Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 13 settembre 2012 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha rimesso a questa Corte la soluzione del conflitto di competenza insorto con il Magistrato di sorveglianza di Milano circa l’autorità giudiziaria tenuta a pronunciarsi sull’istanza proposta da B.G., intesa ad ottenere la rateizzazione della pena pecuniaria, cui era stato condannato con decreto penale di condanna divenuto definitivo il 29 giugno 2012 e quindi dopo la richiesta di rateizzazione, formulata il 12 giugno 2012.
2. Secondo il Magistrato di sorveglianza di Milano la competenza a decidere sull’istanza anzidetta spettava al G.I.P. di Milano, trattandosi di istanza proposta prima che il decreto penale di condanna, cui era riferita la pena pecuniaria da rateizzare, fosse divenuto definitivo.
3. Secondo il G.I.P. remittente invece la competenza a decidere sull’anzidetta istanza di rateizzazione apparteneva al Magistrato di sorveglianza di Milano, stante il chiaro disposto dell’art. 660 cod. proc. pen., commi 3 e 4, alla stregua dei quali era il Magistrato di sorveglianza a doversi pronunciare sulla rateizzazione della pena pecuniaria, qualora detta rateizzazione non fosse stata disposta con la sentenza di condanna.
Motivi della decisione
1. La questione sollevata dal G.I.P. del Tribunale di Milano integra un conflitto negativo di competenza, da risolversi da questa Corte ai sensi degli artt. 28 e segg. cod. proc. pen., essendosi verificata una stasi insuperabile nella trattazione dell’istanza proposta da B.G., intesa ad ottenere la rateizzazione della pena pecuniaria, cui era stato condannato con decreto penale del G.I.P. di Milano del 16 febbraio 2012, essendosi dichiarati funzionalmente incompetenti a trattare detta istanza sia l’organo giudiziario remittente, sia il Magistrato di sorveglianza di Milano.
2. Ritiene il Collegio che il conflitto anzidetto vada risolto nel senso di ritenere competente a trattare l’istanza di rateizzazione della pena pecuniaria proposta da B.G. il Magistrato di sorveglianza di Milano.
3. La giurisprudenza di questa Corte è invero concorde nel ritenere che l’art. 660 cod. proc. pen., dettato in tema di esecuzione delle pene pecuniarie, attribuisce senza incertezze ed in modo univoco al Magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sia l’eventuale conversione della pena pecunia ria, in caso di accertata permanente impossibilità di adempiere del condannato, sia l’eventuale differimento nel pagamento della stessa, ovvero la sua rateizzazione, in caso di semplice sua situazione transitoria di insolvenza (cfr.
Cass. Sez. 1 n. 22780 del 12/5/2009, Fresi, Rv. 243955).
4. Nè può ritenersi, come sostenuto dal Magistrato di sorveglianza di Milano, che la competenza funzionale anzidetta possa essere in qualche modo derogata dalla circostanza che l’istanza di rateizzazione sia intervenuta prima che il decreto penale di condanna sia divenuto definitivo per mancanza di opposizione, essendo nel frattempo certamente intervenuta detta definitività.
5. Il conflitto negativo di competenza sollevato dal G.I.P. del Tribunale di Milano va pertanto risolto nel senso di ritenere il Magistrato di sorveglianza di Milano competente a trattare l’istanza di rateizzazione proposta da B.G.; ed è pertanto al Magistrato di sorveglianza di Milano che gli atti vanno trasmessi per il prosieguo.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013
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