Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-10-2011) 10-11-2011, n. 40904 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.S. ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado per il reato di cui agli art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 – per avere detenuto a fine di spaccio gr.3,40 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisi in n. 20 dosi con un contenuto medio di principio attivo dell’86% pari a gr. 2,54 di cocaina pura.

A sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente ne denuncia la nullità per violazione dell’art. 62 bis e artt. 132 – 133 c.p., sostenendo che non era contestabile la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4, annoverando il C. un solo precedente penale e che in ogni caso non essendo stato operato alcun giudizio di bilanciamento tra l’ipotesi attenuata e la recidiva, la stessa implicitamente era stata ritenuta inidonea ad influire sul trattamento sanzionatorio. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione si rilevava insufficiente, fondata com’era, su semplici formule di stile.

Il ricorso è inammissibile.

Le censure proposte difettano di specificità e non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, che, quanto alla contestazione della recidiva, evidenzia la mancanza di interesse dell’imputato sul punto, giacchè di essa non si è tenuto conto nel calcolo della pena, mentre se considerata, non avrebbe potuto sottrarsi al giudizio di comparazione con la concessa attenuante di cui all’art. 73, comma 5 cit., quanto al diniego delle generiche, sottolinea la pericolosità sociale dell’imputato, desunta dal suo curriculum penale, mentre la difesa omette di indicare gli elementi che renderebbero l’imputato meritevole del beneficio.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di e 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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