Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In data 25 gennaio 2011 il P.M. ha disposto il sequestro probatorio di un camper marca MIZAR, targato (OMISSIS), che si trovava in possesso di C.A., ritenendo che lo stesso costituisse oggetto di una truffa perpetrata da tale B.S. ai danni dei fratelli D. e S.S.. Avverso tale provvedimento il C. ha proposto istanza di riesame, rigettata dal Tribunale di Pordenone con ordinanza dell’8 marzo 2011.
L’interessato propone ricorso per cassazione lamentando:
– la mancanza assoluta di motivazione in ordine al presupposto delle finalità perseguite col sequestro;
– la violazione dell’art. 365 c.p.p. in quanto, pur essendo anch’egli sottoposto ad indagini, non gli è stato chiesto se fosse assistito da un difensore di fiducia e non gli è stato comunque assegnato un difensore d’ufficio;
– la falsa applicazione dell’art. 324 c.p.p., u.c., essendo erronea l’affermazione secondo cui non si sarebbe potuto comunque ordinare il dissequestro del camper, essendone controversa la proprietà;
– la violazione del principio di proporzionalità della misura cautelare, applicata senza tenere conto che gli era acquirente in buona fede.
Il primo motivo di ricorso è fondato con rilievo assorbente rispetto alle ulteriori doglianze.
Va richiamato al riguardo il noto principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui "anche per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti" (Cass. sez. un. 28 gennaio 2004, n. 5876).
Nella stessa occasione è stato altresì precisato che l’omessa indicazione, nel decreto di sequestro a fini di prova, delle esigenze probatorie, il giudice del riesame non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse.
Nella specie, il decreto del p.m. è totalmente privo di motivazione, limitandosi ad osserva sul punto che "il mezzo in questione costituisce corpo di reato la cui acquisizione è necessaria ai fini istruttoria. L’ordinanza impugnata in merito alle censure mosse dal C. sulla carenza di motivazione, aggiunge: "non è compito del tribunale del riesame valutare se persistano le suddette esigenze istruttorie, essendo questa valutatone attribuita al P.M. ed al g.i.p. ex artt. 262 e 263 c.p.p., ma solo valutare se esistessero alla data del provvedimento".
Il provvedimento primigenio e quello successivo adottato in sede di riesame sono quindi viziati per carenza di motivazione e devono essere entrambi annullati.
La doglianze in ordine alla carenza di motivazione sulle esigenze cautelari che giustificavano l’adozione del sequestro probatorio è dunque fondata. Conseguentemente devono essere annullati l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro disposto dal P.M..
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro, disponendo la restituzione del bene sequestrato all’avente diritto.
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