Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
G.L., B.R. e G.F., con atto di citazione del 27 maggio 2004 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Trento S.G., Fr.Pa. in S., B.P., A.L. e F.P. esponendo: a) che in data 27 ottobre 1997, con contratto preliminare di compravendita la dott.ssa Be. prometteva in vendita ai sigg. B. e G.F., i quali si riservavano di acquistare per sè o per persona o società da nominare, l’intero compendio immobiliare ereditato dal defunto padre Be.
F., costituito da diversi appartamenti per il prezzo complessivo di L. 900.000.000. Il prezzo della cessione veniva versato in parte alla stipula del preliminare e il resto in due successive soluzioni in data 2.12.1997 e il 31.12.1997. b) che la dott.ssa Be.
per il tramite della rappresentante dott.ssa A. e con la cooperazione del notaio F.P. si era resa inadempiente rispetto al contratto preliminare, avendo successivamente venduto con contratto del 24 febbraio 1999, uno degli immobili compresi nel contratto preliminare identificato come p.m. 7 della palazzina edificio 1859/1 CC. Tione ed il relativo garage identificato come p.m. 6 della palazzina ed. 1863 ai convenuti S.G. e Fr.Pa. in S., al prezzo di L. 150.000.000.
Gli attori chiedevano, pertanto: a) che venisse dichiarato l’inadempimento di Be.Pa. e, conseguentemente venisse condannata al risarcimento del danno, a favore solidale degli attori che veniva quantificato in Euro 129.11,22; b) che venisse accertata la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e/o contrattuale anche per concorso nell’inadempimento altrui dei convenuti S., Fr., A., F., in relazione ai loro comportamenti e che gli stessi venissero condannati in solido fra loro e in solido con la Be. al risarcimento del danno pari al valore dell’appartamento venduto ovvero Euro 129,114,22. In via subordinata, gli stessi attori chiedevano che venisse condannata la Be. in forza degli accordi preliminari intercorsi tra G., S. e Fr. a titolo contrattuale o extracontrattuale ex art. 2041 c.c. al pagamento in favore degli attori dell’importo pari quantomeno al prezzo dichiarato indicato nel rogito de quo di L. 150.000.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituivano in giudizio G.S. e Fr.Pa., eccependo che 1 il trasferimento a loro favore dell’appartamento p.m. 7 con il relativo garage p.m. 6, operato con contratto di compravendita del 4 febbraio 1999, era in realtà avvenuto, con il pieno e incondizionato assenso del signor G.B. (deceduto nel (OMISSIS)) e il signor S.V. (padre del i signor G., deceduto nel (OMISSIS)). I coniugi S. sostenevano, altresì, che esisteva un accordo tra B. G. e S.V., entrambi deceduti alla data del giudizio in virtù del quale i due avrebbero deciso di operare insieme l’acquisto in blocco dei beni ereditati dalla Be..
Per il suddetto scopo avrebbero costituito una società immobiliare la V. snc. insieme a G.F. e ad M. A.. Il trasferimento immobiliare in oggetto costituiva il compenso dell’apporto arrecato dal signor S.V. al perfezionamento dell’intera operazione immobiliare e, pertanto, nulla avevano versato, nè avrebbero dovuto versare per l’acquisto dell’immobile in questione. Si costituivano, altresì, tutti gli altri convenuti. In particolare, il notaio F. evidenziava la pretestuosità del proprio coinvolgimento in causa al solo fine d’impedire che, sentito in qualità di testimone, potesse confermare che il nominativo dei coniugi S. gli era stato fornito proprio dall’attore G.F..
Il Tribunale di Trento con sentenza n. 3 del 2008 riteneva che il preliminare del 27 ottobre 1997 non poteva considerarsi un contratto per persona da nominare, che i coniugi S. non potevano acquistare l’immobile senza il pagamento del prezzo; b) che l’unica legittimata ad agire nei confronti dei S. per la restituzione del prezzo della vendita era la società V. snc. Pertanto:
condannava S.G. e Fr.Pa. a corrispondere a G.L. B.R. e G.F. quali eredi di G.B. la somma di Euro 19357,24, (pari ad un quarto del prezzo di vendita), condannava S.G. e F. P. a corrispondere a G.F. la somma di Euro 19.357,22, rigettava le domande attoree svolte nei confronti di Be.Pa. A.L. e F.P..
Avverso questa sentenza interponevano appello davanti alla Corte di Appello di Trento i coniugi S. per diversi motivi e assumendo la presunta violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c..
