Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 11-02-2013, n. 6561

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 26 novembre 2011, il G.I.P. del Tribunale di Firenze ha mandato assolto E.F.K. dal reato di cui all’art. 651 c.p. (rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale), commesso in (OMISSIS) con la formula "perchè il fatto non sussiste" .

2.Il G.I.P., al quale il P.M. aveva chiesto l’emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell’imputato anzidetto, ha ritenuto che l’intervento della polizia municipale presso l’esercizio pubblico del medesimo fosse consistito in una sostanziale perquisizione effettuata in carenza dei presupposti di legge; che la polizia municipale non aveva alcun titolo per procedere all’identificazione dell’imputato, si che l’iniziativa degli operanti era da ritenere arbitraria; che, comunque, l’imputato era stato alla fine identificato.

3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il P.M. del Tribunale di Firenze, deducendo violazione di legge e motivazione carente, in quanto il G.I.P., investito della richiesta di emissione di decreto penale, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento e non di assoluzione; inoltre il reato ascritto all’imputato si perfezionava col solo rifiuto di fornire al p.u.

informazioni in ordine alla propria identità personale, si che era irrilevante che, in seguito, dette generalità fossero state fornite;

la polizia municipale ben poteva poi accedere nei pubblici esercizi, senza che il suo operato dovesse necessariamente qualificarsi come perquisizione; il che comunque non avrebbe avuto efficacia esimente in ordine alla sussistenza del reato ascritto all’imputato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto dal P.M. di Firenze è fondato.

2.Va premesso che correttamente il medesimo ha impugnato con ricorso per cassazione e non con l’appello la sentenza impugnata, peraltro erroneamente qualificata dal G.I.P. di Firenze come sentenza di assoluzione, trattandosi invece di sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., come desumesi dall’art. 459 c.p.p., comma 3 (cfr. Cass. SS.UU. n. 43055 del 30/9/2010, Dalla Serra, Rv.

248378).

3.Sussiste poi la lamentata illogicità della motivazione, non avendo il G.I.P. di Firenze indicato con chiarezza perchè non potesse configurarsi a carico di E.F.K. il reato di cui all’art. 651 c.p. (rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale).

La presenza della polizia municipale nel negozio gestito dall’imputato non poteva ritenersi illegale in sè; l’obbligo di fornire le proprie generalità ai p.u. sussisteva poi anche qualora l’imputato fosse stato estraneo ai non meglio specificati fatti, ai quali il G.I.P. ha confusamente fatto riferimento.

E’ infine noto che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, il reato di rifiuto di fornire le proprie generalità, di cui all’art. 651 c.p., si perfeziona col semplice diniego di fornire le richieste indicazioni sulla propria identità personale, a nulla rilevando, ai fini della sussistenza dell’illecito, che dette indicazioni vengano fornite in un momento successivo (cfr., in termini, Cass. Sez. 6 n. 41716 del 6/11/2006, Colombo ed altri, Rv.

235296).

4.Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, con restituzione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Firenze, per quanto di sua competenza.

Invero, ai sensi dell’art. 459 c.p.p., comma 3 qualora il G.I.P. anzidetto ritenga, sulla base delle suesposte considerazioni, di non poter emettere il decreto penale di condanna a carico di E.F. K., dovrà restituire gli atti al P.M..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Firenze per il corso ulteriore.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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