Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-11-2011) 25-11-2011, n. 43810

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 28 febbraio 2011 e depositata il 9 maggio 2011, il Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha confermato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 10 dicembre 2010, a carico di D.V.A., indagato per il concorso nel delitto di traffico continuato di stupefacenti, commesso in (OMISSIS).

Il Collegio – anche con richiamo e testuale riproduzione del provvedimento coercitivo – ha motivato: sussistono a carico dell’indagato gravi indizi di colpevolezza costituiti dalle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra D.V. e il correo O.S.; i dialoghi recano dichiarazioni confessorie dell’indagato in ordine al proprio coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti; precipuo rilievo assume l’intercettazione del 5 giugno 2006 collo specifico riferimento a una partita di droga in arrivo; la tesi difensiva, secondo la quale le conversazioni avevano lecito oggetto concernendo altre merci, quali scarpe o latticini, è resistita dai riferimenti alla unità ponderale di misura (grammo) e dalla menzione di termini quali "fumo" e "roba", oltre che dal tenore complessivo dei discorsi; quanto alle esigenze cautelari, il "rischio di recidivanza" è concreto e attuale, in considerazione della "stabile inserzione" dell’indagato nel mercato illecito della droga, rivendicata dallo stesso D.V., dei precedenti penali e del procedimento pendente per i delitti di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti e per i reati scopo, in relazione al quale D.V., al momento della esecuzione della ordinanza coercitiva, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; la custodia intramuraria è proporzionata alla gravità del fatto ed è resa necessaria dall’accertato profilo della pericolosità, appalesandosi inadeguata ogni altra più blanda misura per la inidoneità dell’indagato a conformarsi alle prescrizioni e occorrendo creare una "cesura" coll’ambiente criminale.

2. – Ricorre per cassazione l’indagato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Puccio Forestiere, mediante atto del 27 maggio 2011, col quale sviluppa tre motivi, dichiarando promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, e art. 192 c.p.p., comma 2, (primo motivo), in relazione all’art. 274 c.p.p. (secondo motivo) e in relazione all’art. 275 c.p.p. (terzo motivo), nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

2.1 – Con il primo motivo il difensore contesta la ricorrenza dei gravi indizi di reità, opponendo: le conversazioni intercettate sono poche, saltuarie e inconcludenti; difettano "concreti riscontri probatori, quali il sequestro di strumenti utilizzabili per lo spaccio e le rilevazioni di collaboranti.

Col medesimo mezzo il difensore nega la pericolosità dell’indagato – tema ripreso nel successivo motivo – e deduce: i fatti sono risalenti nel tempo; il Collegio ha misconosciuto "l’effetto dissolvente del decorso del tempo"; i precedenti penali sono "datati"; la pericolosità non è attuale.

2.2 – Con il secondo motivo il difensore ribadisce le censure circa le esigenze cautelari, opponendo: il supposto reato è stato commesso in epoca non recente; la considerazione dei precedenti rappresenta "mera formula di stile"; difettano "l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterano criminis". 2.3 – Con il terzo motivo il difensore sostiene: la custodia in carcere è "eccessivamente afflittiva", non è proporzionata alla probabile sanzione; le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure "meno afflittive". 4. – Il ricorso è infondato.

4.1 – Non ricorre il vizio della violazione di legge:

– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.

4.2 – Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione.

Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 4.3 – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *