Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-06-2012, n. 9237 Notificazione a persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza 21 gennaio 2010, il Tribunale di Brescia dichiarò il fallimento della Ludovico s.r.l. in liquidazione, accogliendo il ricorso in data 11 settembre 2009 della Società Bustaffa Emilio &

figli s.p.a..

Contro la predetta sentenza proposero reclamo alla Corte d’appello di Brescia Funetta s.r.l., S. Simeone Holding s.r.l., Ludovico s.r.l. in liquidazione e S.A., nella qua qualità di legale rappresentante delle predette società e in proprio, deducendo tra l’altro in particolare la nullità della notifica dell’istanza di fallimento alla società, eseguita con il rito degli irreperibili, di cui all’art. 143 c.p.c..

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza 24 agosto 2010, respinto il motivo di appello sulla competenza, sulla premessa che la sede legale era stata trasferita a (OMISSIS) nonostante la conservazione della sede operativa in provincia di (OMISSIS), ha revocato la dichiarazione di fallimento. Nella sentenza si riferisce che all’udienza pre-fallimentare del 4 novembre 2009 il creditore istante aveva dichiarato che i tentativi fatti per notificare il ricorso alla società nella sua sede legale in (OMISSIS), o presso il suo liquidatore S.A., pure in (OMISSIS) all’indirizzo risultante dal registro delle imprese o al suo indirizzo anagrafico non erano andati a buon fine; che l’istante era stato autorizzato dal giudice alla notifica "con il rito dell’irreperibilità", e che aveva proceduto alla notificazione a norma dell’art. 143 c.p.c.; che anteriormente al giudizio lo stesso creditore aveva notificato alla società un decreto ingiuntivo il 13 giugno 2008 nella sua sede in (OMISSIS); che pertanto, per assicurare l’effettiva instaurazione del contraddittorio, il creditore avrebbe dovuto eseguire la notifica del ricorso e del decreto di comparizione della società presso la sua sede effettiva ex art. 140 c.p.c. e art. 46 c.c. anche nella sede dove era stato notificato l’anno prima il decreto ingiuntivo; che, in conformità della giurisprudenza di legittimità, in difetto di ciò la notifica eseguita a norma dell’art. 143 c.c. doveva ritenersi nulla.

3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il fallimento in persona del curatore per quattro motivi, con atto notificato il 30 settembre 2010.

La società resiste con controricorso e ricorso incidentale in punto di competenza. Il fallimento ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Motivi della decisione

4. I ricorsi principale e incidentale sono stati riuniti.

5. Il ricorso incidentale della società interamente vittoriosa nel giudizio di merito, pur vertendo sulla questione pregiudiziale della competenza, è condizionato, non essendovi poteri d’ufficio della corte a pronunciarsi su un punto già deciso dal giudice di merito, e nascendo l’interesse del ricorrente esclusivamente dall’eventuale accoglimento del ricorso principale, sicchè deve essere esaminato dopo di questo (Cass. Sez. un. 31 ottobre 2007 n. 23019).

6. Con il primo motivo di ricorso si denuncia il vizio di motivazione circa la sede effettiva della società e la conoscenza di essa da parte del creditore istante e del tribunale. Si sostiene che la precedente notificazione del decreto ingiuntivo nella vecchia sede legale non poteva valere a identificare la sede della società dopo che questa aveva trasferito la sede legale a (OMISSIS) da oltre un anno.

Con il secondo motivo si denuncia la falsa applicazione dell’art. 46 c.c.: si deduce che la notificazione degli atti giudiziari nella sede effettiva, anzichè nella sede legale della società costituisce una facoltà per i terzi, e non un obbligo.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 143 c.p.c., norma che deve ritenersi applicabile anche nel procedimento di cui all’art. 15, L. Fall., in caso di negligenza del debitore che impedisca o ritardi le notificazioni. Dai quattro tentativi di notificazione eseguiti era emersa l’irreperibilità della società e del suo amministratore.

Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione sulla negligenza del debitore nelle comunicazioni dovute al registro delle imprese e all’anagrafe.

6. Il ricorso è fondato con riguardo alle osservazioni che seguono.

Va premesso che la notifica eseguita con il rito degli irreperibili era stata preceduta, come risulta dagli atti di causa, che questa corte è abilitata ad esaminare direttamente in forza della natura processuale del mezzo d’impugnazione, da quattro tentativi, nessuno dei quali andato a buon fine, presso tre indirizzi diversi: 1-2) in data 1/10/2009 alla società in persona "del liquidatore leg.rap." in (OMISSIS) (residenza del liquidatore secondo l’iscrizione nel registro delle imprese), e sia il 6/10/2009 presso la sede legale della società in (OMISSIS); 3) il 14/10/2009 ad S.A. nella sua qualità di liquidatore della Ludovico s.r.l. unipersonale in (OMISSIS); il 22/10/2009 allo stesso S. presso la residenza anagrafica in (OMISSIS).

7. Il giudice di merito ha ritenuto che, sebbene i ripetuti tentativi di notificare il ricorso per la dichiarazione di fallimento, con il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, non fossero andati a buon fine, il giudice non potesse autorizzare la notifica "con il rito dell’irreperibilità", perchè anteriormente al giudizio lo stesso creditore aveva notificato alla società un decreto ingiuntivo il 13 giugno 2008 nella sua sede in (OMISSIS); che pertanto, per assicurare l’effettiva instaurazione del contraddittorio, il creditore avrebbe dovuto eseguire la notifica del ricorso e del decreto di comparizione presso la sede effettiva della società, ex art. 140 c.p.c. e art. 46 c.c., anche nella sede dove era stato notificato l’anno prima il decreto ingiuntivo; che, in conformità della giurisprudenza di legittimità, in difetto di ciò la notifica eseguita a norma dell’art. 143 c.c.. doveva ritenersi nulla. L’assunto non è condivisibile.

