Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-07-2012, n. 12762

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.M.C. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti del Ministero della Giustizia avverso il decreto in data 11 marzo 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato detto Ministero al pagamento in suo favore della somma di Euro 5.000,00, pari ad Euro 1.000,00 per ogni anno di durata non ragionevole, a titolo di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio civile in materia di risarcimento danni, protrattosi in primo grado davanti al Tribunale di Benevento dal 7 maggio 1991 al 12 marzo 2001 e in secondo grado, dal 27 agosto 2005 e ancora pendente davanti alla Corte di appello di Napoli.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità della comparsa di costituzione depositata dagli eredi della M., in forza di procura speciale illegittimamente rilasciata a margine e autenticata dal difensore, anzichè di procura conferita in forza di atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis.

Con i due motivi di ricorso la M., denunciando vizio di motivazione con riferimento ai parametri interpretativi con i quali stabilire il lasso di tempo da addebitarsi alla parte ricorrente o all’apparato giudiziario e valutare il criterio della complessità della causa, censura la determinazione in cinque anni, da parte della corte di merito, del periodo di durata ragionevole del processo.

Il ricorso è inammissibile. Infatti la ricorrente non ha illustrato ex art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, i motivi di censura con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897).

La considerazione che precede conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo il Ministero intimato svolto difese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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