso, non essendo previsto contro un provvedimento del genere, proprio a cagione della sua abnormità, uno specifico mezzo di gravame, l’esigenza di giustizia che esso venga annullato, in quanto contrastante con l’ordinamento giuridico, può essere appagata, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2, mediante l’immediato ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3010 del 9.7.1996 dep. 8.8.1996 rv 206058).

Nella specie si è invece in presenza di un provvedimento tipico, adottato dal giudice in base ad un potere espressamente a lui conferito, sicchè le doglianze della parte ricorrente sono da ricondurre ad ipotesi di nullità o di erroneità.

Una volta esclusa l’abnormità del provvedimento impugnato, il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti.

Secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dall’art. 409 c.p.p., comma 6; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al Tribunale.

(Cass. Sez. Un., sent. n. 24 del 9.6.1995, dep. 3.7.1995, rv 201381).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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