Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. C.E. ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione in data 15 settembre 2011 emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze nel procedimento relativo alle indagini avviate nei confronti di M.A. M.L. e M.A.A..
1.1. Il ricorrente, facendo valere la propria qualità di persona offesa dal reato, deduce la violazione dell’art. 408 c.p.p., per essere stata omessa la notifica nei suoi confronti della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, sebbene egli ne avesse fatto richiesta nella querela; lamenta, pertanto, di essere stato leso nel suo diritto di proporre opposizione ex art. 410 c.p.p..
1.2. Ad illustrazione della censura, segnala il C. che il pubblico ministero ha effettuato un tentativo di notifica al proprio indirizzo di (OMISSIS), località (OMISSIS); ma l’atto non è andato a buon fine, essendo risultato il trasferimento del destinatario a (OMISSIS). A seguito di ciò l’avviso è stato notificato mediante deposito in cancelleria, sul presupposto di una pretesa irreperibilità della persona offesa: irreperibilità insussistente e illegittimamente ritenuta, essendo mancate le ricerche e gli adempimenti di cui agli artt. 154 e 157 c.p.p..
Motivi della decisione
1. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
2. Diversamente da quanto previsto per l’imputato (art. 159 c.p.p.), per la notifica di atti alla persona offesa dal reato non è richiesta alcuna particolare procedura di accertamento e formale declaratoria dell’irreperibilità. Non può dunque il ricorrente, stante la sua qualità di persona offesa, dolersi della mancata effettuazione di ricerche finalizzate al proprio rintraccio, tale adempimento non essendo previsto dalle disposizioni contenute nell’art. 157 c.p.p., commi 1, 2, 3, 4 e 8, applicabili al caso di specie in virtù del rinvio fattovi dall’art. 154 c.p.p..
3. L’esito negativo del tentativo di notifica effettuato presso la residenza dichiarata dal C. nell’atto di querela ha pienamente legittimato – non essendo noto il nuovo indirizzo, per essere mancata la relativa comunicazione all’ufficio da parte dell’interessato – il ricorso allo strumento del deposito dell’atto in cancelleria, previsto per l’appunto dal citato art. 154 c.p.p., comma 1, per il caso in cui siano ignoti i luoghi in cui eseguire la notifica alla persona offesa dal reato.
4. Alla stregua di quanto fin qui osservato, l’avviso destinato a far conoscere alla persona offesa la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero deve ritenersi ritualmente notificato nella forma adottata, con la conseguenza che la mancata opposizione ha legittimato l’emissione del provvedimento di archiviazione con decreto.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013
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