Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-11-2011, n. 43712 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 18 febbraio 2011 la Corte d’appello di Potenza ha confermato la pena di giustizia inflitta a R.A. dal Tribunale di Potenza il 4 novembre 2009, siccome ritenuto penalmente responsabile del delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 (illegale detenzione di un fucile da caccia a due canne, da qualificare come arma comune da sparo).

3.La Corte territoriale ha in particolare respinto l’istanza del R. intesa ad ottenere la declaratoria di prescrizione del delitto ascrittogli, avendo ritenuto che la circostanza attenuante di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 7 non influisse sulla durata massima della reclusione, fissata in 8 anni dalla citata Legge, art. 2, la cui violazione parte era stata contestata all’appellante, si che il reato ascrittogli non poteva ritenersi prescritto.

3. Avverso detta sentenza della Corte d’appello di Potenza ricorre per cassazione R.A. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto erronea applicazione di legge e motivazione illogica.

Ha rilevato che la Corte territoriale erroneamente aveva ritenuto che la L. n. 895 del 1967, art. 7 fosse una mera attenuante; al contrario trattavasi di un reato del tutto autonomo, si che, ai fini della prescrizione, doveva prendersi come riferimento la pena massima disposta da tale ultima norma di legge e cioè la reclusione di anni 5 e mesi 4, si che il termine massimo prescrizionale doveva essere ritenuto come pari ad anni 6 di reclusione, prolungabile al massimo ad anni 7 e mesi 6 di reclusione, non essendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione nel corso del processo.

Il ricorrente ha altresì escluso che, nel corso del giudizio di primo grado, fossero intervenute cause di sospensione della prescrizione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso di R.A. è fondato.

2. E’ noto che la L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7 (come modificato dalla L. n. 497 del 1974, art. 14) non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti artt. da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati da una diversità dell’oggetto (arma comune da sparo, anzichè arma da guerra), che, lungi dal potersi qualificare come elemento secondario e meramente circostanziale, è così rimarcata da fare luogo ad un’autonoma ipotesi criminosa.

All’autonomia della previsione normativa corrisponde l’autonomia della relativa sanzione, la quale, per le armi comuni, è determinata "per relationem", con la diminuzione fissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra; quindi l’autonoma sanzione edittale prevista per l’illegittima detenzione di arma comune da sparo è individuata dal legislatore tra un minimo di mesi otto di reclusione, oltre alla multa, ed un massimo di anni 5 e mesi 4 di reclusione, oltre alla multa; ed è su detta sanzione che vanno rapportati gli eventuali aumenti e le eventuali diminuzioni connesse alle circostanze del reato (cfr. Cass. 1A, 12.5.1998 n. 9731, TOTARO, rv. 211324).

3.Fatta tale premessa, si osserva che il reato ascritto al ricorrente (illegale detenzione di un fucile da caccia a due canne: L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14) è stato contestato come commesso in (OMISSIS). La pena prevista per il reato in questione è, come sopra detto, pari nel massimo ad anni 5 e mesi 4 di reclusione, si che, applicando ad essa i termini prescrizionali di cui all’art. 157 c.p., così come introdotti dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1, applicabili alla specie, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata il 4 dicembre 2009, il termine prescrizionale per tale delitto non poteva essere superiore ad anni sei di reclusione più un quarto (cfr. art. 161, comma 2) e, pertanto, pari a complessivi anni 7 e mesi 6 di reclusione. Non essendo intervenuti periodi di sospensione dei termini prescrizionali nel corso dei giudizi di merito, il reato era pertanto da ritenere prescritto ancor prima della pronuncia della sentenza emessa in grado di appello (18 febbraio 2011), si che, con riferimento ad esso, va pronunciata declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione, essendo il ricorso proposto nella presente sede fondato su motivi non qualificabili come inammissibili.

4. Consegue da quanto sopra l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, essendo il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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