Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
P.F. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Novara, sez. distaccata di Borgomanero, D.P.D. in qualità di erede di D.P.N., T.S. (conducente e proprietaria di un veicolo Fiat Punto) e la B.P.B. Assicurazioni s.p.a. compagnia assicuratrice r.c.a. del predetto veicolo, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale.
Si costituiva in giudizio la B.P.B. Assicurazioni contestando sia nell’ai che nel quantum le domande avverse.
Il Tribunale dichiarava D.P.N. esclusivo responsabile del sinistro stradale avvenuto il 19 aprile 2003 e dichiarava tenuti e condannava D.P.D. e la B.P.B. Assicurazioni in solido al risarcimento dei danni subiti da P.F..
Quest’ultimo proponeva appello chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, condannarsi i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni da invalidità lavorativa specifica, lucro cessante, danno emergente e spese mediche sostenute e future e così al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 480.000,00.
La Corte d’Appello rigettava la domanda di risarcimento del danno da invalidità specifica in quanto l’attore non aveva prodotto alcuna documentazione comprovante l’entità del reddito dichiarato ai fini dell’Irpef nei tre anni anteriori al sinistro, limitandosi ad esibire una serie di fatture emesse dalla sua ditta.
La mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi, secondo la Corte, risultava ingiustificata.
La Corte condannava quindi D.P.D. e la B.P.B. assicurazione al risarcimento della somma di Euro 3.750,00 per allestimento di protesi dentaria e di Euro 5.475,00 quale indennizzo per due rinnovi protesici, stimati necessari dal c.t.u..
Propone ricorso per cassazione P.F. con un unico motivo.
Gli intimati non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo del ricorso parte ricorrente lamenta "Violazione e falsa applicazione della L. n. 39 del 1977, art. 4, e degli artt. 1223 e 2056 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)".
Assume parte ricorrente che la Corte d’Appello, erroneamente interpretando la L. n. 39 del 1977, art. 4 e gli artt. 1223 e 2056 c.c., e ponendosi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e di inerito pronunciatasi su casi analoghi, ha confermato la sentenza di primo grado e negato ad esso ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all’incapacità lavorativa specifica. Nonostante la c.t.u. medico legale abbia rilevato la totale incapacità lavorativa specifica in capo all’attore il Giudice d’Appello ha rigettato la relativa domanda adducendo una motivazione non condivisibile e contraddittoria. In altri termini, la Corte, condividendo la statuizione del primo giudice ha negato il risarcimento del danno patrimoniale a causa della mancata produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti al sinistro, ossia la documentazione prescritta dalla L. n. 39 del 1977, art. 34.
Il motivo è fondato.
In materia di risarcimento dei danni a seguito di incidente stradale, una volta ritenuta provata l’attività lavorativa svolta dal danneggiato e la compromissione della medesima (quindi l’an debeatur), in mancanza di una prova specifica del di lui reddito, si può correttamente fare ricorso ai criteri di quantificazione del danno indicati dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4 (Cass., 6 agosto 2007, n. 17179; Cass., 20 gennaio 2006, n. 1120).
L’orientamento giurisprudenziale previsto dalla L. n. 39 del 1977, art. 4, comma 3, ricomprende le ipotesi in cui il danneggiato, pur essendo percettore di reddito, ometta di produrre le dichiarazioni fiscali, ovvero sia percettore di un reddito inferiore al triplo della pensione sociale che costituisce una soglia minima di risarcimento.
Nel caso in esame, una volta accertata l’attività lavorativa svolta (elettricista) e la compromissione della medesima, in mancanza di una prova specifica del reddito del danneggiato, la quantificazione del danno può essere effettuata con il criterio del reddito presuntivo, ossia con il criterio del triplo della pensione sociale.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Torino che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie in ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
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