Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-08-2012, n. 14215

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1.- M.A. esponeva che era titolare di concessione edilizia per demolizione e ricostruzione del fabbricato urbano sito fra la via (OMISSIS); che il vecchio fabbricato esistente trovavasi confinante, per un lato, con edificio di proprietà di D.P.V., anzi da questo separato da una parete divisoria di antichissima costruzione in muratura, da presumersi comune; che quest’ultimo aveva provveduto a demolire e riedificare il proprio immobile, inglobando, quale tamponamento, il detto muro, così violando la L. 2 febbraio 1974, n. 64 atteso che l’area del Comune di (OMISSIS) rientrava in zona antisismica; tale struttura non si presentava indipendente dalle altre e capace di liberamente oscillare, raccordata da giunto tecnico, non avendo il convenuto effettuato alcun distacco dal confine; che, inoltre, il detto muro, in sè, non era conforme alle previsioni di cui al D.M. 24 gennaio 1986, punto C; che l’attore non avrebbe potuto edificare in aderenza proprio per le caratteristiche non antisismiche del detto muro, il quale, anzi, minacciava crollo. Pertanto, l’istante conveniva in giudizio D.P.V. davanti al Tribunale di Siracusa per sentire dichiararsi che il muro e la costruzione erano edificati in violazione della normativa antisismica; condannarsi il convenuto a demolire la parte dell’edificio interessata, o, per lo meno, il muro; in subordine condannarsi a demolire metà del detto muro, con facoltà dell’attore di demolire l’altra metà.

Il convenuto, costituitosi, deduceva che era stato proprio l’attore, il quale aveva proceduto a demolire il proprio fabbricato, a privare il muro in discorso della sua originaria funzione divisoria e di sostegno; chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna del M. al risarcimento dei danni procurati con la detta demolizione. Con sentenza dell’8 novembre 2000 il Tribunale dichiarava il diritto dell’attore alla demolizione del muro di confine tra i due edifici, essendo venuta a mancare la sua funzione portante; che le spese inerenti alla demolizione e ricostruzione della parte di tampognatura nei tratti lasciati vuoti a seguito della demolizione fossero poste a carico dell’attore, mentre il convenuto avrebbe dovuto procedere alla rifinitura di detta parte e al ripristino degli eventuali impianti dal lato interno con tutti gli oneri dipendenti e conseguenti; dichiarava il diritto di parte attrice di occupare con la nuova fabbrica l’area risultata libera a seguito della demolizione del vecchio muro comune, lasciando però il giunto tecnico nella già indicata misura di cm 10 di distanza e senza pagare al convenuto il valore del suolo già di sua proprietà.

Con sentenza dep. il 20 febbraio 2006 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione impugnata dall’attore, accoglieva la domanda proposta da quest’ultimo, condannando il convenuto alla demolizione del muro. I Giudici ritenevano che l’appellato non avrebbe potuto inglobare nel proprio edificio costruito ex novo il muro di vecchia fattura, poichè così facendo aveva impedito al M. di edificare al confine, ritirandosi solo della metà dello spazio occorrente per la predisposizione del necessario giunto tecnico. Inoltre, l’edificio dell’appellato, presentando allo stato, struttura di chiusura, dal lato della proprietà dell’appellante, non era conforme alla normativa antisismica e doveva essere demolito, poichè pericoloso per l’integrità di cose e persone.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il D. P. sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso l’intimato.

Motivi della decisione

1.1. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 102 cod. proc. per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari dell’immobile in questione, D.M.M. P. e D.P.C. per successione legittima alla madre.

1.2.- Il motivo va disatteso.

Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, alla duplice condizione che gli elementi posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (poichè nel giudizio di cassazione sono vietati lo svolgimento di ulteriori attività e l’acquisizione di nuove prove) e che sulla questione non si sia formato il giudicato.

Nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare che il documento comprovante la comproprietà dell’immobile de quo era stato già ritualmente e tempestivamente depositato nel giudizio di merito : tale onere non è stato ottemperato.

2.1. – Il secondo motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 877 cod. civ. nonchè omessa motivazione, censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che il convenuto avesse inglobato con la propria costruzione il vecchio muro in comune, quando invece aveva costruito in aderenza, presupponendo la costruzione in aderenza il semplice contatto fra gli edifici e l’assoluta autonomia degli stessi.

2.2.- Il terzo motivo lamenta "omessa motivazione in ordine alla proprietà esclusiva del M. del muro in comune a seguito della rinunzia del ricorrente alla comunione del manufatto ai sensi dell’art. 883 c.c.". Deduce che, ai sensi della citata norma, il proprietario, che vuole atterrare il proprio edificio, ha facoltà di rinunziare al muro comune provvedendo, ove occorra, alle necessarie riparazioni che la demolizione rendesse necessarie.

La volontà di rinunziare ad un diritto può essere espressa o tacita, quest’ultima si può desumere da un comportamento concludente del titolare del diritto che rilevi la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, ovvero dall’adozione di fatti incompatibili con la volontà di avvalersene.

2.3.- Il quarto motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda dell’appellante" Censura la decisione impugnata laddove aveva ritenuto che l’edificio dovesse essere demolito, perchè pericoloso per l’integrità di cose e persone, essendo stato costruito in difformità alla legge antisismica: l’appellante non aveva mai motivato la sua domanda facendo riferimento a situazioni di pericolo derivanti dall’edificio o dal muro.

Aggiunge che aveva realizzato la costruzione in aderenza nel rispetto della normativa antisismica.

2.4.- Il secondo, il terzo e il quarto motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

La sentenza impugnata ha correttamente ordinato la demolizione del muro avendo accertato che il convenuto, nel realizzare la propria costruzione, aveva inglobato il muro di vecchia fattura senza quindi lasciare lo spazio necessario per la predisposizione del necessario giunto tecnico ovvero senza che l’opera fosse autonoma e indipendente: trattasi di accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito e che, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità.

Ciò posto, qualora sia eseguita una costruzione senza rispettare le prescrizioni dettate dalla L. 25 novembre 1962, n. 1684, art. 9 in materia di edilizia nelle zone sismiche – disposizione che, pur non essendo integrativa delle norme del codice civile sulle distanze tra edifici, prevede specifici accorgimenti volti a prevenire danni alla proprietà altrui in occasione di movimenti tellurici – il proprietario dell’edificio contiguo ha diritto di chiedere l’eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, mediante la riduzione in pristino (Cass. 9319/2009;24141/2007;6392/199).

D’Altra parte, nelle zone in cui vige la normativa antisismica contenuta nella L. 25 novembre 1962, n. 1684 – non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt.874, 876, 884 cod. civ., secondo le quali il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha la facoltà, rispettivamente, di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio, perchè è invece necessario che ogni costruzione costituisca un organismo a sè stante, mediante l’adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici (Cass. 3425/2006; 2371/2002;

15005/2000).

Alla stregua delle considerazioni che precedono,il riferimento all’art. 833 cod. civ. è del tutto inconferente, mentre la pericolosità è insita nella violazione della normativa de qua.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.300,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 Maggio 2012 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *