Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 17 novembre 2010 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto l’istanza di detenzione domiciliare avanzata da T.A. con riferimento al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria del 24 settembre 2009. 1.1. A ragione della decisione, il Tribunale richiamava la propria precedente ordinanza dell’11 marzo 2010, reiettiva di analoga istanza, riportandone l’intero contenuto, e rilevava che alla luce del quadro istruttorie rappresentato dalle informazioni di polizia, dal parere della Direzione Nazionale Antimafia e dalla relazione del Gruppo di osservazione, pur rilevandosi il positivo percorso penitenziario del detenuto e la correttezza del medesimo nella fruizione del beneficio dei permessi premio, appariva insufficiente l’ulteriore periodo di osservazione seguito alla predetta recente ordinanza, le cui ragioni confermava, come sottolineato dal significativo parere negativo della D.N.A..
2. Avverso detta ordinanza ricorre personalmente T.A., che ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Secondo il ricorrente, le argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza sono palesemente prive di fondamento logico-giuridico, perchè, riferendosi a precedenti ordinanze, a risalenti precedenti penali e a datate relazioni di polizia, e svilendo l’evoluzione positiva della sua personalità e il già concessogli accesso ai benefici penitenziari, con la concessione dei permessi premio a partire dall’11 novembre 2009, non ha tenuto conto del "periodo prodromico" costantemente osservato dagli operatori penitenziari e della successiva valutazione positiva espressa dalla Direzione dell’Istituto penitenziario.
3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, sul rilievo che i motivi a sostegno dello stesso si risolvono in censure di fatto del provvedimento, che, in modo congruo e adeguato, ha ribadito quanto già rappresentato in precedenti ordinanze e la necessità di protrarre il periodo di osservazione intramuraria per verificare la sussistenza, la portata e la durevolezza degli effettivi progressi sul piano del recupero del rispetto della legge.
Motivi della decisione
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il provvedimento impugnato, che ha dato atto degli esiti della svolta istruttoria, senza limitarsi al mero richiamo al contenuto dell’ordinanza resa in data 11 marzo 2010 e ai riferimenti dalla stessa operati alle ordinanze precedenti del 2 ottobre 2008 e del 25 marzo 2009, e ha rappresentato il contenuto delle informative di polizia (quanto alla mancanza di segnalazioni negative o di situazioni di incompatibilità ambientale, rispetto alla dimora indicata, e all’assenza di vincoli attuali con la criminalità organizzata) e degli esiti dell’osservazione svolta dal competente Gruppo (quanto al regolare comportamento del ricorrente, alla consolidata e positiva riuscita dei permessi premio e alla nuova prospettiva lavorativa), ha ritenuto tuttora prematuro il beneficio, avuto riguardo alla necessaria verifica, attraverso un ulteriore congruo periodo di osservazione della personalità del predetto in ambiente penitenziario, della sussistenza, della portata e della durevolezza degli "effettivi progressi sul piano del recupero del rispetto delle leggi e dei valori ad esse sottesi", come segnalato nel richiamato parere del 15 novembre 2010 della D.N.A., successivo all’ultima ordinanza dell’11 marzo 2010. 3. Le valutazioni di merito, espresse dal Tribunale, sono esenti da vizi logici e giuridici, essendo stata valorizzata la necessità, nonostante il già avvenuto godimento di permessi premio, della ulteriore più prolungata verifica della consistenza del percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente, attraverso la dimostrazione dell’affidabilità della evoluzione positiva della personalità del medesimo, già dimostrata durante il periodo di fruizione dei benefici più limitati previsti dall’ordinamento penitenziario.
Tali valutazioni, adeguatamente giustificate sulla base dei dati fattuali acquisiti, rappresentati anche nell’indicato parere, e correttamente improntate al principio della gradualità del trattamento e dell’osservazione nella concessione di benefici penitenziari, ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo Sez. 1, n. 39299 del 14/10/2010, dep. 05/11/2010, Dolci), resistono alle censure del ricorrente che ne propongono una rilettura nel merito non consentita in questa sede.
4. Il ricorso va pertanto rigettato.
Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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