Si costituivano G.F., in proprio e quale erede di G.B., G.L. e B.R. e B.R. in qualità di erede di G.B., i quali proponevano appello incidentale. F.P. evidenziando la sua accertata estraneità alla vicenda. A.L., contestando il contenuto dell’appello incidentale.
La Corte di Appello di Trento con sentenza n. 51 del 2010 accoglieva l’appello e rigettava domanda proposta dai sigg. G. e B.. confermava il capo 3 della sentenza di primo grado, condannava gli appellanti incidentali al pagamento delle spese di lite. A sostegno di questa decisione la Corte trentina osservava: a) Il Tribunale aveva pronunciato extra petita perchè aveva considerati gli originari attori quali soci della società V. quando le loro domande erano fondate semplicemente sull’inadempimento del contratto preliminare del 27 ottobre 1997. b) il contratto preliminare rientrava ne tipo legale del contratto per persona da nominare, tuttavia la Corte di merito non accoglieva le conclusioni che parte attrice intendeva trarre da questa premessa, c) riteneva la Corte trentina, che nonostante la mancanza dell’indicazione scritta del terzo acquirente da parte dei coniugi S. portava a concludere per la sussistenza di un inadempimento della Be., tuttavia lo stesso non risultava colpevole ai sensi dell’art. 1218 c.c., perchè posto in ossequio ad una prassi conforme consolidata tra le parti.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da G. F., in proprio e quale erede di G.B., G. L. e B.R., eredi di G.B. con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.
Il Dr. F.P., G.S. e Fr.Pa.
S., hanno resistito con separati controricorsi. S.G. e Fr.Pa. S. hanno formulato ricorso incidentale condizionato per quattro motivi e ulteriore ricorso incidentale condizionato per un motivo.
Motivi della decisione
A.= Ricorso principale.
1.= Con il primo motivo, G.F., G.L. e B.R., denunciano un error in procedendo per omessa pronuncia sulla domanda di invalidità del contratto di compravendita intervenuto tra i signori S. e la signora Be.- A. (art. 360 c.p.c., n. 4) violazione dell’art. 112 c.p.c..
(art. 360 c.p.c., n. 3) Secondo i ricorrenti la sentenza n. 51 del 2010 della Corte di Appello di Trento sarebbe nulla per omessa pronuncia sulla domanda di invalidità del contratto di compravendita stipulalo tra S. e Be. nonostante sia in primo grado che in quello di secondo grado avrebbero sempre chiesto che i Giudici si pronunciassero sulla validità del predetto contratto. Specificano i ricorrenti che nonostante il Giudice di secondo grado abbia qualificato il contratto preliminare del 27 ottobre 1997 quale contratto per persona da nominare e abbia riscontrato che l’electio domini carente della necessaria forma per iscritto avrebbe omesso "clamorosamente" di pronunciarsi sull’invalidità del contratto concluso fra la Be. e i S. ritenendo che oggetto del giudizio fosse unicamente la sussistenza di un inadempimento colpevole della Be..
1.1.- Il motivo è infondato e non può essere accolto perchè la Corte territoriale ha esaminato e deciso la domanda in ordine all’invalidità del contratto di compravendita stipulato tra la A. e S., proposta dagli attuali ricorrenti e ha ritenuto di rigettarla.
1.1.a).= A ben vedere, la Corte trentina dopo aver precisato: a) che in un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola che prevede che il promissario acquirente acquisti per sè o per persona da nominare può comportare la configurabilità sia della cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 c.c. e segg., con il preventivo consenso della cessione a norma dell’art. 1407 st. cod., sia di un contratto per persona da nominare di cui all’art. 1401 cod. cit., e ciò sia in ordine al preliminare che con riferimento al contratto definitivo; b) che nel caso in esame la volontà delle parti era all’evidenza quello di nominare quale acquirente un terzo al momento del definitivo e che, pertanto, nel caso in esame, si era in presenza di un contratto per persona da nominare, c) che non vi era dubbio che a mente del combinato disposto degli artt. 1403 e 1405 cod. civ.. l’electio amici doveva avvenire con la medesima forma del contratto e, cioè, per iscritto e che nel caso in esame l’electio amici non era avvenuta per iscritto, ha evidenziato come la naturale conseguenza di questa ricostruzione era quella che il contratto producesse i suoi effetti tra i contraenti originari.( Be. – G.). Sicchè la Corte territoriale, così ragionando da un verso ha definitivamente affermato che in mancanza della nomina del terzo, o la sussistenza di un vizio di forma nella nomina del terzo, il contratto preliminare non poteva che avere effetti tra i contraenti originari, per altro, ha escluso, sia pure implicitamente, che la conseguenza del mancato rispetto della forma scritta, per la nomina del terzo, prevista dall’art. 1403 cod. civ. potesse comportare la nullità del contratto intercorso tra la Be.
e i S..
