Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. B. F. e Be.Pa. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la s.p.a. Sercasa e la I.T.M. Costruzioni s.r.l. esponendo che: – con scrittura privata autenticata del 1 aprile 2004 avevano acquistato dalla s.p.a. Sercasa una villetta di nuova costruzione in (OMISSIS), al prezzo di Euro 353.772,98; – che, dopo la metà del mese di maggio 2004, in concomitanza con la manifestazione di precipitazioni piovose, si erano verificate infiltrazioni di umidità in diversi punti del pavimento del piano interratto della suddetta villetta e sulle relative murature verticali, con formazione di muffe e presenza di acqua superficiale; – che era stata constatata la presenza di cospicui depositi di acqua nell’intercapedine tra il piano di fondazione e la struttura del pavimento del piano seminterrato, così come era stato riscontrato che altre infiltrazioni di acqua si erano verificate dal tetto, con l’emergenza anche di ulteriori difetti, per i quali era stata instaurata procedura di accertamento tecnico preventivo; sulla scorta di tale premessa, i suddetti attori proponevano domanda di riduzione del prezzo di vendita e di risarcimento del danno nei confronti della venditrice s.p.a. Sercasa e domanda ex art. 1669 c.c. nei riguardi della stessa s.p.a. Sercasa e della I.T.M. Costruzioni, affinchè le due società venissero condannate in solido a pagare, in loro favore, una somma relativa ai costi sopportati per la ricerca delle cause dei vizi e difetti costruttivi e per la eliminazione degli stessi, oltre al risarcimento del danno. Nella costituzione di entrambe le società convenute e con la chiamata in giudizio della Presutto s.r.l., a cui erano stati subappaltati, dalla I.T.M. Costruzioni s.r.l., i lavori di impermeabilizzazione (con prestazione di una garanzia), l’adito Tribunale, con sentenza n. 8587 del 2008, condannava la s.p.a.
Sercasa al pagamento della somma di Euro 30.000,00 in favore degli attori (con gli interessi legali dalla domanda al saldo), la I.T.M. Costruzioni s.r.l. al pagamento, sempre a vantaggio degli attori, della somma di Euro 32.000,00 (oltre interessi), la stessa I.T.M. al pagamento della somma di Euro 30.000,00, in favore della s.p.a.
Sercasa, con gli interessi legali dalla domanda, e la s.r.l. Presutto al pagamento della somma di Euro 62.000,00 in favore della I.T.M., con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo, rigettando ogni altra domanda delle parti e regolando le complessive spese giudiziali. Interposto appello da parte della s.r.l. Presutto e nella costituzione di tutti gli appellati (che formulavano, a loro volta, appello incidentale), la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2396 del 2009, rigettava sia l’appello principale che quelli incidentali, compensando integralmente tra tutte le parti le spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione la Corte territoriale ravvisava l’infondatezza di tutte le doglianze dedotte con i proposti gravami, relative alla ritenuta responsabilità per i fatti di causa della s.r.l. Presutto, alla mancata esclusione della garanzia ex art. 1491 c.c., alla condanna relativa alla riduzione del prezzo di vendita ed al risarcimento dei danni, all’onere probatorio in materia di decadenza, all’eccezione sollevata dalla I.T.M. di aver agito come "nudus minister" e al risarcimento del danno per il minor godimento come proposta dai coniugi B. – Be..
Avverso la suddetta sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. Presutto, basato su due motivi, in ordine al quale si sono costituiti in questa fase con controricorso gli intimati B.F. e Be.Pa., nonchè la s.p.a. Sercasa, che ha, sua volta, formulato ricorso incidentale condizionato. I predetti B.F. e B. P. hanno proposto controricorso avvero il ricorso incidentale condizionato avanzato dalla s.p.a. Sercasa. I difensori della ricorrente principale e di quello incidentale hanno depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente principale ha dedotto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avuto riguardo al passaggio argomentativo, adottato nella sentenza impugnata, in cui la Corte di appello di Milano, nel rigettare l’appello di essa Presutto s.r.l., pur dando atto che la natura e le causa delle infiltrazioni riscontrate nel sottofondo della villetta non erano state accertate dal c.t.u., aveva ritenuto di ravvisare ugualmente la responsabilità di essa s.r.l.
Presutto solo perchè alla stessa era riconducibile l’opera di impermeabilizzazione del vano interrato, ancorchè eseguito – come era pacifico tra le parti – fino ad un’altezza di due metri dalle pareti e completata, per il resto, su decisione della committente, da altra impresa.
