T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 29-12-2011, n. 3365

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Svolgimento del processo

Con decreto prot. 115/2010, la Prefettura di Milano disponeva l’annullamento del contratto di soggiorno stipulato, a seguito di procedura di emersione di cui alla legge 102/2009, dal cittadino straniero sig. D.L..

Contro il citato decreto era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per i motivi che possono così essere sintetizzati:

1) violazione di legge, in particolare degli artt. 7 e 10 della legge 241/1990;

2) violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, in relazione all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/1998.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito all’udienza cautelare del 24.2.2011, il Collegio disponeva con ordinanza n. 420/2011 incombenti istruttori, che erano reiterati con successiva ordinanza n. 548 del 24.3.2011.

Con ultima ordinanza n. 755 del 5.5.2011, la domanda di sospensiva era accolta, seppure ai fini di un motivato riesame del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 15.12.2011, la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento, seppure nei sensi seguenti.

Il provvedimento impugnato giustifica l’annullamento del contratto di soggiorno con riferimento ad una condanna che sarebbe stata inflitta al ricorrente dal Tribunale di Venezia, sezione di Chioggia, per violazione della proprietà intellettuale ex art. 171 della legge 633/1941.

Tenuto conto della genericità del riferimento, questa Sezione ha disposto istruttoria, attraverso ben due ordinanze, chiedendo all’Amministrazione chiarimenti sui fatti di causa ed in particolare copia della sentenza di condanna menzionata, per valutarne concretamente la portata e la sua riconducibilità ai reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, ostativi all’emersione secondo l’espressa previsione dell’art. 1 ter comma 13 della citata legge 102/2009.

L’Amministrazione è però rimasta inerte, senza alcuna giustificazione così come è restata colpevolmente inerte a fronte dell’ordine da ultimo impartito da questo Tribunale di riesaminare motivatamente il decreto impugnato.

Di fronte a tale condotta processuale, valutabile quale argomento di prova ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e dell’art. 116 del codice di procedura civile e tenuto conto del riferimento non preciso alla condanna inflitta, il ricorso deve trovare accoglimento, per difetto di motivazione e salvo il riesercizio del potere amministrativo, nel rispetto dei canoni di adeguata istruttoria e di compiuta motivazione, come indicati nella presente pronuncia.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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