1.1.b) D’altra parte, non è pensabile che la mancata nomina del terzo o la sussistenza di un vizio di forma nella nomina del terzo, in esecuzione di un contratto preliminare di vendita, possa incidere indistintamente sul contratto preliminare ed esplicare un effetto invalidante, sull’eventuale contratto stipulato dal promittente venditore con persona non indicata da promissario acquirente, dato che questo secondo contratto è, rispetto al contratto preliminare, autonomo. Tutt’al più, in questa ultima ipotesi, il comportamento del promittente venditore potrà integrare gli estremi di un inadempimento contrattuale, non avendo, questi, (il promittente venditore), rispettato l’obbligo assunto con il contratto preliminare, di effettuare la vendita a persona che sarebbe stata indicata dal promissario acquirente.
2.-= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1227 cc. e dell’art. 1403 c.c. e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3). Insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’esclusione di qualsivoglia colpa anche in concorso eventualmente con quella del signor G.F., nella condotta della signora Be. – A. (art. 360 c.p.c., n. 5). Avrebbe errato la Corte di Trento nell’aver ritenuto che la Be. e la A. fossero esenti da ogni colpa nella vicenda di cui è causa ritenendo l’inesatto adempimento del contratto del 27 ottobre 1997 imputabile al solo G.F. e alla prassi da questi seguita di fornire i nominativi del terzo contraente verbalmente al notaio F., perchè, al contrario, dall’istruttoria compiuta era emersa una prassi differente e, cioè che G.F. fosse sempre presente ai contatti di compravendita da lui avallati e che il prezzo della vendita gli venisse immediatamente girato dall’ A.. E di più, la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che una condotta pacificamente contraria a norme di legge e più esattamente all’art. 1403 c.c. possa esimere da responsabilità il contraente inadempiente, perchè tale ragionamento sarebbe in contrasto con quanto statuito dall’art. 1218 cod. civ. in tema di responsabilità contrattuale. Ed ancora ammesso pure ritengono i ricorrenti – che G.F. abbia potuto concorrere a cagionare il danno, avrebbe errato la Corte trentina nel non aver applicato l’art. 1227 c.c. secondo il quale se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
2.1.= La censura ha ragion d’essere e va accolta perchè la promittente venditrice non ha dimostrato l’esatto adempimento della, nè di aver fatto tutto il possibile per adempiere, l’obbligazione derivante dal contratto preliminare.
2.1.a).= Intanto, una volta concluso un contratto preliminare di compravendita immobiliare che attribuisce al promissario acquirente la facoltà di indicare quale acquirente – se stesso o un terzo al momento della conclusione del definitivo – la successiva conclusione del definitivo di compravendita tra il rappresentante della promittente venditrice ed un soggetto non nominato nel rispetto della forma richiesta dall’art. 1403 cod. civ., integra gli estremi di un inadempimento contrattuale della promittente venditrice. A norma degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., la colpa del contraente inadempiente si presume, restando a carico del debitore l’onere della prova di non aver potuto adempiere l’obbligazione o di non aver potuto eseguire esattamente e nel tempo previsto la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili. La prova della non imputabilità dell’inadempimento – la quale non può consistere nella semplice difficoltà o nella sopravvenuta maggiore onerosità della prestazione – deve essere piena e completa e deve comprendere anche la dimostrazione della mancanza di colpa, sotto qualsiasi profilo, del debitore, dovendosi, in mancanza, presumere nel medesimo la sussistenza di tale elemento soggettivo (la colpa).
2.1.b).= Ora nel caso in esame non risulta che la promittente venditrice abbia data la prova di aver fatto tutto il possibile per adempiere l’obbligazione, considerato che il possibile comportamento, nell’ipotesi in esame, era di astenersi dallo stipulare il contratto di compravendita di cui si dice con persona non indicata, con documento scritto, dal promissario acquirente. Nè è pensabile che il modus operandi della gestione complessiva dell’affare, ovvero la prassi secondo cui il G., per le vendite precedenti a quella in esame, aveva indicato il nominativo degli acquirenti oralmente e senza alcuna formalità scritta, sia dimostrazione dell’assenza di colpa della prominente venditrice, perchè la prassi, comunque, era contraria ad una norma.
