LEGGE 12 luglio 2011, n. 133 Modifica all’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attivita’ libero-professionale iscritti in albi ed elenchi.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 184 del 9-8-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, e’ sostituito dal seguente:
« 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono
delle attivita’ professionali degli iscritti e’ fissato mediante
delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai
Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato
lordo ed e’ riscosso direttamente dall’iscritto medesimo all’atto del
pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.
La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non puo’
essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del
fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici
degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto
legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo e’
riconosciuta la facolta’ di destinare parte del contributo
integrativo all’incremento dei montanti individuali, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l’equilibrio
economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti
medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le
procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi
statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica
della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione
dello stesso, sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri
vigilanti, che valutano la sostenibilita’ della gestione complessiva
e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 12 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1524):
Disegno di legge presentato dall’on. Antonio Lo Presti il 23
luglio 2008.
Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 17 novembre 2008 con pareri delle commissioni I,
II, V, VI, VIII, X, XII e XIII.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 21 e 30
luglio 2009, il 23 settembre 2009, il 26 novembre 2009, il 3 dicembre
2009, il 27 gennaio 2010 e il 17 marzo 2010.
Esaminato in aula il 3 maggio 2010 ed approvato l’11 maggio 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2177):
Assegnato alla 11ª commissione (lavoro e previdenza sociale) in
sede referente, il 19 maggio 2010 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª, 5ª, 6ª, 9ª, 12ª.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 4 novembre
2010, il 18, 19 e 25 gennaio 2011, il 2 e 16 febbraio 2011, il 9 e 22
marzo 2011.
Esaminato in aula il 29 marzo 2011 ed approvato con modificazioni
il 5 aprile 2011.
Camera dei deputati (atto n. 1524-B):
Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e privato), in
sede referente, il 27 aprile 2011, con pareri delle commissioni I,
II, V, VI, VIII, X, XII e XIII.
Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 3, 4, 25 e
31 maggio 2011.
Esaminato in aula il 14 giugno 2011 ed approvato il 15 giugno
2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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