Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 27-5-1996 M.M. e T. M., comproprietari del fondo sito in località (OMISSIS), contraddistinto in catasto al f. 4, mappali 74, 76 e 120, e G.E., proprietario del fondo contraddistinto in catasto al f. 4, mappali 53, 70 e 71, convenivano dinanzi al Tribunale di Venezia S.M., S.B. e C.C., esponendo: che sui fondi di loro proprietà era tracciata una stradina in terra battuta larga circa 4 metri e lunga circa 1,50 metri, gravata da una servitù di passaggio carraio e pedonale in favore del fondo di proprietà dei convenuti, costituita con atto notarile del 6-11-1931; che la situazione esistente all’epoca di costituzione della servitù era mutata a seguito della costruzione ed apertura al traffico della "bretella" autostradale (OMISSIS) e della creazione di nuove strade di accesso; che, pertanto, il fondo di proprietà dei convenuti, originariamente intercluso, disponeva attualmente di un facile accesso alla via pubblica, agevolato dall’apertura di un passo carraio all’uopo predisposto dai proprietari del fondo dominante; che, di conseguenza, essendo venuta meno la situazione di interclusione che aveva dato luogo alla costituzione della servitù, la stessa doveva considerarsi estinta;
che, inoltre, l’esercizio della servitù non era conforme al titolo, atteso che nell’atto costitutivo era stato specificato che il diritto di passaggio veniva riconosciuto a carri e pedoni e, quindi, in favore di un fondo agricolo, caratteri che non si rinvenivano più nel fondo dei convenuti, adibito a scuderia e maneggio per cavalli e, dal 1995, ad officina meccanica. Tanto premesso, gli attori chiedevano, in via principale, che venisse dichiarata l’estinzione ex art. 1055 c.c., della servitù costituita con atto del 6-11-1931 e, in subordine, che venisse stabilito che l’esercizio di detta servitù avvenisse in modo conforme al titolo.
Si costituiva solo S.M., il quale chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che con l’atto dei 6-11-1931 non era stata costituita una servitù coattiva in favore di un fondo intercluso, bensì una servitù volontaria.
Con sentenza del 30-5-2002 il Tribunale adito dichiarava l’estinzione della servitù costituita con atto per notaio Chiurlotto del 6/11/1931 sui fondi di proprietà degli attori in favore del fondo di proprietà dei convenuti.
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale S.B. e S.M. e appello incidentale C.C..
Con sentenza depositata il 18-2-2010 la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda ex art. 1055 c.c. proposta dagli attori. In motivazione, la Corte territoriale rilevava che la situazione di interclusione non era venuta meno, in quanto dalle indagini peritali effettuate in appello era emerso che la stradina in terra battuta attraverso la quale avveniva il passaggio era di proprietà della società Autostrade di (OMISSIS), e che la sua utilizzazione da parte dei convenuti era semplicemente tollerata, non risultando alcuna autorizzazione da parte della proprietaria.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso il M. e la T., sulla base di due motivi.
S.M. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.
In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione
1) Il controricorrente ha eccepito in limine l’improcedibilità del ricorso, sostenendo che, poichè la notifica di tale atto a mezzo del servizio postale non è stata eseguita dall’ufficiale giudiziario, ma direttamente dall’avvocato, tale notifica si è perfezionata solo con la consegna del plico al destinatario, avvenuta il 12-11-2010, oltre il termine (61 giorni) di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello (effettuata il 28-7-2010).
L’eccezione è infondata.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anzichè dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione; con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l’Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall’art. 83 c.p.c., alla data dell’avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della L. n. 53 del 1994. (Cass. 30-7-2009 n. 17748).
In applicazione di tale principio, al quale si intende dare continuità, nella specie deve ritenersi che il ricorso per cassazione in esame è stato tempestivamente proposto, risultando dal timbro apposto dall’ufficio postale che tale atto è stato spedito con raccomandata del 10-11-2010 e, quindi, il cinquantanovesimo giorno successivo alla notifica della sentenza impugnata.