2.1.c) E di più, o, comunque, la prassi nell’ipotesi specifica sarebbe ininfluente perchè, ai sensi dell’art. 1402 cod. civ. la nomina del terzo acquirente avrebbe dovuto essere comunicata alla promittente venditrice e non, invece, come la stessa Corte trentina evidenzia allo studio (o alla segretaria dello studio) notarile. Ove, eventualmente, quella nomina voleva essere rivolta al notaio era necessario che la stessa avvenisse al momento della stipulazione del contratto e necessariamente, alla presenza della promittente venditrice. Non sembra, invece, che la nomina del terzo acquirente da parte del G. sia stata comunicata alla Be., o comunque, non emerge, anzi la sentenza afferma il contrario (per quanto riferisce la segretaria del notaio e lo stesso notaio), che la Be. abbia dato prova di aver ricevuto, sia pure oralmente, direttamente la comunicazione di una nomina di un terzo acquirente, rispondente nella persona del S..
3.= Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano un error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia della Corte in ordine alla richiesta di responsabilità extracontrattuale dei signori A., S., e F. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4). Avrebbe errato la Corte di Trento, secondo i ricorrenti per aver omesso di valutare la sussistenza o meno di una responsabilità dei signor A., S. e F., nella vicenda di cui è causa, limitandosi a statuire in linea generica che non può esistere una responsabilità colposa in concorso con un inadempimento incolpevole (quello della Be.) e sottintendendo, dunque, che qualsiasi valutazione ulteriore sul punto risultava superflua.
3.1.= Il motivo rimane assorbito nel precedente motivo considerato che è venuta meno la ragione per la quale la Corte trentina ha escluso qualsiasi responsabilità del sigg. S., A. e F., e, cioè, che non poteva identificarsi un concorso consapevole dei sigg S., A. e F., in un inadempimento della Be. che non vi era stato.
4.= Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).
Avrebbe errato la Corte trentina, secondo i ricorrenti, per aver rigettato la domanda ex art. 2041 cod. civ. ritenendo che non poteva essere esercitata quando come nel caso in esame – il danneggiato fosse titolare di altra azione tipica, perchè la Corte di merito non avrebbe valutato che la stessa con la sentenza impugnata aveva già escluso ogni altra azione risarcitoria contrattuale e non contrattuale promossa dai G..
4.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto perchè la Corte trentina ha fatto buon uso della normativa di riferimento e, soprattutto, la decisione assunta è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui l’azione generale di arricchimento ingiustificato ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi altra azione specifica in cui possa essere fondato un diritto di credito, talchè si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un’azione autonoma per diversità di "petitum" e "causa petendi" rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere. La specificità del titolo di detta azione esclude che essa possa ritenersi proposta per implicito in una domanda fondata su altro titolo (per tutte sent. n. 4365 del 25 marzo 2003).
4.1.a).= Nel caso in esame -come ha osservato la Corte di merito – il G. non era privo di azione, ma più semplicemente l’azione dallo stesso formulata è stata respinta nel merito, il che non equivale a mancanza di azione.
B.= Ricorso incidentale.
5.= Con il primo motivo del ricorso incidentale S.G. e Fr.Pa. in S., lamentano ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 1403 c.c. Ex art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione circa un atto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall’erronea qualificazione del contratto preliminare di compravendita del 27 ottobre 1997 come contratto per persona da nominare. Avrebbe errato la Corte trentina, secondo i ricorrenti, in via incidentale, nell’aver qualificato il contratto preliminare con la clausola che prevedeva che il promissario acquirente acquistava per sè o per persona da nominare, quale contratto per persona da nominare, quando, invece, il semplice obiettivo di quella clausola era quello di consentire che la stipula dei singoli contratti definitivi di compravendita avvenisse con soggetti diversi dai promissari acquirenti e da questi ultimi di volta in volta indicati. D’altra parte, specificano i ricorrenti, i S. in seguito e a causa della nomina non erano certo chiamati a subentrare nella posizione dei promissari acquirenti dell’intero compendio immobiliare già oggetto del preliminare in questione con acquisto di tutti i correlativi diritti ed obblighi (ivi compreso quello di pagamento di corrispettivo complessivo di L. 900.000.000), ma solo di rendersi acquirenti di un singolo immobile (l’appartamento già da loro condotto in locazione) mediante successiva stipula di apposito e distinto contratto di compravendita con la dott.ssa Be..
5.1.= Il motivo è infondato e non può essere accolto perchè la Corte trentina ha correttamente ricostruito la comune intenzione delle parti contraenti in ordine al contratto preliminare del 27 ottobre 1997 ed ha correttamente qualificato quel contratto quale contratto per persona da nominare.
