Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 7 luglio 1999 A. A. S. conveniva dinanzi al Tribunale di Modena E. So., conducente e proprietario dell’auto Fiat Uno, assicurata con la s.p.a. La Previdente, deducendo che il omissis, mentre alla guida della sua moto stava effettuando, in un’area di incrocio stradale regolata da semaforo proiettante luce verde, una manovra di svolta a sinistra, il S. non gli aveva concesso la precedenza, cagionando lo scontro con la sua moto, da cui gli erano derivate lesioni personali permanenti.
I convenuti, premesso che il 20 agosto 1993 lo S. aveva sporto querela nei confronti del So., che il 16 dicembre 1996 si era costituito parte civile nel processo penale nei confronti di E. So. citando, il 21 marzo 1997, la società assicuratrice quale responsabile civile, e che il 3 giugno 1997 lo S. aveva rimesso la querela, con salvezza di ulteriore azione civile, avendo ricevuto un acconto di lire 100 milioni, e perciò il 17 giugno 1997 era stata pronunciata sentenza di estinzione del procedimento penale, divenuta definitiva il 27 luglio 1997, eccepivano la prescrizione del diritto azionato, decorrente dalla data di remissione della querela, e nel merito la carenza di prova della domanda. Il So. avanzava domanda di mala gestio nei confronti della sua assicurazione.
Il Tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione poiché la remissione della querela era causa di estinzione del reato, sì che il termine biennale di prescrizione previsto dall’art. 2947, terzo comma, cod. civ. decorreva dalla relativa data e la notifica della citazione, avvenuta il 7 luglio 1997, era oltre il biennio.
Con sentenza del 9 dicembre 2004 la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione dello S. considerando che a norma dell’art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ., se il processo penale in cui il danneggiato si è costituito parte civile, si estingue, come nel caso di remissione della querela, rimane soltanto l’effetto interruttivo della prescrizione che ricomincia a decorrere dalla data del relativo atto.
Ricorre per cassazione A. A. S. cui resistono la Milano Assicurazioni ed E. So..
Motivi della decisione
Con un unico, articolato motivo, il ricorrente deduce: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2945 e 2947 del codice civile, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 c.p. e dell’art. 76 c.p.p. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.
A norma dell’art. 2945, secondo comma, cod. civ., la costituzione di parte civile nel processo penale ha effetto interruttivo permanente della prescrizione fino alla data di cessazione dell’interruzione, ossia fino alla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale, momento da cui riprende a decorrere il termine di prescrizione, e poiché la sentenza penale è divenuta irrevocabile il 27 luglio 1997, la citazione del 7 luglio 1999 è tempestiva, non essendo decorso il termine biennale; né su tale termine ha influenza alcuna la remissione della querela che è atto distinto dalla rinuncia al risarcimento del danno, mentre l’art. 76 c.p.p. disciplina il momento in cui cessano gli effetti della costituzione di parte civile, momento che non coincide con la remissione della querela, e dunque anche a voler ritenere applicabile l’art. 2945, terzo comma, cod. civ. alla revoca della costituzione della parte civile, tale norma non può però esser estesa anche alla remissione della querela, in contrasto con l’art. 152 c.p., non essendovi stata né estinzione del giudizio né revoca della costituzione di parte civile. Del resto, fino al passaggio in giudicato della sentenza penale, non è possibile trasferire l’azione civile in sede civile e quindi il termine riprende a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale che ha dichiarato estinto il processo penale e non dalla data in cui si è verificata l’estinzione del reato, perché soltanto con tale sentenza è dichiarata la carenza di potestas iudicandi del giudice penale sul reato agli effetti civili.
Il motivo è fondato.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente.
Art. 2945, secondo comma, cod. civ.: “Se l’interruzione della prescrizione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.”. Art. 2947, terzo comma, cod. civ.: “In ogni caso se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno, nei termini indicati dai primi due commi – che per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli è di due anni – si prescrive con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”. Art. 75, terzo comma, cod. proc. pen.: “Se l’azione civile è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione”. Art. 82, secondo comma, cod. proc. pen.: “La costituzione di parte civile si intende revocata se la parte civile… promuove l’azione dinanzi al giudice civile”, e il quarto comma: “la revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione civile”. Art. 152, primo e terzo comma, cod. pen.: “Nei delitti punibili a querela della persona offesa la remissione estingue il reato. La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per cui la legge disponga diversamente”. Artt. 129 e 531, primo comma, cod. proc. pen.: “In ogni stato e grado del processo il giudice il quale riconosce che il reato è estinto… lo dichiara d’ufficio con sentenza di non doversi procedere”.
Questa sentenza, a norma dell’ art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile, e perciò diviene irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione: artt. 648, secondo comma, prima parte, e 650 cod. proc. pen.
Pertanto, in caso di interruzione della prescrizione per costituzione di parte civile nel processo penale, ribadita (Cass. 4846/1991) l’inapplicabilità dell’art. 2945, terzo comma, cod. civ. – a norma del quale se il processo si estingue rimane fermo l’effetto interruttivo ed il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo – al caso in cui il reato si estingue per remissione della querela poiché la sentenza che lo dichiara non estingue il processo penale, ma determina la sopravvenuta carenza di potestas iudicandi del giudice penale, poiché tale effetto diviene irrevocabile soltanto scaduti i termini per l’impugnazione della predetta sentenza e rilevato che non la remissione della querela nella fattispecie avvenuta, come emerge dalla sentenza impugnata, con espressa salvezza dell’azione civile – ma il trasferimento dell’azione civile in sede civile – effettuato il 7 luglio 1997, e quindi prima della irrevocabilità della predetta sentenza penale, pacificamente verificatasi il 27 luglio 1997 – determina la revoca della costituzione di parte civile in sede penale e la estinzione del processo civile in sede penale poiché tuttavia a norma del succitato art. 75, terzo comma, cod. proc. civ., il processo civile rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale di proscioglimento, nella specie, per sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità, allorché lo S. ha convenuto nel giudizio civile il So. il termine di prescrizione non aveva ancora ripreso a decorrere (Cass. 9942/1998, 26387/2008).
Pertanto il ricorso è fondato e la sentenza impugnata, che ha violato tali principi, deve essere cassata, e la causa rinviata per l’esame del merito.
Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bologna, altra Sezione.
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