T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 992

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto spedito per la notifica il 14 ottobre 2010, depositato il successivo 21, la L. S.r.l., espone: (a) di aver partecipato alla gara per l’affidamento in concessione del servizio avente ad oggetto "il rifacimento, nel territorio del Comune di Sora, della numerazione civica esterna ed interna nonché la fornitura e posa in opera delle targhe di toponomastica e l’aggiornamento della cartografia comunale"; (b) di esser stata esclusa dalla commissione con nota prot. n. 31157 del 2 agosto 2010; (c) di aver trasmesso note con le quali nel contestare l’esclusione chiedeva di essere riammessa alla gara; (d) che la commissione, riunitasi nuovamente il 12 agosto 2010, ha confermato l’esclusione, alla quale è seguita nota del successivo 13 con la quale il dirigente ha comunicato: " la seduta di gara deserta per mancanza di offerte valide". Impugna tutti gli atti su citati, deducendo: illogicità dell’azione amministrativa – difetto di motivazione.

2 Con memoria depositata il 16 febbraio 2011, si è costituito il comune di Sora che ha opposto l’infondatezza del ricorso.

3 Alla pubblica udienza del 3 novembre 2011 il ricorso è stato chiamato e, dopo la discussione, è stato introdotto per la discussione.

Motivi della decisione

1 La ricorrente impugna "l’esclusione dalla gara per la concessione del servizio di rifacimento della numerazione civica esterna ed interna, targhe di toponomastica, aggiornamento dello stradario nonché della cartografia comunale" (comunicazione prot. n. 31157 del 2 agosto 2010), confermata dalla commissione (verbale del 12 agosto 2010).

2 La commissione ha ritenuto non conforme all’articolo 9 del disciplinare, la documentazione contenuta nel plico "A" rilevando che: "per quanto attiene la capacità economica, parte delle fatturazioni prodotte riferite all’anno 2010 e quelle emesse non direttamente ai comuni, non sono state ritenute valide, non riuscendo a dimostrare, attraverso fatturazioni nel periodo tra il 2007 ed il 2009, il raggiungimento dei 500.000,00 euro per i servizi di numerazione civica o analoghi direttamente presso i Comuni;".

2.1 Con nota del 5 agosto 2010 l’interessata ha opposto la riferibilità dei servizi, fatturati alla provincia di Milano, a tutti i comuni della provincia di Monza – Brianza, richiamando l’attività di coordinamento svolta dalla provincia nella veste di ente appaltatore tant’è, che ciascun comune avrebbe deliberato l’impegno economico, contribuendo "… per la propria quota alle relative spese…".

2.2 La commissione, riunitasi il 12 agosto 2010 per riesaminare la questione, ha confermato l’esclusione rilevando che: "Per quanto concerne il primo punto, il Disciplinare di Gara, a pena di esclusione, all’art. 9 lettera b) richiede espressamente "…. omissis… fatturato realizzato esclusivamente negli ultimi tre esercizi (2007 – 2008 – 2009) non inferiore a Euro 500.000,00 IVA esclusa, per servizi di numerazione civica o servizi analoghi direttamente presso i Comuni… omissis", pertanto nulla viene lasciato ad interpretazioni diverse. Nello specifico le fatture emesse risultano, infatti, a carico della Provincia di Milano e, pertanto, non possono essere prese in considerazione.".

3 Con il primo motivo la ricorrente argomenta la sussistenza del requisito di capacità economica, quindi l’illegittimità dell’esclusione, rilevando che: (a) i servizi fatturati alla provincia di Milano, effettivamente resi a favore dei vari comuni interessati, sarebbero stati "realizzati e completati interamente nel triennio di esercizio 2006 – 2009…, e solo in parte ricontabilizzati nell’anno 2010."; in particolare detti lavori "… sono stati chiusi con verbale del 1.12.2009,… e sono stati regolarmente fatturati con la fattura n° 23/2009…".

4 Il motivo è infondato.

4.1 Va innanzitutto precisato che l’analisi dello stesso rimane circoscritta alla contestazione della causa di esclusione riferita alla mancata dimostrazione del possesso della capacità economica in capo alla ricorrente e ciò in quanto, pur avendo la stessa fatto ricorso all’avvalimento indicando il fatturato di altre società, a detta vicenda – richiamata nell’esposizione in fatto -, non è seguita la deduzione di alcuna specifica censura in diritto.

4.2 Sempre in via preliminare, poiché la commissione nella seduta di cui sopra, ha comunque fatto salvo quanto già indicato nella precedente nota prot. n. 31157 del 2 agosto 2010, deve anche osservarsi che l’esclusione è ricondotta e alla mancata prova del requisito per il triennio fissato – deponendo in tal senso il richiamo alla fattura del 2010 – e all’inutilizzabilità delle fatture elencate dalla ricorrente nel prospetto versato a corredo della domanda di partecipazione.