8. Si deve osservare che nella fattispecie di causa il decreto ingiuntivo era stato notificato più di un anno prima non già in una sede effettiva, diversa dalla sede legale, bensì nella stessa sede legale della società in (OMISSIS), e che dopo di allora la società aveva trasferito la sua sede legale in (OMISSIS), osservando gli oneri di pubblicità relativi. Non vi era dunque alcuna ragione per la quale si dovesse supporre che, sebbene avesse trasferito la sede legale, la società avesse conservato la vecchia sede legale come sede effettiva.

In tale situazione, il creditore aveva l’onere dì tentare la notificazione nella nuova sede legale, osservando le prescrizioni dell’art. 145 c.p.c.. L’assunto che dovesse essere compiuto un ulteriore tentativo di notificazione alla società ex art. 140 c.p.c. e art. 46 c.c. (nella sede dove era stato notificato l’anno prima il decreto ingiuntivo: ma dell’inconsistenza del riferimento a questo luogo s’è già detto), è stato dal giudice di merito motivato con il richiamo alla sentenza pronunciata da questa corte a Sezioni unite, 4 giugno 2002 n. 8091, quando l’art. 145 c.p.c., nel testo anteriore all’attuale, non prevedeva per le persone giuridiche forme di notificazione equivalenti a quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. Per supplire a quella lacuna, con il precedente richiamato questa corte affermò il principio che, esaurite le forme di notificazione previste espressamente dall’art. 145 c.p.c., si applicassero gli artt. 140 e 143, precisando, quanto alla notificazione a norma dell’art. 140 c.p.c., che ciò dovesse essere fatto nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purchè avesse un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente;

oppure, nel caso in cui la persona fisica non fosse indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della società.

La soluzione così elaborata dalla giurisprudenza per supplire alla lacuna è stata successivamente, in larga parte, fatta propria dal legislatore, che con la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 dopo aver modificato l’art. 145 c.p.c., comma 2, ha sostituito il terzo, disponendo che, se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione "alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente", può essere eseguita anche a norma degli artt. "140 o 143". In base alla nuova disciplina, dunque, il vano esperimento delle forme di notificazione previste nell’art. 145 c.p.c., commi 1 e 2 consente bensì l’utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. per la notificazione alle persone giuridiche. Ciò, tuttavia, con la doppia precisazione che:

1) la notifica è fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente, e non già all’ente in forma impersonale (cfr. Cass. ord. 13 settembre 2011 n. 18762), e 2) le due strade sono alternative, dovendosi seguire quella prevista dall’art. 140 se il recapito della predetta persona fisica è noto, ma sul luogo non si rinvengono persone alle quali consegnare il plico, e quella prevista dall’art. 143, nel caso d’irreperibilità della persona fisica medesima.

Nel caso oggi all’esame della corte, non è controverso che fossero state già tentate senza successo le forme di notificazione previste nell’art. 145 c.p.c., commi 1 e 2 e in particolare, oltre a quella nella sede legale della società, anche quella alla persona giuridica presso il suo rappresentante legale, sia all’indirizzo risultante dal registro delle imprese e sia a quello risultante dall’anagrafe, sicchè non si poteva procedere se non in base alle forme previste dagli art. 140 e 143, che per quel che s’è detto sono alternative.

La parte, dunque, aveva richiesto informazioni all’anagrafe del Comune di (OMISSIS) circa il luogo di residenza del signor S., e la risposta, nel confermare l’indirizzo anagrafico, aveva precisato che, tuttavia, "dal 27/10/2008 è stata aperta una procedura di cancellazione per irreperibilità".

Ricorrevano pertanto i presupposti per la notificazione dell’atto alla società, presso il suo legale rappresentante S.A. con il rito degli irreperibili, in forza del principio di diritto per cui, a norma dell’art. 145 c.p.c., u.c., la notificazione alla persona giuridica, che non sia stato possibile notificare nei modi indicati dai commi precedenti, deve notificarsi presso il suo legale rappresentante, identificato nell’atto, a mezzo posta, a norma dell’art. 140 c.p.c., solo se sia noto il recapito di questi, e a norma dell’art. 143 se la persona fisica che rappresenta l’ente sia irreperibile in base alle ricerche fatte.

L’accoglimento del ricorso principale rende necessario l’esame del ricorso incidentale condizionato. Si deduce che il tribunale di Brescia sarebbe incompetente, perchè la società, trasferendo la sede legale a (OMISSIS), avrebbe conservato la sede effettiva in (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS). La tesi non può essere condivisa, essendo basata su mere affermazioni della parte. Dalla premessa che la società avesse in precedenza la sede legale in Rottofreno non discende logicamente che tale sede avrebbe conservato come sede "effettiva", pur dopo il trasferimento della sede legale in (OMISSIS).

In conclusione il ricorso principale va accolto, e quello incidentale rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il reclamo proposto contro la sentenza di dichiarazione di fallimento pronunciata il 21 gennaio 2010 dal Tribunale di Brescia.

Condanna i soccombenti al pagamento delle spese liquidate:

per il reclamo, in Euro 2.550,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari e Euro 500,00 per diritti;

e per il giudizio di legittimità in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari;

oltre alle spese generali e aglio accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, il 27 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *