Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato:
il decreto datato 20 dicembre 2011 con il quale il direttore centrale del Ministero dell’Interno lo ha escluso dal concorso per il reclutamento di 814 vigili del fuoco in quanto nei suoi confronti è stato riscontrato quanto segue "soffio olosistolico in soggetto con prolasso del lembo anteriore della valvola mitrale, lieve insufficienza valvolare al color Doppler con jet da rigurgito olosistolico e minima insufficienza tricuspidale accertato tramite ecocardiogramma color Doppler eseguito in data 20/10/2010. D.M. 11/3/2008, n. 78 art. 1, c. 2, all. B, punto 12";
la graduatoria finale del concorso pubblico approvata con D.M. n. 88 del 14 luglio 2010.
Come seguono le censure dedotte in ricorso:
a)l’amministrazione si è limitata a rilevare la presunta imperfezione senza alcuna valutazione della gravità della medesima e della sua incidenza sul requisito di sana e robusta costituzione fisica, limitandosi a richiamare il D.M. n. 78/32008;
b)manca ogni valutazione in ordine al grado di gravità della asserita disfunzione ed alla sua presunta incompatibilità con l’esercizio di attività fisica;
c)la rilevata imperfezione non è idonea ad incidere sul requisito di idoneità fisica richiesto; in tal senso si rileva decisiva la relazione cardiologicasportiva del 15 febbraio 2011 redatta dal direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina dello Sport dell’università Cattolica di Roma;
d)è paradossale che la presenza di un prolasso valvolare mitralico di grado moderato sia ritenuta preclusiva del requisito di idoneità fisica se poi la stessa non controindica la pratica sportiva e l’attività agonistica;
e)il ricorrente ha svolto per dieci anni attività di atletica agonistica;
f)l’inattendibilità e l’erroneità del giudizio rileva anche alla luce del servizio prestato in qualità di vigile discontinuo.
Si è costituita l’Avvocatura di Stato depositando, in data 30 aprile 2011, relazione dell’amministrazione.
Alla camera di consiglio del 4 maggio 2011, la Sezione, con ordinanza collegiale n. 3874/2011, al fine di appurare la consistenza dei presupposti di fatto in base ai quali è stato reso il giudizio di inidoneità, ha ritenuto opportuno disporre verificazione presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza.
La visita medica collegiale è stata effettuata il 25 maggio 2011.
In data 6 giugno, è stata depositata in giudizio la relativa documentazione.
Nella camera di coniglio del 15 giugno 2011, la causa è stata rinviata al successivo 12 luglio su istanza del difensore del ricorrente per esame documentazione.
Il ricorrente, esaminati gli atti relativi alla verificazione, ha proposto motivi aggiunti mediante i quali ha dedotto un unico, articolato motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. del 6 novembre 2008, n. 5140. violazione e falsa applicazione degli art. 1 e 2 del D.M. 11 marzo 2008, n. 78. eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare, contraddittorietà, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, irragionevolezza.
Con ordinanza collegiale n. 6301/2011 è stata ordinata al ricorrente l’integrazione del contraddittorio, contestualmente accogliendosi l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Con istanza depositata il 20 luglio 2011, il ricorrente, in considerazione dell’elevato numero dei candidati, ha chiesto di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami senza indicazione nominativa dei candidati.
In data 23 luglio 2011, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una nota dell’amministrazione con cui viene evidenziato il giudizio di non compatibilità espresso dal soggetto verificatore.
Con ordinanza collegiale n. 6738/2011, resa nella camera di consiglio del 27 luglio 2011, la Sezione ha autorizzato il ricorrente alla notifica per pubblici proclami senza indicazione nominativa dei candidati.
Il ricorrente ha provveduto all’incombente nei termini assegnatigli (cfr G.U. n. 90 del 6 agosto 2011 – Foglio delle inserzioni – pag. 14).
La documentazione a comprova dell’eseguita integrazione del contraddittorio è stata depositata il 22 agosto 2011.
All’udienza del 19 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato.
L’art. 1, c. 2, allegato B, punto 12 del D.M. n. 78/2008 indica tra le cause di non idoneità all’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso alle qualifiche di vigile del fuoco la seguente imperfezione "i rumori ed i soffi cardiaci compatibili con cardiopatia congenita o acquisita; valvola mitrale con aspetti degenerativi mixomatosi e/o significativo rigurgito valvolare".
La verificazione ha accertato la presenza di "Soffio sistolico" senza "segni di scompenso in atto"… Minimi rigurgiti mitralico e tricuspidale… non influenti al momento sull’emodinamica. Lieve prolasso del lembo anteriore della mitrale".
Non pare al Collegio che l’imperfezione riscontrata al ricorrente sia riconducibile, de plano, alle cause di inidoneità indicate nella fonte normativa sopra evocata e di cui l’amministrazione ha fatto applicazione nel caso concreto.
La verificazione ha accertato la presenza di un soffio sistolico "lieve" non escludendo la compatibilità con cardiopatia congenita o acquisita.
"Minimi risultano i "rigurgiti mitralico e tricuspidale".
Or bene, per essere causa di non idoneità occorre che i rigurgiti mitralico e tricuspidale siano valutati ed accertati come "significativi", a mente dell’art. 1, c. 2, allegato 12 del citato decreto ministeriale.
Questo giudizio di valore, invero, non consta in atti a guisa che non può ritenersi compromessa la idoneità del ricorrente a cagione di un "lieve" prolasso e di un "rigurgito mitralico e tricuspidale" di grado moderato ovvero non valutato dalla commissione, e dal perito verificatore, come "significativo".
Anche il "prolasso del lembo anteriore della mitrale" è stato, infatti, giudicato "lieve"mentre la normativa di riferimento richiede, ai fini della inidoneità, la presenza di "aspetti degenerativi mixomatosi e/o significativo rigurgito valvolare".
Il Collegio, alla stregua di quanto sopra argomentato, ritiene che l’accertamento disposto in sede di verificazione non abbia fatto emergere cause di inidoneità riconducibili alla normativa di riferimento.
L’impugnato giudizio medico legale incorre, pertanto, nei rubricati vizi di contraddittorietà e difetto di motivazione.
Nei confronti del ricorrente – che pure ha palesato un non normale funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio – non è stata documentata alcuna infermità riconducibile, de plano, ad una delle cause di non idoneità tassativamente previste nel D.M. n. 78/2008.
E poiché le cause di esclusione da una procedura concorsuale sono di stretta interpretazione, incidendo sullo status del cittadino (libero accesso ai pubblici uffici), il Collegio – astenendosi, beninteso, da ogni tipo di valutazione medicoscientifica (discrezionalità tecnica) e limitandosi al mero scrutinio esogeno degli atti impugnati – ritiene illegittimo il provvedimento di esclusione dal concorso de quo siccome fondato su una erronea applicazione al caso concreto della normativa di settore.
Per quanto sopra argomentato, il gravame è fondato e va, perciò, accolto.
Ne consegue, per l’effetto, che va annullato il provvedimento n. 0000254 del 20 dicembre 2010 di esclusione del ricorrente dal concorso per il reclutamento di 814 vigili del fuoco nonché la graduatoria del concorso medesimo per quanto di interesse del sig. B..
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell’Interno.
Spese irripetibili nei confronti dei controinteressati siccome non costituitisi in giudizio.
Le spese di verificazione, liquidate in complessivi Euro 512,03 come da nota prot. 158411 del 12 ottobre 2011, depositata il 17 ottobre 2011, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) lo accoglie nei sensi in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in Euro 2.000,00.
Spese irripetibili nei confronti dei controinteressati.
Spese di verificazione come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ordina altresì alla segreteria di comunicare la sentenza anche al Centro di Recltamento della Guardia di Finanza, organismo verificatore.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.