4.3 Ciò detto, possono sicuramente condividersi le indicazioni fornite dal resistente. Ed, infatti, la normativa di gara rinvenibile nel bando, nel disciplinare e nel modulo di domanda predisposto, prescrive l’elencazione di fatture emesse direttamente ai comuni. La stessa non offre, quindi, alcun supporto alla tesi dell’irrilevanza della fatturazione alla provincia di Milano quindi all’utilizzabilità di quest’ultima in ragione dell’effettiva destinazione dei servizi ai singoli comuni. Ed, infatti, in disparte la considerazione per la quale non è stata depositata documentazione alcuna a sostegno dell’assunto – documentazione certamente nella disponibilità per aver l’interessata partecipato alla gara -, detto argomento va disatteso in quanto, per la dimostrazione del requisito, non rileva il destinatario della prestazione fatturata, stante il prescritto deposito dell’elenco delle "… fatture emesse con specifica degli importi – amministrazione comunale di riferimento – data e numero fatture -….". Aggiungasi poi che: (a) l’accertamento del requisito implica, comunque, la verifica della sola documentazione prodotta secondo i termini posti dalla normativa di gara, quindi che non può ritenersi utile il richiamo alla fattura n. 23/2009 del 14 dicembre 2009 e la sua registrazione a libro giornale in quanto, tale fattura non è stata indicata nell’elenco depositato nell’apposito plico; (b) come correttamente rilevato dal seggio, non può esser spesa la fattura n. 01/10 del 9 febbraio 2010 di importo pari ad Euro 358.642,75, perché non collocabile nel triennio richiesto (2007 – 2008 – 2009) essendo quindi irrilevante il "verbale di chiusura dei lavori" che autorizza la ditta a fatturare.

5 In relazione al secondo motivo deve premettersi, in fatto, che: (a) "per quanto attiene alla capacità tecnica non sono stati riconosciuti parte dei servizi elencati perché ancora in corso, inoltre la Certificazione UN EN ISO 9001:2000 discorda con quanto espressamente richiesto nel disciplinare di gara." (nota 31157 del 2 agosto 2010); (b) in sede di esame della nota partecipativa la commissione ha poi indicato che: "Per quanto concerne il secondo punto, il disciplinare di gara, a pena di esclusione, all’art. 9 lettera c secondo punto richiede direttamente "omissis possesso della certificazione della serie UN EN ISO 9001:2000 relativamente alla progettazione ed erogazione servizi di toponomastica, numerazione civica, cartografia GIS, creazione banche dati omissis"".

5.1 La ricorrente ha dedotto che; (a) la certificazione ISO 9001:2008 per le categorie 34 e 35, "servizi di cartografia e banche dati territoriali comprensivi di attività di rilevamento topografico", implicherebbe, per come anche attestato dall’ente certificatore, una capacità tecnica sicuramente più ampia rispetto a quella richiesta per la prestazione da eseguire; (b) anche a ritenere insuperabile la lettera della disposizione, rileverebbe comunque ed in base alle indicazioni fornite dall’autorità di vigilanza, l’illegittimità del richiesto "… possesso della certificazione ISO 9001 nel bando di gara per lavori di importo inferiore a…, non obbligatorio per tali importi ai sensi del D.P.R. 34/2000…".

6 Anche tale motivo, a prescindere dall’inammissibilità riconducibile alla sola contestazione di uno dei presupposti fondanti l’esclusione, va respinto.

6.1 Quanto al primo profilo, posto che il disciplinare richiede il "possesso della certificazione della serie UN EN ISO 9001:2000 relativamente alla progettazione ed erogazione servizi di toponomastica, numerazione civica, cartografia GIS, creazione banche dati", va rilevato che la successiva attestazione non risolve la questione della sussistenza del requisito per l’intero servizio, ove si consideri che l’ente certificatore include nella generica definizione di banche dati territoriali, "Le attività di verifica e posa in opera della numerazione civica e della toponomastica della viabilità", il che non dimostra, come correttamente rilevato dal resistente, una qualificazione per l’intero oggetto della prestazione per come fissato dal disciplinare.

6.2 Da tale esito emerge allora la rilevanza dell’ulteriore e confermata – per via dell’espresso richiamo in sede di riesame alla nota prot. n. 31157 del 2 agosto 2010 – vicenda che supporta l’esclusione, non contestata e per la quale: "per quanto attiene alla capacità tecnica non sono stati riconosciuti parte dei servizi elencati perché ancora in corso…". Il che evidentemente si apprezza nella fattispecie, ove si consideri che la "capacità tecnica" andava dimostrata, non solo per via del citato certificato, ma anche tramite la "… esperienza maturata negli ultimi tre anni (2007 – 2008 – 2009), comprovata mediante la presentazione di attestati rilasciati dal Comune di competenza, in almeno n° 3 comuni per servizi di…" (articolo 9, lettera c) del disciplinare).

6.3 Quanto infine alla censura dedicata, nella sostanza, all’annullamento in parte qua della norma di gara relativa alla dimostrazione della capacità tecnica con riguardo alla produzione del richiesto certificato, la stessa è da ritenersi tardivamente posta rispetto ai termini fissati e decorrenti, non dalla comunicazione ex articolo 79 del D. Lgs. 163/2010 ma dalla conoscenza della previsione, di per sé preclusiva della partecipazione, conoscenza da collocare all’atto della sottoscrizione dell’istanza partecipazione, certamente anteriore rispetto al termine di scadenza fissato per la presentazione (ore 13 del 26 luglio 2010).

7 Il ricorso va quindi respinto. Le spese seguono, come per legge la soccombenza, per l’ammontare in dispositivo liquidato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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