2) Passando all’esame del ricorso, si osserva che con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1055 c.c., e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Sostengono che la Corte di Appello ha basato la propria decisione esclusivamente sulle valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio, il quale, senza compiere al riguardo particolari indagini, ha affermato che l’utilizzazione della stradina in questione è semplicemente tollerata dall’ente proprietario. Rilevano che l’asserita tollerabilità dell’utilizzo della stradina non ha costituito oggetto di eccezione da parte dei convenuti, e si pone in contrasto con le dichiarazioni confessorie rese in sede d’interrogatorio da S.M., nonchè con le deposizioni dei testi escussi nel giudizio di primo grado. Fanno altresì presente che la tolleranza o autorizzazione del passaggio non costituisce una valutazione tecnica da demandare a un consulente.
Il motivo è infondato.
In base ai principi generali dettati dall’art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell’onere della prova, grava sul proprietario del fondo servente che chiede l’estinzione di una servitù coattiva di passaggio l’onere di provare i fatti che hanno comportato il venir meno della situazione di interclusione del fondo dominante. Gli attori, pertanto, non potevano limitarsi a dedurre che i convenuti hanno la possibilità materiale di accedere alla via pubblica attraverso altra stradina, ma dovevano provare che i predetti sono titolari di un diritto (di natura anche meramente personale) che li legittima ad attraversare tale stradina, di proprietà di terzi (la società Autostrade di (OMISSIS)), per raggiungere la pubblica via. L’esistenza di un titolo sopravvenuto che legittimi il proprietario del fondo dominante ad utilizzare altro passaggio, infatti, concorrendo ad integrare la fattispecie giustificativa della domanda di estinzione della servitù coattiva ex art. 1055 c.c., deve essere dedotta e provata dal proprietario del fondo servente che invochi una simile pronuncia.
Nella specie, tale prova non è stata fornita dagli attori, risultando anzi dalle indagini condotte dal C.T.U. la mancanza di atti autorizzativi del passaggio in favore dei convenuti da parte della società proprietaria della stradina in questione.
Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha rigettato la domanda di estinzione della servitù coattiva proposta in via principale dagli attori, non essendo venuta meno la situazione di interclusione del fondo dominante.
3) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 277 c.p.c. e il vizio di omessa pronuncia sulla domanda da essi proposta in via subordinata, diretta ad accertare l’uso difforme della servitù rispetto al titolo costitutivo e ad ottenere il conseguente risarcimento danni.
Il motivo è fondato.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale la parte vittoriosa nel merito non è tenuta a riproporre con appello incidentale -difettando il presupposto della soccombenza- le domande ed eccezioni da essa già proposte e respinte o dichiarate assorbite dalla decisione del primo giudice, ma ha solo l’onere di provocare il riesame di tali domande ed eccezioni, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., manifestando in maniera chiara e precisa la sua volontà di riproporle (v. Cass. 27-5-2009 n. 12260; Cass. 13-4-2007 n. 8854; Cass. S.U. 24-5-2007 n. 12067).
Nel caso di specie, gli appellati, vittoriosi in primo grado, hanno espressamente riproposto in appello e mantenuto fino all’udienza di conclusioni, la domanda subordinata di accertamento dell’uso difforme della servitù e di risarcimento danni, non esaminata dal Tribunale per effetto dell’accoglimento della domanda principale di estinzione della servitù ex art. 1055 c.c.. La Corte di Appello, pertanto, nel rigettare, in accoglimento del gravame degli S., la domanda di estinzione della servitù, non avrebbe potuto esimersi dall’esame della domanda subordinata. Non avendolo fatto, essa è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c., che impone al giudice di pronunciare su tutte le domande, tranne che nell’ ipotesi in cui l’accoglimento o il rigetto di una di esse precluda in modo assoluto l’esame delle altre.
Il motivo in esame, pertanto, deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia, la quale dovrà pronunciarsi sulla domanda subordinata e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.
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