Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Caltanissetta confermava la statuizione di primo grado, con cui in accoglimento dell’opposizione proposta dalla C. coop a rl, era stata dichiarata la illegittimità della iscrizione a ruolo effettuata dall’Inail e della relativa cartella.
La Corte territoriale, esclusa la maturazione della decadenza ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 perchè questa si applica solo ai contributi e premi non versati e ad accertamenti notificati dopo il primo gennaio 2004, rilevava la inammissibilità della iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 24, comma 3 del cit. D.Lgs., perchè era stata disposta nonostante l’impugnazione dell’accertamento davanti all’autorità giudiziaria, pur in assenza di uno specifico provvedimento esecutivo dei giudice. La pretesa dell’Inail alla riclassificazione nasceva infatti dal verbale di accertamento ispettivo redatto dai funzionali Inps in data 27 febbraio 2002, di talchè l’Inail non avrebbe potuto procedere all’iscrizione a ruolo se non a seguito della definizione del ricorso giudiziario proposto dalla società avverso quel verbale di accertamento, a nulla rilevando che detto ricorso fosse stato proposto solo nei confronti dell’Inps. La Corte territoriale concludeva quindi per la illegittimità della iscrizione a ruolo.
Avverso detta sentenza l’Inail ricorre con quattro motivi.
La M. S. è rimasta intimata.
Resiste la C. società cooperativa a rl con controricorso e ricorso incidentale condizionato con un motivo, a cui l’Inail ha risposto con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ..
Con il primo mezzo del ricorso principale si denunzia violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 perchè detta norma dovrebbe essere interpretata, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, nel senso che è necessario il provvedimento esecutivo del giudice per l’iscrizione a ruolo solo se viene impugnata l’accertamento effettuato dall’ente creditore e non anche quando viene impugnato l’accertamento effettuato da altro ente.
Con il secondo si censura la sentenza per violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, perchè l’ente creditore dei contributi potrebbe ben procedere all’iscrizione a ruolo anche in caso di impugnazione del verbale ispettivo, salva la possibilità di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 24, comma 7.
Con il terzo mezzo si lamenta difetto di motivazione, perchè l’accertamento ispettivo su cui si fondava l’iscrizione a ruolo era stato effettuato solo dall’Inps e solo nei confronti dell’Inps era stato impugnato, con impossibilità quindi per esso Inail di difendersi nel giudizio di impugnazione e quindi con impossibilità di iscrivere a ruolo il proprio credito nei termini di legge.
Con il quarto motivo si denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non essere stata esaminata e decisa la domanda, proposta già con la memoria di costituzione in primo grado e reiterata in appello, di condanna al pagamento dei maggiori premi, a prescindere dalla legittimità dell’iscrizione a ruolo. I Giudici di merito avrebbero dunque dovuto valutare il merito della sua pretesa.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perchè la sentenza impugnata non avrebbe deciso sulla sua eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Inail; essa Società aveva infatti sostenuto che il giudice di primo grado aveva annullato la cartella anche perchè la iscrizione a ruolo era stata effettuata oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25 e tale autonoma ragione di annullamento non era stata sottoposta ad appello da parte dell’Inail.
Va accolto il quarto motivo del ricorso principale con assorbimento degli altri e del ricorso incidentale.
Dette censure risultano infatti assorbite perchè vertano tutte sulla possibilità o meno da parte dell’Inail di iscrivere a ruolo il credito per cui è causa, in seguito alla complessa vicenda per cui la pretesa dell’Istituto trovava fondamento in un verbale ispettivo effettuato dal solo Inps e che solo nei confronti di quest’ultimo era stato impugnato.
La sentenza impugnata ha quindi ritenuto preclusa l’iscrizione a ruolo in forza del disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3.
Detto decreto legislativo consente infetti agli enti previdenziali, e solo ad essi per i contributi e premi di cui siano creditori, di procedere all’iscrizione a ruolo anche in mancanza del titolo esecutivo, che invece è necessario per tutti gli altri soggetti, come prescritto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21.
Per i contributi e premi è infatti sufficiente l’esistenza di un accertamento ispettivo che li riconosca dovuti, a condizione però che detto accertamento non venga impugnato.
Nulla però impedisce all’ente previdenziale di astenersi dall’iscrizione a ruolo, che lo facoltizzerebbe direttamente all’esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi appunto un titolo esecutivo giudiziale.
Si tratta di un percorso meno agevole rispetto al primo, che però ha il vantaggio di eliminare tutte le questioni relative alla legittimità dell’iscrizione a ruolo, governata dalle regole di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, consentendo di trattare il merito della pretesa, non essendovi dubbio che l’obbligo di versamento di contributi e premi resti pur sempre passibile di accertamento in sede giudiziale.
In altri termini, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall’accertamento nel merito sulla fondatezza dell’obbligo di pagamento dei premi.
Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. n. 12311 del 04/12/1997) che L’opposizione al decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell’opposizione è investito del potere – dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all’esito dello stesso.
La sentenza impugnata non poteva dunque limitarsi ad affermare l’illegittimità della iscrizione a ruolo, ma al cospetto peraltro di una specifica richiesta formulata dall’Inail in primo grado e reiterata in appello, doveva esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell’Inail al pagamento dei premi.
Va quindi accolto il quarto motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri, nonchè il ricorso incidentale condizionato.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Palermo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il quarto motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri, nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2012
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