Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2012, n. 11684 Commercianti

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Svolgimento del processo

F. e V.M. esponevano al Tribunale di Pavia di essere soci e, rispettivamente, presidente e consigliere di amministrazione della s.r.l. XXXX, svolgente attività di intermediazione di prodotti agricoli (da inquadrarsi nel settore commercio). Di aver versato doppia contribuzione sia alla gestione Commercianti, quali soci della predetta società, che alla gestione sperata autonomi, per l’attività autonoma di presidente e consigliere di amministrazione della stessa, ex lege n. 335 del 1995.
Di aver richiesto la cancellazione dalla gestione Commercianti. Che la richiesta veniva respinta, sicchè l’INPS emetteva e notificava loro le cartelle esattoriali, in ricorso puntualmente indicate, per i relativi contributi, che venivano opposte dai ricorrenti.
L’opposizione veniva respinta dal Tribunale sulla base dell’accertata natura prevalente dell’attività commerciale. Tale sentenza veniva confermata dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 7 febbraio 2006.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i V., affidato a due motivi.
Resiste l’I.N.P.S. con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere erroneamente interpretato la L. n. 626 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, e della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Lamentano che in base alle norme invocate essi dovevano essere iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera in modo prevalente, che era poi onere dell’I.N.P.S. di accertare e dimostrare.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in ordine alla valutazione delle prove, oltre alla violazione degli artt. 2735 e 2733 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Lamentano i ricorrenti che la Corte di merito ritenne erroneamente che nella specie l’attività prevalente era quella commerciale, basandosi sul valore confesso rio che avrebbe avuto la domanda di iscrizione presso la gestione commercianti quali soci.
Deducono che tale domanda non poteva avere alcun valore confessorio, ma al più quello posseduto dalla confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, liberamente valutabile dal giudice, mentre non era emersa alcuna prova circa il carattere prevalente di tale attività rispetto a quella svolta quali presidente e consigliere di amministrazione della società.
3. I motivi, che per la loro stretta connessione possono congiuntamente esaminarsi, risultano infondati.
Deve invero considerarsi che il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito in L. n. 122 del 2010, ha stabilito che "la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale (separata) di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26".
Tale disposizione è stata ritenuta effettivamente interpretativa e dunque retroattiva da questa Corte a sezioni unite (sentt. 8 agosto 2011 nn. 17074 e 17076), e non lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost., nonchè conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2012.
In altri termini, in caso di svolgimento di una pluralità di attività di lavoro autonomo, si determina automaticamente l’obbligo di iscrizione presso ognuna delle gestioni previdenziali di competenza, avendo la norma di interpretazione autentica dato una lettura della disposizione tale da escludere, in questi casi, la regola dell’obbligo di iscrizione "solo" presso la gestione ove si svolge l’attività prevalente. Ne consegue che la regola per cui ci si deve iscrivere presso l’unica gestione ove si svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla gestione I.N.P.S. dei lavoratori autonomi, ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti (ad es. i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione etc). Per le altre ipotesi di cumulo, come nella specie, permane l’obbligo di iscrizione presso ciascuna delle gestioni previdenziali di competenza (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 3839 del 2012).
La citata sentenza n. 17074 del 2011 ha infatti chiarito che: "In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma (nella specie amministratore di società) per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208".
Nella specie la doppia contribuzione è dunque legittima, restando irrilevante quale delle due attività, di lavoro autonomo quali presidente e consigliere di amministrazione di società, e di commerciante, quali soci di impresa commerciale, sia prevalente.
Il ricorso deve essere dunque rigettato. I recenti interventi, legislativo e giurisprudenziali, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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