1.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
La Corte territoriale, sulla base di una motivazione congrua ed adeguata, ha dato conto dell’avvenuto accertamento della responsabilità della società subappaltatrice in ordine ai danni riconducibiii all’opera di impermeabilizzazione del vano interrato avendo fondato il compiuto percorso argomentativo su elementi logicamente valutati e ricollegabili alle verifiche tecniche realizzate sull’immobile dei controricorrenti B. – Be., previa esclusione della configurabilità di qualsiasi altra causa o concausa obiettivamente idonea alla produzione di detti danni. In particolare, la Corte meneghina, pur rilevando che non era stato verificato dal c.t.u., in concreto, l’esatto punto in cui si era verificata l’infiltrazione poichè questa operazione avrebbe comportato la necessità dell’esecuzione di scavi e demolizioni di portata assolutamente irragionevole ed antieconomica, è pervenuta ugualmente, in virtù di un ragionamento logico ed obiettivamente compatibile con la condizione dei luoghi e gli eseguiti rilievi tecnici, alla conclusione dell’imputazione della causa determinante dei danni in questione in capo alla ricorrente principale che aveva realizzato i descritti lavori di impermeabilizzazione. In modo del tutto pregnante, la Corte distrettuale ha adeguatamente evidenziato che il c.t.u., sulla scorta delle osservazioni e degli elementi raccolti con modalità ordinarie, era stato in grado di accertare, innanzitutto, che si trattava di acqua di origine meteorica (e non di falda), che raggiungeva il punto di ristagno nella proprietà Be. – B. passando attraverso le pareti perimetrali e, con riferimento specifico alla posizione della s.r.l. I.T.M., quale ipotetica responsabile almeno in via concorrente (per aver eseguito l’impermeabilizzazione dalla quota da metri 2 in su), ha rilevato che, sulla scorta degli stessi univoci accertamenti del c.t.u., era rimasta esclusa tale possibilità perchè era stato riscontrato il corretto scarico delle acque provenienti da quota superiore, con la conseguenza che i danni dedotti in controversia non potevano che essere riconducibili agli inidonei lavori di impermeabilizzazione eseguiti per la quota inferiore ai due metri, imputabili, incontestatamente, alla subappaltatrice Presutto s.r.l..
Avendo, perciò, la Corte territoriale fondato la sua ricostruzione su plurime presunzioni gravi, precise e concordanti (globalmente valutate in modo idoneo: cfr., ad es., Cass. n. 11372 del 2005 e, da ultimo, Cass. n. 26022 del 2011), oltre che pienamente compatibili sul piano logico con gli accertamenti di fatto di ordine tecnico univocamente acquisiti (tali da escludere una diversa o concorrente responsabilità ascrivibile alla condotta commissiva od omissiva di altri soggetti), deve ritenersi insussistente il dedotto vizio motivazionale, poichè il ragionamento complessivo adottato dal giudice di appello è certamente sufficiente, logico ed esente da possibili contraddizioni.
2. Con il secondo motivo la ricorrente principale ha denunciato un ulteriore vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riferimento alla mancata valutazione, da parte della Corte territoriale, delle condotte del progettista, del direttore dei lavori e dell’impresa ASFALTI SALA, come altri possibili responsabili dell’evento dannoso, ancorchè rimasti estranei, e di essersi, invece, limitata a condannare soltanto essa ricorrente a manlevare la I.T.M. Costruzioni per l’intero importo risarcitorio liquidato, senza che le risultanze processuali lo consentissero.
2.1. Questa censura è inammissibile poichè con essa la ricorrente principale introduce un tema di indagine nuovo nella presente sede di legittimità, che non risulta aver costituito oggetto di allegazione e di esame nei precedenti gradi di merito (non emergendo le inerenti doglianze nemmeno dai motivi di appello), attenendo, oltretutto, all’ipotetica individuazione della responsabilità di terzi che non risultano, peraltro, evocati o chiamati ad altro titolo in causa.
3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale – condizionato all’accoglimento, anche parziale, del principale, la Sercasa s.p.a. ha prospettato la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), senza peraltro specificare quali, nonchè il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in virtù dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riferimento al profilo del mancato accoglimento dell’eccezione dell’esclusione della garanzia ex art. 1491 c.c., poichè il vizio, al momento del rogito, era già conosciuto o quantomeno facilmente riconoscibile, con la conseguente tardività della denuncia (non essendo stata operata entro otto giorni), ai sensi dell’art. 1495 c.c..
3.1. Tale motivo, in quanto proposto condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, deve ritenersi assorbito per effetto del rigetto totale del ricorso principale.
4. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato proposto dalla s.p.a.
Sercasa. Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo contro delle distinte attività espletate dai difensori dei controricorrenti e della ricorrente incidentale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto dalla s.p.a. Sercasa. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore della s.p.a. Sercasa, in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, e, in favore dei controricorrenti B.F. e Be.Pa., in solido fra loro, in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.
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