DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21/6/11,n.134 Regolamento per la disciplina delle modalita’ di compimento del periodo di formazione all’estero per neo dirigenti di prima fascia,a norma dell’articolo 28-bis del decreto legislativo 30/3/11 n.165.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 184 del 9-8-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare
gli articoli 19, 28-bis e 32;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di
competitivita’ economica;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante
riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell’articolo 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69;
Sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 marzo 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze e degli affari esteri;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la formazione all’estero che
il dirigente, assunto a seguito del concorso bandito ai sensi
dell’articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e’ tenuto a svolgere anteriormente al conferimento
dell’incarico dirigenziale.
2. La formazione all’estero e’ disciplinata dal presente
regolamento come pratica tecnico-professionale finalizzata ad
accrescere la conoscenza comparata del settore pubblico e ad
acquisire metodologie organizzative e criteri di amministrazione e
governo delle risorse pubbliche idonei a migliorare gli standard
qualitativi e quantitativi dei servizi offerti dalle pubbliche
amministrazioni.
3. Non sono tenuti a compiere la formazione di cui al presente
regolamento i dirigenti che sono stati ammessi al concorso di cui
all’articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in quanto
appartenenti all’organico dell’Unione europea secondo i requisiti di
accesso indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri previsto dal comma 1 del citato articolo 28-bis, nonche’ i
dirigenti assunti in esito ai concorsi pubblici a tempo determinato
di cui al comma 2 del citato articolo 28-bis.

Art. 2 Obiettivi della formazione 1. La formazione all’estero si fonda sull’esperienza comparata e mira a: a) far acquisire ai dirigenti competenze e strumenti tipici delle scienze manageriali; b) fornire ai dirigenti gli strumenti e le tecniche proprie del processo decisionale riferiti prioritariamente alle aree di organizzazione e gestione degli uffici pubblici, agli indicatori di qualita’, alla gestione delle risorse umane, ai criteri di finanziamento e agli elementi di bilancio e controllo; c) incrementare il livello delle competenze dei dirigenti per assicurarne il miglior contributo alla performance generale dell’organizzazione statale; d) sviluppare la capacita’ di interagire con amministrazioni e organismi internazionali. 2. La formazione si svolge essenzialmente su metodologie funzionali alla razionale impostazione dei processi, in correlazione alla efficacia, efficienza, trasparenza ed economicita’ dell’azione amministrativa.

Art. 3 Programmazione della formazione all’estero 1. Le amministrazioni che bandiscono il concorso di cui all’articolo 28-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 curano la programmazione della formazione all’estero dei dirigenti nell’ambito del piano annuale della formazione di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in modo da assicurarne lo svolgimento nel periodo immediatamente successivo all’assunzione e precedente al conferimento dell’incarico dirigenziale. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, le esigenze formative dei dirigenti che saranno assunti in esito alle procedure, tenendo conto dei posti messi a concorso.

Art. 4

Individuazione delle amministrazioni estere
presso le quali effettuare la formazione

