Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-10-2011) 07-11-2011, n. 40043

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 15/12/2010, la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza con la quale, in data 1/02/2007, il Tribunale di Brindisi – sezione distaccata di Francavilla Fontana – aveva ritenuto C.L. responsabile del reato di ricettazione di un motore (rubato il 24/04/1998) e di un pianale di un autocarro (rubato il 10/10/1997).

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

1. violazione dell’art. 648 c.p. per avere la Corte territoriale fondato la responsabilità del ricorrente "sol perchè è intestatario della ditta e sol perchè non poteva non sapere".

In realtà tutta la svolta istruttoria deponeva in senso diametralmente opposto a quello ritenuto da entrambi i giudici di merito che aveva dato un’interpretazione erronea del compendio probatorio in atti che aveva evidenziato che il ricorrente era "all’oscuro di quello che accadeva all’interno dell’azienda, per la fiducia riposta nel proprio genitore autore reale dei fatti incriminati". 2. Violazione dell’art. 62 bis c.p. per non avere la Corte territoriale, pur in assenza di cause ostative, concesso le attenuanti generiche.

3. PRESCRIZIONE: rileva il ricorrente che entrambe le ipotesi di ricettazione, non essendo stato provato quando era avvenuto l’acquisto, avrebbero dovuto essere dichiarate prescritte dovendosi considerare come dies a quo di consumazione del reato, quello del furto.

Motivi della decisione

1. Violazione dell’art. 648 c.p.: la censura nei termini in cui è stata dedotta è manifestamente infondata.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha ampiamente preso in esame tutte le emergenze processuali e, con motivazione congrua, logica ed aderente agli evidenziati elementi fattuali ha disatteso la tesi difensiva, ritenendo la colpevolezza del ricorrente.

In questa sede, il ricorrente non fa altro che riproporre la sua tesi difensiva non evidenziando, a ben vedere, alcun vizio deducibile in questa sede di legittimità, sicchè dovendosi ritenere la doglianza nulla più che un modo surrettizio di ottenere una rivalutazione di quegli stessi elementi fattuali al fine di una alternativa soluzione, la censura va ritenuta inammissibile.

In altri termini, la censura deve ritenersi manifestamente infondata in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento":

infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955. 2. prescrizione: è, invece, fondata la doglianza in ordine alla dedotta prescrizione.

Infatti, poichè la ricettazione è un reato istantaneo e non vi è la prova del momento in cui fu consumato, il dies a quo che occorre considerare ai fini della decorrenza della causa estintiva – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. 5132/2010 Rv. 246287) – non può che essere quello del reato presupposto ossia quello dei furti che, nella specie, avvennero il 24/04/1998 ed il 10/10/1997.

Di conseguenza, poichè alla fattispecie si applica la nuova disciplina in materia di prescrizione (di anni dieci, periodo massimo comprensivo delle interruzioni), essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata in data 1/02/2007, pur considerando il periodo di sospensione di mesi nove e giorni 28, alla data della sentenza di appello, era già ampiamente maturata la causa estintiva che, pertanto, va dichiarata con conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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