Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con citazione ritualmente notificata il Comune di Sulmona proponeva opposizione al d.i. del Presidente del Tribunale di Sulmona che gli ingiungeva il pagamento di L. 44.766.792 per sorte capitale, L. 447.000 per diritti di revisione e L. 13.386.615 per interessi più spese per prestazioni professionali dell’ing. V.G..
Assumeva l’opponente di aver affidato all’opposto l’incarico di progettazione di una piscina comunale, di averne approvato il progetto e di averlo nominato direttore dei lavori ma che l’opera non era stata portata a termine a causa di errori di progettazione riconducibili alla responsabilità professionale, con necessità di predisporre un progetto di completamento.
Concludeva per l’insussistenza del credito sia perchè alcune prestazioni non erano state rese sia perchè le opere realizzate manifestavano vistosi vizi che aggravavano i danni patrimoniali del Comune, come da riconvenzionale proposta. L’opposto chiedeva il rigetto dell’opposizione ed, avendo nelle more proposto altro giudizio per il pagamento delle ulteriori prestazioni per un importo di L. 184.665.715, si provvedeva alla riunione.
Con sentenza 73/01 il tribunale revocava il d.i. e, per le ulteriori prestazioni, condannava il comune al pagamento di L. 212.765.846, oltre accessori, sentenza appellata dal V. ed, in via incidentale dal Comune.
Con sentenza n. 2/2006 la Corte di appello di L’Aquila rigettava gli appelli e compensava le spese sul presupposto che l’imputazione al V. del danno di lire 16.666.666 era conseguenza degli errati computi metrici e delle conseguenti previsioni economiche con non esatta corrispondenza tra l’opera progettata ed i costi mentre l’incidentale si basava su inammissibili censure alla ctu.
Ricorre V. con cinque motivi, e relativi quesiti, illustrati da memoria, non svolge difese il Comune.
Motivi della decisione
Con il primo motivo (indicato come L1) si deducono violazioni dell’art. 112 c.p.c. sui vizi relativi alla responsabilità per costi aggiuntivi perchè mai il Comune aveva chiesto la ripetizione dei costi aggiuntivi per l’ulteriore progettazione essendosi limitato a chiedere genericamente il risarcimento dei danni e dei pregiudizi subiti e subendi.
Col secondo motivo (indicato come 1.2) si lamenta contraddittoria motivazione sotto il medesimo profilo.
Col terzo motivo (indicato come 1.3) si denunzia omessa od insufficiente motivazione perchè la Corte di appello nell’accogliere parzialmente l’appello incidentale, ha ritenuto il V. corresponsabile nella misura di 1/3 nella causazione del danno per l’onere aggiuntivo economico di L. 50.000.000. Col quarto motivo (indicato come 3.1) si denunzia violazione dell’art. 1124 c.c. e della L. n. 143 del 1949, art. 9 sul calcolo degli interessi.
Col quinto motivo (indicato come 3.1) si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per essere stati chiesti sia in primo che in secondo grado enpai ed iva spettanti per legge. Le prime tre censure, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondate. In ordine al primo motivo non esiste alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè il Comune aveva lamentato errori di progettazione con necessità di predisporre un progetto di completamento con aggravio di spese chiedendo i danni sofferti in conseguenza dell’attività prestata dal professionista da liquidarsi secondo ctu o in via equitativa e la sentenza ha imputato il danno di L. 16.666.666 per una parte di colpa nella causazione in ordine all’onere aggiuntivo di L. 50.000.000 per procedere ad una nuova progettazione, precisando che l’imputazione era conseguenza degli errati computi metrici e delle conseguenti previsioni economiche.
Nè vi è alcuna contraddizione nella motivazione, come lamentato col secondo motivo.
In ordine al terzo motivo, a prescindere dal rilievo che la Corte di appello non ha accolto parzialmente l’incidentale del Comune ma respinto l’impugnazione principale sul punto, valgono le stesse considerazioni circa l’assenza di vizi della sentenza impugnata.
In ordine al quarto motivo la sentenza ha statuito che la decorrenza degli interessi risulta correttamente fissata con riferimento al deposito della ctu, da considerarsi la data in cui è stato accertato il credito.
Il quinto motivo, oltre che genericamente formulato, omette di considerare che la sentenza riferisce di un appello del V. solo in ordine alla ingiusta imputazione di L. 16.666.666 ed alla decorrenza degli interessi nè si chiarisce a quale dei due giudizi riuniti si riferisca la pretesa.
Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione del Comune in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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