1. La formazione si svolge presso gli uffici amministrativi degli
Stati membri dell’Unione europea, degli Stati candidati all’adesione,
degli altri Stati con cui l’Italia intrattiene rapporti di
collaborazione, nonche’ degli organismi dell’Unione europea, delle
organizzazioni e degli enti internazionali cui l’Italia aderisce.
2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, nell’ambito
dei compiti previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo 1°
dicembre 2009, n. 178, e sentiti il Ministero degli affari esteri e
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, definisce accordi, convenzioni e ogni altra
forma di collaborazione con le amministrazioni estere per lo
svolgimento della formazione di cui al presente regolamento,
prevedendo forme di controllo sull’effettivo svolgimento del predetto
periodo di formazione.
3. Le amministrazioni che bandiscono il concorso, entro tre mesi
dalla data di pubblicazione del bando concordano con la Scuola
superiore della pubblica amministrazione l’utilizzo di accordi o
convenzioni di cui al comma 2 ovvero, in ragione di esigenze
formative specifiche, la stipula di apposite convenzioni con le
amministrazioni estere per disciplinare le modalita’ di svolgimento
della formazione.
4. Per la formazione all’estero dei dirigenti le amministrazioni,
d’intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
possono altresi’ avvalersi degli accordi di reciprocita’ stipulati ai
sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Le amministrazioni che hanno bandito il concorso individuano,
nell’ambito degli accordi e delle convenzioni di cui ai commi 3 e 4,
tenuto conto del numero e della tipologia dei posti banditi, le
amministrazioni estere presso cui far svolgere ai dirigenti assunti
l’attivita’ di formazione e ne danno apposita pubblicita’ sul proprio
sito istituzionale, prima dell’approvazione della graduatoria di
merito del concorso.
6. L’amministrazione estera di destinazione e’ scelta dal vincitore
al momento dell’assunzione tra quelle preventivamente individuate ai
sensi del presente articolo.

Art. 5

Modalita’ di compimento della formazione

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, d’intesa con
le amministrazioni che hanno bandito il concorso e con le
amministrazioni estere presso le quali la formazione deve essere
svolta, predispone apposito progetto formativo, tenuto conto della
tipologia e delle peculiarita’ dell’incarico che deve essere
conferito al dirigente. Nel progetto sono indicati gli obiettivi
formativi da conseguire durante il periodo di formazione ed i criteri
di valutazione del dirigente.
2. La formazione si svolge a tempo pieno per un periodo di sei
mesi, preferibilmente continuativi presso una o piu’ amministrazioni
estere secondo i contenuti del progetto formativo.
3. Il periodo di formazione puo’ essere rinviato o sospeso quando
ricorrono legittime cause di sospensione della prestazione
lavorativa. In ogni caso, la formazione deve essere completata entro
tre anni dalla conclusione del concorso.
4. La formazione si svolge mediante una attivita’ pratica di stage
e con la partecipazione del dirigente ad eventuali convegni e
seminari.
5. Il dirigente organizza la propria attivita’ e assicura la
presenza in servizio nel rispetto delle esigenze della struttura
presso la quale svolge la formazione.

Art. 6

Valutazione del livello di professionalita’

1. Al termine del periodo di formazione, l’amministrazione estera,
sentita l’amministrazione che ha bandito il concorso, effettua la
valutazione del livello di professionalita’ acquisito dal dirigente
in ragione dei contenuti del progetto formativo e dei criteri
individuati nello stesso progetto. In caso di formazione svolta
presso piu’ amministrazioni, ciascuna cura la valutazione per il
periodo di riferimento.
2. Ai sensi dell’articolo 28-bis, comma 7, la valutazione positiva
del dirigente equivale al superamento del periodo di prova necessario
per l’immissione definitiva nel ruolo dei dirigenti di I fascia di
cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per
coloro che non hanno gia’ superato il periodo di prova in qualita’ di
dirigente di II fascia nella stessa o in altre amministrazioni.

Art. 7

Trattamento economico spettante ed oneri finanziari
per il periodo di formazione all’estero

1. Anteriormente al conferimento dell’incarico e durante il periodo
di formazione all’estero, al dirigente sono corrisposti il
trattamento economico tabellare e la retribuzione di posizione parte
fissa previsti per i dirigenti di prima fascia, oltre al rimborso
delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo la normativa
vigente.
2. Le spese sostenute per l’espletamento del periodo di formazione
svolto presso le sedi estere sono a carico delle singole
amministrazioni nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. Ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del
2001, nel caso di accordi di reciprocita’, il trattamento economico
di cui al comma 1 puo’ essere posto direttamente a carico
dell’amministrazione di destinazione, in tutto o in parte, ovvero
essere rimborsato in tutto o in parte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 21 giugno 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 16, foglio n. 115

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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