Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 16-6-2000, la B.Invest conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la Seat Pagine Gialle s.p.a., esponendo che in data 30-11-1999 aveva stipulato con la convenuta un contratto avente ad oggetto la pubblicità, relativamente all’edizione 2000, dell’elenco telefonico nonché delle Pagine Gialle, dell’Hotel San Carlo di cui aveva la gestione.
L’attore esponeva che, nel dare esecuzione al contratto, la convenuta era incorsa in un grave errore, sbagliando l’indicazione del prefisso telefonico dell’albergo, errore che aveva ingenerato confusione nella clientela dell’albergo stesso, risultando inesistente il numero riportato in detti elenchi; inoltre, che, con comunicazione del 13-4-2000, aveva avvisato dell’errore la Seat, chiedendo un’immediata correzione ed il risarcimento dei danni; infine, faceva presente che la Seat, riconoscendo la propria responsabilità, aveva offerto la somma di L. 5.000.000 a titolo di risarcimento, non accettata da essa società istante (che pretendeva la condanna al pagamento della somma di L. 150.000.000).
Costituendosi, la Seat Pagine Gialle chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento della somma di L. 1.639.000 che affermava dovuta per la pubblicità commissionata; rilevava che il contratto aveva ad oggetto due inserzioni nell’elenco alfabetico di Cosenza e non sulle Pagine Gialle; esponeva che l’errore sul prefisso selettivo era già presente nel testo del contratto al momento della sottoscrizione da parte del legale rappresentante della B. Invest, che aveva assunto ogni responsabilità in merito al contenuto dell’inserzione; invocava quindi la clausola n. 4 delle condizioni generali, che, nell’ipotesi di errori ed omissioni, limitava il diritto risarcitorio dell’inserzionista alla ripetizione gratuita della pubblicità nella successiva edizione dell’elenco; affermava infine che il corrispettivo per quanto commissionato non era stato pagato.
Con sentenza del 18-12-2002, il Tribunale adito respingeva la domanda principale della B.Invest e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava la B.Invest al pagamento della somma di Euro 846,47.
A seguito dell’appello della B.Invest, costituitasi la Seat Pagine Gialle s.p.a., la Corte d’Appello di Torino, con la decisione in esame depositata in data 27-7-2006, rigettava il gravame, ritenendo tra l’altro, da un lato, previa correzione della motivazione della sentenza di primo grado, che la Seat aveva violato il principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. ma, dall’altro, che, in base alla clausola n. 4 del contratto in questione (efficace nella fattispecie in esame non potendosi ritenere la nullità della stessa, quale clausola vessatoria, per essere la disciplina degli artt. 1469 bis e ss. c.c. applicabile alle sole persone fisiche), non era dovuto alcun risarcimento.
Ricorre per cassazione la B.Invest s.r.l., con cinque motivi e relativi quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.; non ha svolto attività difensiva la Seat Pagine Gialle s.p.a..
Motivi della decisione
Con i primi due motivi di ricorso si deduce violazione degli artt. 1469 bis e ss. c.c. e degli artt. 1341 e 1342, 2° comma, c.c., in quanto, anche non ritenendo applicabile la disciplina in tema di clausole vessatorie, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto valutare l’inefficacia di detta clausola ai sensi di detti artt. 1341 e 1342 c.c..
Con il terzo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione e violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., non avendo il giudice d’appello considerato la proposta prodotta in atti con cui la Seat Pagine Gialle offriva comunque un risarcimento forfetario di L. 5.000.000.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 c.c., 116 c.p.c. e 24 Cost., e relativo difetto di motivazione, in ordine alla circostanza della erroneamente ritenuta approvazione specifica di detta clausola e alla non ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio in ordine ai danni subiti dall’odierna ricorrente.
Con il quinto motivo, infine, si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. riguardo all’omessa compensazione delle spese processuali.
Il ricorso merita accoglimento in relazione ai primi due motivi.
A parte la considerazione che errata, e quindi censurabile, è la decisione in esame là dove, dapprima, con motivazione tra l’altro contraddittoria, sostiene che la Seat Pagine Gialle “non ha correttamente adempiuto i suoi obblighi”, in violazione del dovere di correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., per poi affermare che “l’appellante B. Invest non ha neppure offerto la prova dei danni che assume di aver subito”, occorre rilevare che la Corte territoriale si è limitata genericamente ad affermare, senza ulteriori argomentazioni, che la Seat “ha sostenuto nel caso in esame che il cliente è un imprenditore, escluso come tale dalla tutela di cui agli artt. 1469 bis e seguenti c.c.” e che “questa osservazione appare senza dubbio corretta e pertanto la clausola in esame, specificamente approvata ai sensi dell’art. 1341 c.c., è da ritenere valida e efficace”.
È di tutta evidenza, quindi, sia che illogico ed errato dal punto di vista giuridico è il ragionamento della Corte territoriale che, anziché valutare l’esatto adempimento ex art. 1218 c.c. della Seat in ordine alla prestazione da essa dovuta, “adotta” come parametri normativi di riferimento gli artt. 1175 e 1375 c.c. in tema di buona fede in senso oggettivo (clausola generale in tema di disciplina dei rapporti privatistici), per poi concludere, senza alcun nesso giuridico, che i danni in questione non risultano provati, sia che del tutto superficiale e privo di adeguata motivazione è l’asserzione della non vessatorietà di detta clausola n. 4 del contratto.
In relazione a quest’ultimo profilo deve precisarsi che, se è vero che la disciplina di cui agli artt. 1469 e seguenti c.c. (oggi trasfusa nel Codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005), in tema di clausole vessatorie, attiene ai rapporti tra imprenditore (professionista) – consumatore e che la controversia in esame riguarda il rapporto contrattuale tra due società, è anche vero che la Corte di merito non ha compiutamente valutato la portata vessatoria di detta clausola in sé e la sua specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. (applicabile, come nel caso in esame a soggetti aventi pari forza contrattuale perché entrambi persone fisiche o enti), con specifico riferimento al 2° comma di detta norma.
Assorbiti sono il terzo e quarto motivo mentre inammissibile è il quinto motivo in ordine alla disposta compensazione delle spese processuali, rientrando la stessa nel potere discrezionale del giudice del merito.
Pertanto, in relazione ai motivi accolti, il giudice del rinvio dovrà verificare se la prestazione in questione a carico della Seat risulta esattamente adempiuta ai sensi dell’art. 1218 c.c. (non rilevando nel tema in esame la valutazione della clausola generale di correttezza) e se detta clausola n. 4 ha portata vessatoria ai sensi dell’art. 1341 c.c. e risulta validamente sottoscritta, dandone adeguata motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, e dichiara assorbiti il terzo e quarto motivo e inammissibile il quinto; cassa l’impugnata decisione in relazione a detti due motivi e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.
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