5.1.a).= Va qui osservato, che la modifica del soggetto destinato ad acquistare la proprietà del bene, oggetto di contratto preliminare di compravendita, nel quale il promissario acquirente si obblighi all’acquisto per sè o per persona da nominare, può essere realizzata in vario modo, prevedendo – appunto – l’ingresso della persona nominata nello stesso rapporto contrattuale, sorto con la conclusione del contratto preliminare, così che la persona nominata si sostituisce al contraente originario, ovvero tramite l’acquisizione per la persona nominata del solo diritto alla prestazione dovuta dalla controparte, promittente venditore, in tal caso non essendovi mutazione delle parti originarie del contratto preliminare.
5.1.b).= Questa Corte è consapevole che in precedenza, si escludeva che la semplice clausola, con cui l’acquirente di un immobile si riserva la facoltà di richiedere che l’atto pubblico di trasferimento venga concluso successivamente in un tempo determinato con altro soggetto, potesse identificare un contratto per persona da nominare, essendo diretta alla rivendita dell’immobile ed al fine di sottrarre i trasferimenti intermedi agli oneri fiscali (sent. N. 1003 del 1970). Tuttavia, si tratta di un orientamento non condivisibile perchè in contrasto con il principio dell’autonomia contrattuale senza che assicuri il rispetto di altro principio prevalente rispetto a quello dell’autonomia negoziale. Piuttosto, la clausola, con cui il promissario acquirente di un immobile si impegna ad acquistare per sè o per persona da nominare, può comportare la configurabilità:
a) sia di una cessione del contratto, ai sensi dell’art. 1406 c.c. e segg., con il preventivo consenso della cessione a norma dell’art. 1407 c.c., b) sia di un contratto per persona da nominare, di cui all’art. 1401 c.c., (e ciò sia in ordine allo stesso preliminare che con riferimento al contratto definitivo), c) e sia, anche, di un contratto a favore del terzo mediante la facoltà di designazione concessa all’uopo al promissario, fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell’intervento di terzi nella fattispecie contrattuale – preliminare o definitiva – va tuttavia, riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l’interprete deve ricercare in concreto, anche in correlazione alla funzione – invalsa nella pratica quotidiana degli affari – di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente verbale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore.
5.1.c).= Ora nel caso in esame, considerato – come ha evidenziato la stessa Corte trentina – che la volontà delle parti era quella di nominare quale acquirente un terzo al momento del definitivo, appare del tutto convincente ritenere che il contratto preliminare di cui si dice integrasse gli estremi di un contratto per persona da nominare tramite l’acquisizione per la persona nominata del solo diritto alla prestazione dovuta dalla controparte, promittente venditore.
6.= Con il secondo motivo del ricorso incidentale, S.G. e Fr.Pa. in S., ripropongono l’eccezione di prescrizione di ogni ipotetico diritto di parte attrice nei confronti dei coniugi S. – Fr. che la Corte di Appello di Trento non avrebbe esaminato in quanto l’avrebbe ritenuta assorbita dalla statuizione di integrale rigetto delle avversarie domande risarcitorie.
I ricorrenti specificano che l’eccezione di che trattasi, formulata già nel giudizio di primo grado, era stata dal Tribunale rigettata perchè (pur dando implicitamente atto che tra la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio (maggio 2004) e la data di conclusione del contratto tra la dott.ssa Be. e i sigg.
S. Fr. (4 febbraio 1999) erano decorsi più di cinque anni), aveva ritenuto non prescritto il diritto dei sigg.
G. in quanto G.F. risultava aver inviato in data 22.12.2000 un idoneo atto interruttivo della prescrizione che operava anche nei confronti dei coobbligati in solido.
6.1.= A ben vedere si tratta di un motivo che rimane assorbito dal secondo motivo del ricorso principale considerato che è venuta meno la ragione per la quale la Corte di Appello di Trento ha ritenuto assorbito l’esame dell’eccezione di prescrizione, trattandosi, comunque, di motivo condizionato. In definitiva, va rigettato il primo e il quarto motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, va accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale, va dichiarato assorbito il terzo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata in relazione alle ragioni di cui in motivazione, la causa va, di conseguenza rimessa per nuovo esame a d altro giudice del merito di secondo grado che si indica in altra sezione della Corte di appello di Trento cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti il terzo motivo del principale e il secondo del ricorso incidentale, rigetta gli altri motivi del ricorso principale e dei ricorsi incidentali.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo ad altra sezione della Corte d’appello di Trento cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012
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