Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-07-2012, n. 12924 Cessione di alloggio popolare ed economico in proprietà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – C.F. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme il Consorzio tra Cooperative "Astra" a r.l. (di seguito Consorzio) e il Geom. M.A., titolare dell’omonima impresa, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni per vizi dell’immobile del quale assumeva di essere assegnatario, quale socio del Consorzio, a seguito di immissione in possesso da parte del Consorzio.

Si costituiva il Consorzio deducendo che unico responsabile dei pretesi danni doveva ritenersi l’impresa Minieri. Questi si costituiva deducendo l’inesistenza di vizi, la responsabilità esclusiva del Consorzio e chiedeva in riconvenzionale il pagamento di lavori extra-contratto.

La causa veniva riunita ad altra pendente tra il M. e il Consorzio, portante numero 585/1985, che peraltro era transatta.

Con sentenza dep. il 9/7/2002, in accoglimento delle domande spiegate dal C., il Tribunale condannava: i convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore del C.; il Consorzio a manlevare il M. delle somme al cui pagamento era tenuto per effetto della sentenza; condannava il C. al pagamento a favore del M. dei lavori extra da egli effettuati.

Con sentenza dep. il 7 marzo 2005 la Corte di appello di Catanzaro, pronunciando sull’appello principale del Consorzio e su quello incidentale del M., dichiarava la nullità della sentenza e rigettava la domanda proposta dall’attore, che condannava al pagamento delle somme dovute a favore del M. per lavori extracontratto liquidate in 2.691,95, oltre accessori.

Dopo avere dichiarato la nullità della sentenza di primo grado che era stata riservata in decisione nonostante l’avvenuto decesso del procuratore costituito del Consorzio, riteneva la carenza di legittimazione attiva dell’attore, il quale era risultato mero assegnatario provvisorio e non proprietario dell’alloggio per cui, essendo titolare di un diritto personale di godimento, non avrebbe potuto fare valere pretese che, essendo concernenti vizi o difetti dell’immobile, incidevano sul patrimonio del proprietario dell’immobile ovvero del Consorzio. Peraltro, il riferimento al R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 229 non era applicabile nella specie, posto che non risultava che il Consorzio e le cooperative consorziate avessero beneficiato di un contributo statale; nè lo scioglimento anticipato della cooperativa poteva significare l’automatica attribuzione degli alloggi non assegnati, posto che proprio la fase di liquidazione ha lo scopo di definire i rapporti pendenti con i terzi e con i soci. Gli altri motivi erano dichiarati assorbiti.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il C. sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso il Consorzio.
Motivi della decisione

1.1. – Il primo motivo, lamentando falsa e erronea applicazione di legge, erronea valutazione dei fatti(artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 229, art. 12 preleggi, comma 2, art. 2539 cod. civ.), deduce che l’eccezione di carenza di legittimazione attiva era stata sollevata in via generica con la comparsa di costituzione di primo grado e, poi, non era stata riproposta per cui doveva considerarsi abbandonata. In ogni caso, l’assegnazione doveva considerarsi definitiva, dovendo al riguardo necessariamente trovare applicazione il R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 229 che prevede il trasferimento della proprietà con la stipulazione del mutuo individuale, nella specie concluso, dal momento che altrimenti nel caso di fuoruscita del socio questi sarebbe tenuto a pagare il mutuo, stipulato a suo nome, senza avere alcun diritto sull’immobile.

La definitiva assegnazione degli alloggi ai rispettivi soci era risultata dalle dichiarazioni del Presidente della Cooperativa di cui al verbale di assemblea del Consorzio del 13-12-1996.

Del tutto erroneamente, i Giudici avevano ritenuto che l’assegnazione degli alloggi è riservata alla fase della liquidazione, quando essa costituisce l’oggetto e lo scopo sociale.

1.2. – Il motivo va disatteso.

In primo luogo va rilevato che – a prescindere dal rilevare che la semplice mancata riproposizione di un eccezione non può fare ritenere per ciò solo che la stessa sia stata rinunciata, occorrendo verificare la reale intenzione della parte, quale emerge dal suo complessivo comportamento processuale – la verifica della "legitimatio ad causam", in quanto si ricollega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, deve essere compiuta anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione), atteso che mira ad accertare la regolarità del contraddittorio e prevenire una sentenza "inutiliter data" (S.U. 1912/2012).

Ciò posto, la disciplina speciale prevista dal R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 riguarda le cooperative che abbiano ottenuto il contributo statale per la costruzione degli alloggi, prevedendo rigidi controlli sia nella fase organizzativa della società sia in quelle di realizzazione degli alloggi e di acquisizione definiva a favore dei soci: l’acquisto della proprietà dell’alloggio sociale da parte del socio di cooperativa edilizia fruente del contributo erariale non si verifica per effetto di un contratto, bensì in virtù ed al termine di un complesso procedimento, plurifasico, che, improntato al perseguimento di finalità pubblicistiche ed inidoneo ad essere modellato secondo schemi civilistici, importa che i diritti e gli obblighi delle parti non derivino dal contratto ma, direttamente, dalla legge (Cass. 5118/2004): ai sensi dell’art. 229 del decreto, la proprietà si trasferisce con la stipulazione del mutuo individuale.

Tale normativa non trova applicazione per le società cooperative senza contributo statale le quali sono disciplinate dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali di carattere generale, a meno che quelle disposizioni non siano espressamente richiamate nello atto costitutivo e nello statuto della società. Pertanto, nelle cooperative senza contributo statale il trasferimento della proprietà avviene per effetto delle conclusione di atti di autonomia privata ovvero in virtù di un contratto sinallagmatico di scambio assimilabile alla compravendita.

Nel caso in cui non sia avvenuto il trasferimento della proprietà, lo scioglimento del rapporto sociale comporterà il diritto alla restituzione delle somme versate per il conseguimento dei beni e che graveranno sul socio subentrante a quello escluso (Cass. 9393/2004).

Le dichiarazioni del Presidente della Cooperativa appaiono del tutto irrilevanti, posto che l’avvenuto trasferimento della proprietà poteva e doveva accertarsi in base all’atto traslativo del diritto, tenuto conto per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l’oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori (Cass. 26174/2009; 501542/1997).

Prive di valore decisorio, perchè formulate ad abundantiam, sono le considerazioni ulteriori formulate nella sentenza impugnata.

Il ricorrente formula quindi le seguenti doglianze:

a) QUESTIONI RIGETTATE IMPLICITAMENTE PERCHE’ RITENUTE ININFLUENTI, deduce che su tutte le altre questioni di causa la Corte di Appello non si era pronunciata, ritenendole non più rilevanti e, pertanto, andavano riproposte;

b) LEGITTIMAZIONE PASSIVA:la legittimazione passiva del Consorzio e del M. non assume alcun rilievo, perchè mai era stata contestata od eccepita da controparte e comunque dimostrata dalla transazione intervenuta.

c) DANNI, osserva che la presenza di lesioni alla posizione giuridica del C. era indubbia, essendo confermata sia dalla transazione intercorsa con il M., sia dalla CTU espletata nel giudizio di primo grado; di tali danni dovevano rispondere sia il M. che il Consorzio.

d) LAVORI EXTRA M., – erronea valutazione dei fatti "Erra, altresì il Giudice nel riconoscere al M. l’intero ammontare dei lavori extra eseguiti".

3.1. I motivi sono inammissibili, perchè: 1) fanno riferimento a doglianze che la Corte non ha esaminato in quanto ritenute correttamente assorbite (sopra sub a, b, c); 2) non formulano specifiche critiche a quella che è stata la statuizione impugnata (sub d).

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.400,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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