Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Z.P. chiedeva al Tribunale del lavoro di Napoli nei confronti dell’Azienda napoletana M. e S.spa il riconoscimento del suo diritto all’inquadramento superiore nel il livello del CCNL di cui all’Accordo 13.5.1997 con la qualifica di Capo servizio – Capo tecnico responsabile a decorrere dal 14.7.1999, con condanna dell’Azienda convenuta a pagamento delle differenze dovute. Il Tribunale con sentenza del 15.3.2005 accoglieva la domanda.
Sull’appello dell’Azienda napoletana la Corte di appello di Napoli con sentenza dell’8.10.2009 lo accoglieva rigettando la domanda. La Corte territoriale rilevava l’applicabilità del R.D. n. 148 del 1931, art. 18 e che il ricorrente in primo grado non aveva dimostrato la ricorrenza delle condizioni poste dalla detta norma per il riconoscimento del vantato diritto all’inquadramento superiore e cioè un ordine scritto del Direttore o di altro soggetto da questi delegato e che le mansioni si riferissero ad un posto previsto in ptanta stabile e vagante. Era stata prodotta solo un’abilitazione alio svolgimento delle mansioni rivendicate, ma non era stata provata la vacanza del posto. Le differenze retributive non erano state richieste indipendentemente dal riconoscimento del superiore inquadramento non spettante per quanto prima ricordato.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre lo Z. con due motivi;
resiste l’Azienda napoletana intimata con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in quanto il R.D. 9 gennaio 1931, n. 148, art. 18, all. a) sarebbe stato abolito dal D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2, comma 1 convertito in L. n. 9 del 2009.
Il motivo appare infondate in quanto, a stare allo stesso motivo, la pretesa abrogazione opererebbe solo dal 16.12.2C09 e quindi non potrebbe di certo legittimare la fondatezza di una domanda introdotta il 6.7.2000.
Con il secondo motivo si deduce comunque la violazione o falsa applicazione del R.D. 8 gennaio 1931, art. 1 e art. 18, all. A. Il ricorrente aveva prodotto un verbale di abilitazione allo svolgimento di mansioni di capo-servizio dal quale si evinceva che lo stesso aveva superato le prove ed era stato giudicato idoneo a svolgere le mansioni rivendicate di capo-servizio. Era evidente quindi la vacanza del posto in organico e non era necessario un ordine scritto in quanto vi era stato il superamento della prova selettiva.
Anche tale motivo appare infondato. Il ricorrente non ha prodotto il citato verbale nè ha indicato in quale incarto processuale lo stesso sia rinvenibile contravvenendo così al chiaro disposto di cui all’art. 369 c.p.c., comma 4 e non ne ha neppure riprodotto il contenuto contravvenendo al "principio di autosufficienza" del ricorso in cassazione; la Corte territoriale ha già valutato il documento osservando ed ha osservato che si tratta di un verbale di mera abilitazione alle mansioni di Capo-servizio, elemento questo – in difetto di ulteriori allegazioni e produzioni documentali – che non può comprovare nè che corrisponda ad un posto vacante in pianta organica, nè tantomeno che sia intervenuto un ordine scritto del Direttore o di altro soggetto autorizzato allo svolgimento delle mansioni in parola. La motivazione sul punto appare congrua e logicamente coerente non essendo emersa la prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del vantato diritto ad una qualifica superiore, apparendo per quanto prima detto il documento prodotto del tutto inidoneo.
Si deve quindi rigettare il ricorso. Le spese di lite – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombemza.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 40,00 per esborsi, nonchè in Euro 2.000,00 per onorari ai avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012
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