Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2013) 07-02-2013, n. 6018

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Svolgimento del processo
1. Con ordinanza resa il 29 marzo 2012 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava le istanze proposte da T.S., dirette ad ottenere la declaratoria di nullità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza resa a suo carico dallo stesso Tribunale in data 20 gennaio 2011 e, in subordine, la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso tale pronuncia di condanna.
Il Tribunale fondava la propria decisione sul rilievo della ritualità del procedimento di notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza non tempestivamente impugnata, avvenuta presso il difensore di fiducia dell’imputato, in quanto luogo di elezione del domicilio al momento dell’accertamento del reato e della conseguente appresa conoscenza da parte del condannato della pronuncia a suo carico, non impugnata per sua determinazione volontaria, ritenendo irrilevante la dichiarazione del difensore all’atto della dismissione del mandato circa l’irreperibilità del suo assistito, perchè dimostrativa soltanto del disinteresse mostrato da questi verso l’esito del procedimento.
2. Avverso siffatto provvedimento propone ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del suo difensore, il quale lamenta:
a) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 670 e 156 c.p.p., per avere ritenuto valida la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza, nonostante il difensore di fiducia, avv. XXX, presso il cui studio egli aveva eletto domicilio, in data 30 settembre 2009 avesse provvXXXto a dismettere il mandato ed a richiedere che non gli fossero più notificati altri atti destinati al proprio assistito per l’impossibilità di comunicare con questi, che dal 15 febbraio 2011 era risultato detenuto per altra causa.
b) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza della norma processuale di cui all’art. 175 c.p.p., per non avere il Tribunale rilevato che, in quanto detenuto e privo di contatti col difensore di fiducia, il quale aveva rinunciato al mandato, egli non aveva potuto avere conoscenza del procedimento e del suo esito conclusivo.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. V. G., ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso soltanto con riferimento alla richiesta di remissione in termini, disattesa dal Tribunale con motivazione incongrua ed incompleta indagine circa l’effettiva conoscenza della sentenza da parte del condannato.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Il Tribunale ha ritenuto di dover respingere entrambe le istanze del condannato con motivazione che non può del tutto condividersi.
1.1 In primo luogo, la statuizione di rigetto dell’eccezione di nullità del procedimento di notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza del Tribunale 20 gennaio 2011 risulta corretta: la notificazione è avvenuta in data 4 marzo 2011 presso lo studio del difensore di fiducia dell’imputato, la cui nomina non era mai stata da questi revocata, nè era stata annullata o modificata l’elezione del domicilio presso detto difensore, effettuata nel corso delle indagini preliminari all’atto dell’accertamento del reato da parte della polizia giudiziaria.
1.2 Non assume dunque rilievo per inficiare la validità di tale adempimento la circostanza dell’avvenuta rinuncia al mandato da parte del difensore sin da data antecedente alla notificazione, atteso che "la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia presso il quale l’imputato ha eletto domicilio non fa venire meno la validità dell’elezione, che conserva valore sino a quando non è espressamente revocata nelle forme prescritte" (Cass. sez. 1, n. 22760 del 29/03/2007, XXX, Rv. 236789; sez. 1, n. 8116 dell’11/2/2010, XXX, rv. 246387; sez. 6, n. 41720 del 7/11/2006, XXX ed altri, rv. 235297; sez. 5, n. 2244 del 5/11/2004, XXX, rv.
230455). Inoltre, nemmeno la revoca del mandato da parte del conferente e la sostituzione del legale privano di valore l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore, occorrendo un’espressa manifestazione di volontà diretta a tale scopo, attesa la natura giuridica di tale opzione, costituente un atto giuridico unilaterale processuale, idoneo a produrre i suoi effetti a prescindere dal consenso o dall’accettazione del domiciliatario e quindi da eventuale accordo raggiunto tra quest’ultimo ed il domiciliato (ex multis Cass. sez. 2 civ., n. 1219 del 28/01/2003, rv. 560026).
1.3 Poichè tutte le notifiche degli atti processuali, compreso l’estratto contumaciale, sono avvenute all’unico domicilio scelto dall’imputato, deve concludersi per la piena conformità alla legge del relativo procedimento e per la valida formazione del titolo esecutivo, come del resto ritenuto correttamente dal Tribunale di Genova.
2.A conclusioni diverse deve pervenirsi quanto alla richiesta, formulata in via subordinata, di remissione in termini per proporre appello avverso la sentenza del 20 gennaio 2011: la motivazione del provvedimento impugnato sul punto, pur avendo premesso principi generali corretti e condivisibili circa la subordinazione dell’accoglimento dell’istanza ex art. 175 c.p.p., al duplice requisito della mancata dimostrazione della puntuale conoscenza del procedimento e della sentenza che l’ha definito da parte del suo destinatario e della mancanza della volontà di non impugnarla, non ha poi coerentemente risolto la questione sottoposta al suo vaglio.
Infatti, va premesso che all’esito della riforma operata con la L. n. 17 del 2005, sollecitata dalla pronuncia della Corte XXX nel caso XXX, si è introdotta nell’ordinamento giuridico la presunzione semplice di non conoscenza del processo da parte del contumace e di assenza di una sua volontà di rinunciare ad impugnare la sentenza resa nel procedimento contumaciale, a meno che il giudice richiesto della restituzione in termini non accertati il contrario.
2.1 Nel caso in esame, l’imputato è risultato essere stato ristretto in carcere sin dal 15/2/2011, quindi da data antecedente la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza ed avere interrotto i contatti col difensore di fiducia, come da questi dichiarato, sin dal 2009: a fronte di tale dimostrato stato di fatto risulta incongruo ed illogico ritenere superata la presunzione di mancata conoscenza della sentenza soltanto in ragione del contenuto del mandato difensivo rilasciato all’avv.to XXX, cui non si è accompagnata la dimostrazione dell’effettivo mantenimento dei rapporti e delle comunicazioni tra tale legale e l’imputato in modo da poter ritenere che, in assolvimento dei doveri gravanti sul professionista, lo stesso avesse informato il suo assistito della conclusione del processo e dell’intervenuta condanna.
Pertanto, il vizio di motivazione e la violazione del disposto dell’art. 175 c.p.p., comma 2, impongono l’annullamento parziale dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame della sola istanza di remissione in termini, mentre nel resto il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2013

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