Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-10-2011) 29-11-2011, n. 44123 Falsità in scrittura privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza, per quanto ancora d’interesse, fu confermato il giudizio di penale responsabilità di N.S. in ordine al reato di cui all’art. 494 c.p. per avere, secondo l’accusa, inviato alla procura della Repubblica di Massa un telegramma a provenienza e firma apparenti del padre N. L., citato come teste in un procedimento penale a carico di esso imputato, con il quale si chiedeva il differimento ad altra udienza a cagione di impegni di lavoro;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denunciando erronea applicazione dell’art. 494 c.p. sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che la condotta posta in essere da esso imputato sarebbe stata da inquadrare soltanto nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 485 c.p., con conseguente improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela.

Motivi della decisione

– che il ricorso appare meritevole di accoglimento, atteso che, in effetti, all’imputato risulta attribuita un’unica condotta, consistita nella sottoscrizione con il falso nome del padre N. L. di un modulo utilizzato per l’invio del telegramma diretto alla procura della Repubblica di Massa, di tal che ci si trova in presenza di un mero falso in scrittura privata, non punibile per difetto di querela, senza che, in contrario, possa valere il richiamo operato nell’impugnata sentenza al precedente costituito da Cass. 5, 8 novembre – 14 dicembre 2007 n. 46674, Adinolfi, RV 238504, la quale ha ritenuto integrato il reato di sostituzione di persona in un caso in cui l’agente aveva utilizzato un "account" di posta elettronica attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, dal momento che una tale condotta non comporta, a differenza di quella posta in essere nel caso in esame, la materiale realizzazione di una scrittura falsa; nè potrebbe, altresì, valere l’altro precedente, costituito da Cass. 5, 27 gennaio – 27 aprile 1998 n. 4981, Lancia, RV 210600, la quale, pur confermando il carattere sussidiario del reato di cui all’art. 494 c.p., aveva tuttavia "ritenuto la sussistenza in concorso dei delitti di falso materiale e sostituzione di persona nella condotta di un soggetto che, contraffatto un documento di identità’, se ne era servito per trarre i terzi in errore sulla sua identità"; e ciò in quanto la contraffazione di un documento d’identità costituisce reato anche in assenza di una sua utilizzazione, per cui, verificandosi anche quest’ultima, si è in presenza di una nuova e diversa condotta autonomamente sanzionabile, mentre lo stesso non può dirsi quando venga utilizzata una scrittura privata falsa, essendo l’utilizzazione un elemento costitutivo del reato di falso in scrittura privata;

– che, pertanto, potendosi nella specie configurare soltanto il reato di cui all’art. 485 c.p., per il quale non risulta prodotta querela, non può che darsi luogo ad annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza perchè il fatto, come sopra qualificato, non è perseguibile per difetto di querela.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè, qualificato il fatto come falso in scrittura privata, l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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